Teatro: in arrivo il nuovo Statuto ed il regolamento. Spunta la Conferenza di direzione

Teatro: in arrivo il nuovo Statuto ed il regolamento. Spunta la Conferenza di direzione

Rosaria Brancato

Teatro: in arrivo il nuovo Statuto ed il regolamento. Spunta la Conferenza di direzione

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mercoledì 25 Marzo 2015 - 06:20

In cantiere la proposta per il nuovo Statuto ed il regolamento organizzativo del Teatro Vittorio Emanuele. Tra le novità una diversa articolazione ed un ampliamento dei compiti del sovrintendente e l'istituzione di una Conferenza dei servizi con funzioni importanti.

Nelle prossime settimane il Cda del Teatro Vittorio Emanuele sarà alle prese con l’esame e l’approvazione del nuovo Statuto (l’attuale risale alla delibera n° 77 del maggio 1996, quindi è piuttosto datato) e con il regolamento organizzativo. Tra le novità all’attenzione dei consiglieri alcune modifiche che riguardano i compiti del sovrintendente (che risultano ampliati rispetto al passato) e l’introduzione della Conferenza di direzione.

E’ chiaro che al momento stiamo parlando semplicemente di un’ipotesi di regolamento, che dovrà passare al vaglio del voto del Cda,così come lo Statuto. In ogni caso,stando all’art. 2 del regolamento predisposto il punto chiave è la distinzione tra indirizzo amministrativo e gestione “Il presente regolamento è informato al principio della separazione delle competenze. Al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione competono funzioni di indirizzo politico-amministrativo definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottando gli atti rientranti in dette funzioni ed in quelle attribuite da specifiche disposizioni di legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, verificando la rispondenza dei risultati dell’attività e della gestione agli indirizzi impartiti”.

Quanto agli aspetti della gestione sia l’art. 7 del regolamento che l’art. 11 del nuovo Statuto chiariscono i compiti del sovrintendente alla luce di questa distinzione e che finiscono con il comprendere anche quelli della figura del direttore amministrativo.

L’art. 11 dell’attuale e quindi vecchio Statuto dispone: il sovrintendente coordina l’attività dell’Ente, avvalendosi (senza alcun rapporto gerarchico con il personale) della collaborazione dei dirigenti e dei direttori artistici,nonché di un proprio ufficio. L’art. 11 della nuova proposta allo studio specifica. 1) Spetta al sovrintendente la direzione complessiva dell’attività dell’Ente, che implica l'esercizio delle connesse responsabilità e potestà di direzione delle risorse umane e strumentali, pur nel rispetto dell'autonomia gestionale dei responsabili apicali dell'Ente, e, quindi, in posizione di sovra-ordinazione funzionale e non gerarchica rispetto all'attività ed all'organizzazione. Il Sovrintendente sovrintende alle funzioni dei responsabili apicali dell'Ente e ne coordina l'attività, avvalendosi della collaborazione dei direttori artistici, nonché di un proprio ufficio”. Sempre rispetto al precedente art. 11 quello all’esame del Cda prevede anche un’integrazione: il sovrintendente svolge funzioni di collaborazione, consulenza ed assistenza agli organi dell'Ente. Infine, al punto 3 c’è una modifica che riguarda le spese: autorizza gli acquisti sino a 10 mila euro ove non siano mera attuazione o esecuzione di progetti già approvati. (Nel caso di somme superiori ai 10 mila euro l’autorizzazione spetta al Cda). Nel vecchio Statuto, all’art. 9,comma 3 era il Presidente ad autorizzare, su richiesta del sovrintendente le spese di importo non superiore agli allora 20 milioni di lire non rientranti nelle spese non economali.

E’il regolamento a specificare i più ampi, rispetto al passato, compiti del sovrintendente, ad esempio nell’art. 7 che riguarda la gestione: “La funzione di sovrintendenza e coordinamento compete al Sovrintendente che la esercita di concerto con i coordinatori di area ed i responsabili delle Unità Organizzative. La struttura organizzativa dell'Ente è composta dalla Sovrintendenza quale struttura di massima dimensione e che esercita funzioni di direzione dell’attività e coordinamento, in posizione di sovra-ordinazione funzionale e non gerarchica, sotto-articolata in unità organizzative omogenee, cui sono affidate le potestà gestionali, unità operative ed uffici. Il coordinamento delle aree è attribuito con provvedimento del Sovrintendente”. E’ il presidente, su proposta del sovrintendente a nominare i responsabili delle unità organizzative e per ogni singolo evento sarà il sovrintendente a nominare il responsabile dell’evento,nonché gli “uffici temporanei”.

All’ art. 14 Competenze e responsabilità: La disciplina delle competenze, delle funzioni, dei sistemi di relazione tra funzioni di direzione, nonché funzioni, compiti, attribuzioni di dettaglio della struttura dell'Ente ed ogni altra disposizione utile al buon andamento della organizzazione e dell'attività dell'Ente saranno definiti con appositi atti del Sovrintendente”.

Ma la vera novità del regolamento è l’istituzione della Conferenza di servizi (art. 16): La conferenza è nominata dal Presidente della Provincia, ed è composta dal Sovrintendente che la presiede e dai coordinatori delle aree. Ai membri della Conferenza non spetta alcun compenso. La conferenza opera nel rispetto degli indirizzi e delle direttive impartite dal Sovrintendente che, a tale fine, può procedere in qualunque momento alla sua convocazione”.

La lettura di questo art. 16 e il fatto che la Conferenza sia nominata dal presidente della provincia potrebbe far venire un infarto al governatore Crocetta che ha abolito le province due anni fa e mandato a casa, sostituendolo con il commissario Filippo Romano,l’ex presidente Nanni Ricevuto. Messina peraltro non avrà un presidente della provincia ma sarà Città Metropolitana. Non si comprende bene quindi chi dovrebbe nominare la conferenza dei servizi visto che non esiste più il presidente della provincia e tra pochi mesi neanche la Provincia di Messina. Vi è peraltro da aggiungere che proprio Filippo Romano due giorni fa nel ribadire che “il sovrintendente Saija, che è anche presidente del nucleo di valutazione della provincia non è incompatibile dal momento che la provincia non esercita alcun controllo sul Teatro, controllo che spetta invece alla Regione” ha sottolineato come i compiti della Provincia siano marginali ed escludono forme di controllo. L’art. 17 indica poi le attribuzioni e le funzioni: “spetta alla Conferenza assicurare il perseguimento di livelli ottimali di efficienza ed efficacia delle attività dell’Ente; supportare gli organi di governo nella fase di definizione del piano strategico dell'Ente e di attribuzione degli obiettivi in relazione alla valutazione delle congruenze tra obiettivi e risorse; supportare il Sovrintendente nella elaborazione degli atti di indirizzo e di controllo ; individuare e proporre al Sovrintendente strumenti per migliorare l'efficienza dei servizi, predisporre il piano triennale e ogni altro atto di programmazione e pianificazione intersettoriale. Per la istruttoria dei predetti strumenti di programmazione la Conferenza, può conferire la responsabilità istruttoria ad un funzionario qualificato dell'Ente o istituire un apposito gruppo di lavoro. La conferenza di direzione esercita, altresì, ogni altra attività ed adotta tutti gli altri provvedimenti che le dovessero essere conferiti con provvedimento del Presidente o del CDA. ”

Come si vede sono quindi due gli aspetti innovativi, da un lato una diversificazione ed ampliamento, rispetto al passato, dei compiti del sovrintendente che diventa l’apice della parte gestionale, dall’altro l’istituzione di una Conferenza di direzione, nominata dal presidente della provincia e che opera in base agli indirizzi e direttive del sovrintendente e che finisce con l’avere una serie di compiti e funzioni non marginali. Statuto e regolamento, ribadiamo, sono al momento solo una proposta da portare all’attenzione del Cda cui spetta l’esame e quindi l’approvazione.

Rosaria Brancato

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