Occupazione abusiva di case popolari. Santalco: “continua ad essere un reato-

Occupazione abusiva di case popolari. Santalco: “continua ad essere un reato-

Occupazione abusiva di case popolari. Santalco: “continua ad essere un reato-

venerdì 12 Ottobre 2007 - 14:30

“L’occupazione abusiva continua ad essere un reato-. A ribadirlo è Giuseppe Santalco (nella foto), presidente dell’Istituto autonomo case popolari, che formalmente ha voluto informare la cittadinanza. Così in un comunicato spiega: “La Suprema Corte, esaminando la fattispecie sottoposta al suo esame – occupazione senza titolo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica da parte di una donna con figlio minore a carico e priva di assistenza – ha censurato la decisione della Corte d’Appello di Roma (che aveva condannato l’imputata) per non aver valutato la sussistenza o meno dell’esimente dello stato di necessità previsto dall’art. 54 del codice penale-. Confermando il suo precedente orientamento, la Corte di Cassazione ha precisato che nel concetto di -danno grave alla persona- rientrano non solo la lesione della vita o dell’integrità fisica ma anche le situazioni che attengano alla sfera dei diritti fondamentali delle persone e, fra essi, il diritto all’abitazione. Ma Santalco fa notare che “la Corte ha anche circoscritto la sfera di azione del suddetto esimente ai soli casi in cui siano indiscutibili la necessità e l’inevitabilità della condotta che altrimenti sarebbe penalmente rilevante, affermando testualmente che -«i diritti dei terzi non possono essere compressi se non in condizioni eccezionali chiaramente comprovate»-.

Santalco prosegue poi e puntualizza che “al di là della eco mediatica, la sentenza non riveste effetti di rilievo. Nel caso concreto essa non attribuisce certamente un titolo che legittima l’occupazione dell’alloggio; tutt’al più, ove la Corte d’Appello territoriale dovesse escludere la sussistenza del reato di cui all’art. 633 codice penale, l’imputata sarebbe semplicemente assolta e non dovrebbe pagare la multa prevista. Anche in linea generale la decisione della Corte di Cassazione non ha effetti dirompenti sulla perseguibilità del reato di cui all’art. 633 codice penale, dovendo la necessità e l’inevitabilità dell’occupazione-.

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