Pasticcio Messina, il Tar conferma: fuori la lista Arcipelago. La sentenza

Pasticcio Messina, il Tar conferma: fuori la lista Arcipelago. La sentenza

Rosaria Brancato

Pasticcio Messina, il Tar conferma: fuori la lista Arcipelago. La sentenza

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giovedì 12 Ottobre 2017 - 11:40

Il provvedimento può essere appellato al Cga. Nel frattempo altri due ricorsi sono stati presentati al Tar di Palermo.

Il Tar di Catania conferma l’esclusione della lista Arcipelago con Micari a Messina e dalla lettura della sentenza appare chiaro come quanto accaduto il 6 ottobre nel Tribunale di Messina nell’arco orario dalle 15.40 in poi ha del surreale. La sentenza può essere appellata al Cga e nel frattempo è stato presentato anche analogo ricorso al Tar di Palermo.

In questo momento la lista è fuori e il governatore Crocetta che era capolista nonché i candidati in lista (Nicola Barbalace, l’assessore Aura Notarianni e Tani Isaja che si era aggiunto nelle ultime ore) non parteciperanno alle Regionali del 5 novembre se non come elettori.

Ma andiamo all’esito del ricorso presentato da: Nunziato Grasso, Giovanni Rovito, rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Scuderi, Giovanni Mania, Emiliano Luca contro il provvedimento di ricusazione della lista provinciale di Messina ARCIPELAGO SICILIA MOVIMENTO DEI TERRITORI, adottato dall'Ufficio Centrale Circoscrizionale in data 8 ottobre 2017.

L’udienza così come prevede la normativa in materia di ricorsi elettorali si è tenuta entro le 24 dalla presentazione dell’istanza (avvenuta ieri). La Camera di Consiglio, (presidente e relatore estensore Dauno Trebastoni, Estensore Agnese Anna Barone, Consigliere Gustavo Giovanni, Rosario Cumin, Primo Referendario) ha deciso questa mattina a conclusione dell’udienza.

Ad apertura udienza questa mattina si era costituito un elettore della Provincia di Messina, tale sig. Presti, che ha eccepito l'incompetenza del Tar di Catania in quanto sezione staccata. Il Collegio ha rigettato l’istanza “ anche a tutela dei ricorrenti che hanno adito questo Tribunale, nonché delle esigenze pubbliche di carattere generale sottese a questo tipo di giudizio”. La disciplina in materia infatti predilige le esigenze di celerità e certezza dei tempi che verrebbero meno nei casi di ulteriore differimento dell’udienza e della sospensione del giudizio.

Dal provvedimento emerge una descrizione confusa di quanto accaduto ma soprattutto difformità da quanto scritto nell’istanza e quanto invece spiegato nelle dichiarazioni allegate.

Nel merito il ricorso è infondato- si legge nella sentenza di oggi- e quindi va rigettato, per le ragioni di seguito esposte. Innanzitutto, mentre nel ricorso si afferma che alle ore 16,00 il dr. Davide Siragusano, presentatore della lista, si trovava "nei pressi dell'ingresso" dell'edificio del Palazzo di Giustizia di Messina (ma anche "all'ingresso del Tribunale medesimo"), nella sua dichiarazione allegata al ricorso il suddetto presentatore afferma che alle ore 16 "circa" si trovava "nei pressi" del Tribunale di Messina (e non del suo ingresso); che può voler dire anche a notevole distanza. In secondo luogo, nel ricorso, dopo aver chiarito che il sig. Giovanni Rovito, delegato titolare della lista, "intorno alle 15,40…si era già premurato d'entrare, portando con sé una parte della documentazione, nell'aula all'interno della quale si trovava il Cancelliere incaricato della ricezione delle liste", si precisa che "qualche minuto dopo il Dottore Siragusano.. .si recava velocemente verso la porta d'ingresso dell'aula medesima"; quasi a far credere quindi che il dr. Siragusano già prima delle 16 si trovasse all'interno del Tribunale. Ma nella sua dichiarazione allegata al ricorso lo stesso soggetto dichiara una cosa diversa, e cioè di essere entrato in tribunale "qualche minuto dopo le 16"; cioè già in ritardo. Appare del tutto non credibile poi, anche per la conferma data dall'interessato sul suo essere arrivato in ritardo, la versione secondo cui il dr. Siragusano sarebbe stato per un tempo imprecisato "a battere insistentemente la porta medesima chiedendo che gli venisse aperta", e che solo "alle ore 16,10 circa, di fronte a tali insistenti richieste di apertura della porta d'ingresso accompagnate da chiamate verbali", il sig. Rovito si sarebbe indotto ad aprire personalmente la porta, "sicché il Dottore Siragusano entrava nell'aula con l'intera documentazione in suo possesso".

Sta di fatto che, alle ore 16, il dr. Siragusano, e per sua esclusiva negligenza, non si trovava neanche all'interno del Tribunale, e pertanto legittimamente non è stato ammesso a presentare tardivamente la documentazione mancante. Pertanto, non può che farsi riferimento a quanto risulta dal provvedimento impugnato, e cioè che, "come risulta dal verbale di ricezione della lista", stranamente non depositato, "alle ore 16.00…sono stati depositati esclusivamente n. 2 dichiarazioni di accettazione della candidatura e n. 2 certificati relativi a detti candidati", e "che, dunque, entro il termine previsto non risultava depositata nè la lista dei candidati, nè la prescritta documentazione.

E’ dirimente- prosegue la sentenza del Tar- il dato che la Legge regionale n°29 relativa alle norme sull’elezione dei Deputati all'Assemblea regionale siciliana, è molto chiara nel prevedere che "le liste dei candidati per ogni collegio provinciale sono presentate alla cancelleria del tribunale del comune capoluogo della circoscrizione, a partire dalle ore 09,00 del trentunesimo giorno e non più tardi delle ore 16,00 del trentesimo giorno antecedente quello della votazione". La precisazione perentoria che la presentazione debba avvenire "non più tardi delle ore 16.00" impone, saggiamente, di interpretare la disposizione nel senso che sul favor partecipationis debba prevalere l'esigenza di garantire la par condicio tra tutti i soggetti partecipanti alla competizione elettorale, in applicazione di un principio consolidato, ad esempio in materia di procedure di gare d'appalto. Inoltre, non è possibile stabilire un limite fino al quale un ritardo nella presentazione dei documenti, o della stessa lista, possa essere considerato irrilevante.

E ancora, tutta la giurisprudenza in materia, anche quando ammette l'irrilevanza di un "lieve scostamento orario nella presentazione della lista", precisa però che tale irrilevanza può essere ammessa a condizione che "i presentatori si trovino nella casa comunale all'ora di scadenza del termine e il ritardo sia giustificato da ragioni eccezionali ed imprevedibili". E nel caso di specie, a fronte del dato di fatto della presentazione della documentazione oltre l'orario tassativo stabilito dalla legge, i ricorrenti non forniscono prova o principio di prova circa la sussistenza di elementi di caso fortuito o forza maggiore giustificanti il ritardo con il quale è stata presentata la documentazione, visto che alla scadenza del termine il dr. Siragusano si trovava ancora "nei pressi" del Tribunale.

Infine, non è applicabile la disciplina, invocata dai ricorrenti, ai sensi della quale l'ufficio centrale circoscrizionale torna a riunirsi "per ammettere nuovi documenti e per udire eventualmente i delegati delle liste e deliberare seduta stante"; e ciò per la semplice ragione che tale nuova riunione avviene "in tutti i casi in cui l'ufficio centrale circoscrizionale rilevi irregolarità meramente formali, che si palesano tali da poter essere rapidamente sanate tramite una opportuna correzione o integrazione della documentazione prodotta, invita i delegati delle liste interessate a regolarizzare la documentazione presentata, entro il termine tassativo delle ore 09,00 del giorno dopo".

Ma nel caso di specie è evidente che non si tratti di "irregolarità meramente formali".

Il Tar di Catania conclude rigettando il ricorso e condannando i ricorrenti al pagamento di 3 mila euro di spese processuali.

La sentenza sarà appellata al Cga e nel frattempo si attende anche l’esito dei ricorsi al Tar di Palermo sulla stessa vicenda. C’è da rilevare però che il Tar di Catania ha escluso che la competenza spetti alla sezione centrale ed i giudici palermitani potrebbero concordare con quanto deciso dai colleghi (anche perché una decisione difforme scatenerebbe ulteriore caos).

Al di là delle conseguenze sul piano dei consensi o dell’immagine, un dato emerge leggendo questo provvedimento: l’approssimazione e la superficialità che hanno scandito le ultime ore di presentazione della lista e che hanno fatto seguito a due giorni di “delirio”. Come si ricorderà infatti all’ultimo momento Orlando ha chiesto aiuto al Pd e al Megafono per riempire le liste Arcipelago. E’ stato lo stesso Renzi a chiedere a Crocetta di rinunciare al movimento e procedere con il “trasloco”.

Quello che è successo nella notte tra il 5 e il 6 ottobre a Palermo ha portato a queste conseguenze. Ed a quelle che si vedranno il 5 novembre.

Rosaria Brancato

3 commenti

  1. Non poteva andare diversamente , se il tar avesse accolto , ADDIO termini perentori e non solo in campo elettorale

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  2. Altro che banale cavillo burocratico caro Crocetta..qui c é la tipica incompetenza,strafottenza,arroganza, superficialità tipica di chi crede che tutto gli sia dovuto. Il bello é che queste persone ci hanno governato e vorrebbero ancora governare questa Sicilia come pure questo paese..mi.raccomando continuate a votare per loro!!!

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  3. ACCIDENTI COSI’ NON SI DEVE COMPORTARE, AVETE IMPEDITO L’ASSUNZIONE DALLO STIPENDIFICIO QUESTI POVERI ASPIRANTI. SIETE PROPRIO MONELLI E DIMENTICATE DI ESSERE FIGLI DI MARIA. MONELLACCI. CATTIVONI SIETE.

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