L'atto, sospeso con effetto immediato qualche giorno fa dal Tar di Catania a seguito della denuncia presentata dalla Codacons, permette l'ormeggio nell'area della Baia. Ricevuto ha dato incaricaco affinché palazzo dei Leoni intervenga in giudizio per sostenere le ragioni della revoca del precedente divieto
La Provincia regionale di Messina, insieme alla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera, interviene nel giudizio proposto dal Codacons di Messina (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori) al T.A.R. di Catania avverso l’ordinanza n. 116/2009 della stessa Capitaneria sull’area della riserva naturale orientata di Isola Bella.
Una prima ordinanza della Capitaneria (46/2001) imponeva il divieto di entrare nell’area della baia, divieto successivamente abrogato da un seconda ordinanza, appunto la 116/2009, che invece ne ha ripristinato la possibilità di ancoraggio e ormeggio. E proprio su questo secondo punto il presidente del Tar di Catania ha sospeso con effetto immediato il provvedimento del 2009, evitando così (almeno nelle intenzioni) che la riserva, come spesso avvenuto negli ultimi anni, venisse assediata dai barconi delle escursioni che entrano nella baia con il motore acceso sino alla riva, in mezzo ai bagnanti ed ai turisti
La Provincia Regionale di Messina, in considerazione delle competenze in materia di promozione economica e di protezione del territorio, ivi compreso l’ambiente marino, ha voluto precisaer che -l’ordinanza n. 116/2009, dettando una puntuale e razionale disciplina della fruizione degli specchi acquei marini antistanti la Riserva Naturale Orientata di Isola Bella, tende esclusivamente a garantirne la tutela e la valorizzazione favorendo, al contempo, attraverso l’armonizzazione delle modalità di svolgimento delle attività balneari e ludico-ricreative, lo sviluppo del comprensorio di maggior pregio turistico della Sicilia-.
Il presidente della Provincia, Nanni Ricevuto, ha dato incarico affinché l’Ente di Palazzo dei Leoni intervenga in giudizio per sostenere, innanzi al T.A.R. di Catania, le ragioni che hanno determinato la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera ad emettere l’ordinanza ed ottenere la revoca del decreto cautelare n. 911/2010 con cui il presidente del T.A.R. ha sospeso, con effetto immediato, l’ordinanza impugnata. (E.Rigano)