Il regolamento tende a premiare i giornali che arrivano effettivamente nelle edicole e le imprese giornalistiche che hanno un numero minimo di dipendenti.
È stato approvato dal Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2010, il regolamento che semplifica e riordina la disciplina e le procedure di erogazione dei contributi diretti e indiretti all’editoria.
Il via libera è arrivato dopo il parere positivo del Consiglio di Stato e delle competenti commissioni parlamentari del Senato e della Camera.
Le imprese, con esclusione di quelle editrici di quotidiani editi e diffusi all’estero, fermi restando tutti i requisiti di legge, possono richiedere i relativi contributi a condizione che la testata edita sia venduta, per le testate nazionali, nella misura di almeno il 15 per cento delle copie distribuite e, per le testate locali, nella misura di almeno il 30 per cento delle copie distribuite.
Per copie distribuite si intendono quelle poste in vendita in edicola o presso punti di vendita non esclusivi, entrambi tramite contratti con società di distribuzione esterne, non controllate né collegate all’impresa editrice richiedente il contributo, ovvero quelle distribuite in abbonamento a titolo oneroso.
Nel computo delle copie distribuite non rientrano quelle oggetto di vendita in blocco, da intendersi quale vendita di una pluralità di copie ad un soggetto ad un prezzo inferiore a quello indicato sulla pubblicazione, effettuata direttamente dalle imprese editrici, non in abbonamento ed al di fuori della filiera distributiva, nonché quelle cedute in connessione con il versamento di quote associative, qualora non espressamente destinate alla sottoscrizione di abbonamenti a prodotti editoriali mediante doppia opzione di quota, e quelle diffuse tramite lo strillonaggio.
La tiratura, la distribuzione complessiva nelle sue diverse modalità, nonché la vendita, devono essere analiticamente certificate da una società di revisione iscritta nell’apposito albo tenuto dalla CONSOB .
Ai fini del presente articolo si intende per testata nazionale quella distribuita in almeno cinque regioni.
Fermi restando i requisiti previsti dall’articolo 1, commi 458 e 460, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le cooperative devono essere composte in prevalenza da giornalisti e la maggioranza dei soci, mantenendo il medesimo criterio di prevalenza, deve risultare dipendente della cooperativa, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
Le cooperative editrici costituite ai sensi e per gli effetti dell’articolo 153, comma 4, della legge
23 dicembre 2000, n. 388 possono continuare ad accedere ai contributi di cui all’articolo 3, commi 2 e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, a condizione che si costituiscano, entro il 31 dicembre dell’anno di entrata in vigore del presente regolamento, in cooperative giornalistiche che posseggano i requisiti di cui all’articolo 6 della legge 5 agosto 1981, n . 416, come modificati dall’articolo 1, commi 458 e 460, della legge 23 dicembre 2005, n . 266, e dal comma 2 del presente articolo .
Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria provvede a richiedere all’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni relativamente alle imprese richiedenti i contributi, l’attestazione di conformità degli assetti societari alla normativa vigente, nonché l’attestazione dell’assenza di situazioni di controllo e o collegamento per gli effetti di cui all’articolo 3, commi 11-ter e 13, della legge 7 agosto 1990, n . 250, e dell’articolo 1, comma 574, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Le domande per la concessione dei contributi le rappresentante, sono presentate per via telematica e con firma digitale dal 1 ° al 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento dei contributi, secondo le modalità pubblicate sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Qualora l’impresa non può utilizzare lo strumento informatico, la domanda può essere presentata entro lo stesso termine anche mediante raccomandata postale.
La documentazione istruttoria è trasmessa, unicamente mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento o per via telematica, con firma digitale, secondo modalità indicate sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La medesima documentazione istruttoria deve comunque pervenire, a pena di decadenza dal diritto all’ammissione al contributo, entro il 30 settembre dell’anno in cui è stata presentata la domanda per la concessione.
Fonte: Comunicato Consiglio dei Ministri
Riccardo Clementi
Consulente di Finanza Agevolata e Creazione d’impresa
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