L'avvocato Rizzo a Cateno De Luca: Le stabilizzazioni all'Irccs un atto dovuto

L’avvocato Rizzo a Cateno De Luca: Le stabilizzazioni all’Irccs un atto dovuto

L’avvocato Rizzo a Cateno De Luca: Le stabilizzazioni all’Irccs un atto dovuto

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sabato 05 Maggio 2018 - 05:13

In una nota a firma degli avvocati Rizzo e Vadalà la risposta al deputato regionale e candidato sindaco in merito alle stabilizzazioni all'Irccs.

Onde sgomberare il campo da equivoci legali in riferimento alle voci circa le presunte irregolarità nelle assunzioni all’IRCCS “Bonino Pulejo”, come avvocati che da anni si occupano di diritto del lavoro e, comunque, quali cittadini a sostegno della candidatura del prof. Dino Bramanti, riteniamo di dover intervenire nella vicenda per chiarire quanto appresso:

Deve innanzitutto premettersi come le stabilizzazioni o le altre assunzioni di personale e in ogni caso l’intera gestione organizzativa, amministrativa e tecnica, afferiscono per l’IRCCS Bonino Pulejo, quale istituto di diritto pubblico solo al Dirigente Generale, ai sensi dell’art. 3 c.4 della legge istitutiva e nel rispetto degli artt. 17 e ss. del T.U. n. 165/2001 della P.A.; pertanto, nessuna responsabilità di organizzazione è ascrivibile al prof. Bramanti quale direttore scientifico i cui compiti attengono alla ricerca e all’assistenza.

Ciò premesso, ove la questione delle assunzioni avesse ad oggetto i contratti a tempo determinato stipulati nel tempo dall’IRCSS e tenuto conto della sua storia e della sua evoluzione giuridica, non può non evidenziarsi che l’amministrazione sanitaria come tutte le pubbliche amministrazione ha subito il blocco delle assunzioni pubbliche, risalente agli anni 90, che ha determinato per tutte le amministrazioni dello Stato il sempre più frequente ed inevitabile ricorso ai contratti a tempo determinato, specialmente di giovani laureati.

Già la direttiva europea 1999/70/CE, impose all’Italia di adeguarsi onde prevenire gli abusi derivanti da una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, con una serie di misure onde impedire la reiterazione dei contratti a termine. Tale direttiva fu recepita in Italia nella legge n. 368 del 2001, che impose ai datori di lavoro di non stipulare contratti superiori a 36 mesi complessivi, fermo restando ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 165 del 2001, il principio di esclusione della conversione dei rapporti di lavoro per la P.A riservati al concorso pubblico.

In ogni caso il divieto di conversione non ha impedito ai giudici di merito e alla Corte di Cassazione di condannare le P.A. (tra cui l’IRCSS Bonino Pulejo) a risarcire il danno da 2,5 a 12 mensilità, ai dipendenti in servizio con contratti più volte prorogati e per più di 36 mesi.

La responsabilità di tali proroghe, specie nella sanità, non era imputabile a colpa dei dirigenti ma alla impossibilità di assumere il personale per il blocco dei concorsi.

E’ inimmaginabile cosa sarebbe accaduto negli ospedali o nelle strutture sanitarie ma anche nella scuola, nelle università, negli enti locali, ove a tutto questo personale specializzato non fossero stati rinnovati i contratti, determinando per conseguenza il rischio del bene vita per i cittadini e la interruzione dei relativi servizi.

Per tale motivo sono state avviate dal “governo Prodi” negli anni 2006 e 2007 le cd. “stabilizzazioni” con la trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo determinato a indeterminato, al personale che aveva maturato i 36 mesi di servizio negli ultimi 5 anni e assunto previa selezione pubblica.

Successivamente il “governo Renzi” ha emanato varie norme cd. “Madia”, con l’obiettivo di stabilizzare tutto il personale in possesso dei canonici 36 mesi, con evidenti fini sociali, dapprima con il DPCM del 6.3.2015, successivamente con l’art. 1 c. 543 della legge di stabilità n. 208/2015.

Ciò è tanto vero che anche l’Assessorato Regionale della Salute (“governo Crocetta”) con circolare del 25.03.2016 impartì a tutti i direttori generali, alle Aziende sanitarie, alle Aziende Ospedaliere, alle Aziende Ospedaliere Universitarie e all’IRCSS Bonino Pulejo di Messina, “le linee guida sugli adempimenti da porre in essere in ordine alle procedure di reclutamento, al fine di assicurare uniformità di azione sulla materia da parte di tutte le aziende sanitarie ed enti destinatari della presente”. Ciò prevedeva innanzitutto l’elaborazione del fabbisogno triennale del personale, il riassorbimento delle eccedenze e del personale in disponibilità, la riorganizzazione delle direzioni, l’utilizzo delle graduatorie in corso di validità ed infine le procedure di stabilizzazioni di cui al DPCM 6 marzo 2015 per il personale che avesse compiuto 3 anni di servizio al 30 ottobre 2013, prevedendo la proroga dei contratti a termine per coloro i quali fossero in servizio con rapporti in scadenza al 30 giugno 2016.

In seguito il “governo Gentiloni” con l’art. 20 del d.lgs. n. 75 del 25 maggio 2017, e tenuto conto come dalla precedente stabilizzazione rimanessero esclusi i precari che negli anni successivi al 2013 avevano superato i 36 mesi, estese la platea dei beneficiari al personale in possesso di 3 requisiti:

a) risulti in servizio successivamente alla data del 28 agosto 2015 con contratti a tempo determinato presso l’amministrazione che procede all’assunzione; b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all’assunzione; c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell’amministrazione che procede all’assunzione o presso diverse amministrazioni del S.S.N., almeno tre anni di servizio, anche non continuativi negli ultimi 8 anni.

Peraltro, la circolare n. 3/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, contenente “Indirizzi operativi (in applicazione della legge n.75/2017) in materia di valorizzazione dell’esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato” riconosceva la stabilizzazione, in via privilegiata a coloro che: a) risultino in servizio, anche per un solo giorno, successivamente alla data del 28 agosto 2015, con contratto di lavoro a tempo determinato presso l'amministrazione che deve procedere all'assunzione … ; b) sia stato assunto a tempo determinato attingendo ad una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale – ordinaria, per esami e/o titoli, …..

Infine la circolare dell’Assessorato alla Salute della Regione Siciliana del 16.02.2018, precisava al punto 2) come la norma di legge andasse letta in modo estensivo sino a ricomprendere tra il personale precario tutte le tipologie di lavoro flessibile.

A tale ultima norma si sono adeguate, sin dai primi giorni del mese di gennaio 2018, le ASP regionali, i Policlinici di Messina e Palermo, l’ospedale Papardo, etc … e tra questi anche l’IRCSS in base alle graduatorie già formate sulle direttive impartite dalla Regione Siciliana in favore del personale precario avente i requisiti di legge.

Appare così destituita da ogni fondamento giuridico l’affermazione di presunta illiceità circa l’attivazione delle procedure di stabilizzazione che anzi hanno avuto il merito di sanare la responsabilità patrimoniale per la mancata copertura di posti richiesti e necessari al funzionamento delle strutture sanitarie ed assistenziali, soddisfacendo le legittime aspettative dei lavoratori che continuavano a svolgere professioni di primaria rilevanza sociale senza alcuna certezza per il loro futuro.

Non solo ma in un recente e noto arresto giurisprudenziale la Corte di Cassazione ha ritenuto la sussistenza del danno patrimoniale cd. comunitario nei confronti delle sole amministrazioni e per i soli dipendenti che non siano stati stabilizzati in esito al superamento dei 3 anni di servizio.

Ne discende che proprio le stabilizzazioni consentiranno all’IRCSS e alle altre strutture sanitarie, di evitare il risarcimento del danno suddetto, nei confronti dei dipendenti a tempo determinato ancora in servizio.

Avv. Fernando Rizzo Avv. Andrea Vadalà

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