MESSINA – «Chiediamo un incontro all’amministrazione comunale. Il nostro intento è quello di collaborare per realizzare al meglio la differenziata senza creare disagi ai cittadini. Da parte nostra non c’è alcun interesse a fare ostruzionismo». Dopo il pronunciamento del Tar sulle ordinanze sindacali emanate dal sindaco De Luca in tema di porta a porta nei condomini ed il botta e riposta con l’assessore Musolino, gli amministratori hanno lanciato in conferenza stampa un appello affinché si abbassino i toni e si apra una fase di dialogo e collaborazione.
Le dichiarazioni in conferenza stampa
«Non siamo qui per fare politica ma per collaborare», ha subito sottolineato l’ex consigliere comunale e amministratore di condominio Daniele Zuccarello, preso di mira dall’assessore comunale all’Ambiente, che lo ha accusato «di gettare fumo negli occhi ai cittadini» con finalità politiche. L’avvocato Silvano Martella ha spiegato che lo scopo del ricorso presentato dagli amministratori non è quello di fare muro contro muro per rallentare l’avvio della differenziata quanto piuttosto far attivare un tavolo tecnico ed arrivare ad una soluzione condivisa. L’avvocato Giuseppe Bottari, che ha presentato un ricorso per conto di un gruppo di cittadini, ha sottolineato come le Ordinanze del Tribunale amministrativo abbiano in sostanza messo in discussione quelle disposizioni delle ordinanze sindacali che causavano danno agli amministratori e ai cittadini.
Cosa ha stabilito il Tar
Il Tar si è pronunciato sulla richiesta di sospensiva dei due ricorsi presentati accogliendo in parte le motivazioni dei ricorrenti (amministratori e cittadini). Vediamo quindi i punti delle ordinanze sindacali “bocciate” dai giudici amministrativi. In relazione al punto 3 dell’ordinanza n. 122/2019 del 23 aprile 2019, il Tribunale ammnistrativo ha precisato che «l’amministratore del condominio in quanto soggetto estraneo al servizio di raccolta dei rifiuti non è tenuto a collocare materialmente i contenitori e a curare che essi siano mantenuti in loco. Spetta invece agli utenti del servizio (cioè i condomini)». Secondo il Tar inoltre «l’espressione “è compito del condominio il mantenimento dell’integrità e della pulizia dei contenitori” deve essere riferita ai singoli utenti e non all’amministratore del condominio».
Le aree condominiali
In merito alla previsione dell’esposizione dei contenitori in “aree esclusivamente condominiali”, le Ordinanze del Tar chiariscono che «può risultare di impossibile attuazione, atteso che esistono condomini che non dispongono di idonee aree condominiali ove allocare i contenitori».
Il Tar però dice di più: «Appare chiaro, inoltre, che per i condomini che non dispongano di locali idonei e accessibili ove allocare i contenitori, non può trovare applicazione la correlata previsione di cui al punto 4 (“nelle aree concordate deve essere garantito il libero accesso agli operatori di raccolta senza che questi debbano avere le chiavi di accesso; sarà cura del condominio organizzare le modalità di accesso per consentire all’operatore della raccolta, negli orari previsti dal calendario, di svuotare in contenitori del rifiuto del giorno”). Tale previsione, inoltre, neppure può trovare applicazione per quei condomini che, pur disponendo di locali idonei ad ospitare i contenitori, necessitino, per esigenze di sicurezza, di tenere chiusi i locali in questione».
Dove mettere i contenitori della differenziata
Secondo il Tribunale amministrativo «appare del tutto ragionevole che i contenitori siano ubicati esternamente all’edificio condominiale, onde consentire agli addetti al servizio di provvedere alla raccolta senza necessità di introdursi in locali condominiali chiusi e non agevolmente accessibili».
Le proposte degli amministratori
Su questo punto però la posizione gli amministratori si discosta da quella dei giudici amministrativi e propongono all’amministrazione comunale di ragionare caso per caso in base alle esigenze dei vari condomini. Oltre a verificare la disponibilità o meno di aree condominiali in cui posizionare i carrellati, resterebbe comunque da risolvere anche il nodo relativo alle modalità di accesso degli operatori all’interno dei condomini.
Il Tar ne fa un problema di tutela di sicurezza dei cittadini, ma la realtà è che neanche MessinaServizi vuole assumersi la responsabilità di dotarsi delle chiavi di accesso. A questo proposito, gli amministratori propongono di sostituire i mastelli singoli da tenere nelle abitazioni e da esporre nei giorni indicati per i vari materiali da smaltire con sacchetti codificati da gettare (sempre nei giorni concordati) nei carrellati comuni. I quali – secondo le indicazioni del tribunale amministrativo – sarebbero comunque posizionati nel suolo pubblico (strade e marciapiedi).
Adottando questa soluzione, Messina rischierebbe inevitabilmente di essere invasa dai contenitori della differenziata e non sarebbe un bel vedere, ma sembra non esserci alternativa. A meno che amministratori e Comune/MessinaServizi non arrivino ad un diverso accordo. Del resto, per stabilire nuove regole condivise da entrambe le parti ci sarà tempo fino al 24 giugno 2020, quando il Tribunale amministrativo entrerà nel merito del ricorso.
Il ruolo degli amministratori
Nel frattempo i giudici amministrativi hanno deresponsabilizzato del tutto gli amministratori di condominio in tema di contestazione e segnalazione per errato conferimento dei rifiuti, «che non possono riferirsi all’amministratore del condominio, come stabilito dalle ordinanze sindacali ma devono riferirsi al condominio».
L’amministratore infatti può solo «rendere edotti i condomini delle loro responsabilità (mentre alcuna responsabilità può sorgere in capo all’amministratore del condominio)».
Danila La Torre
I sacchi della rumenta se li potrebbero dividere equamente catena e la musolino.