Il Tar salva la valutazione d'impatto ambientale per le Zps di Messina, cancellata dalla Regione.
Il Tar di Catania dichiara illegittime le disposizioni con le quali la Regione aveva “cancellato” le zone a protezione speciale di Messina, eliminando la valutazione di impatto ambientale, a suo tempo introdotta per controllare l’edificabilità delle aree considerate a rischio.
La sentenza è la n. 814/2021 della Seconda Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.
“Siamo molto soddisfatti – dicono il sindaco Cateno De Luca e l’assessore Salvatore Mondello – in quanto si tratta di una sentenza storica che conferma ciò che l’Amministrazione comunale ha sostenuto fin dal proprio insediamento, con il supporto di pareri tecnici e legali. Occorre comunque precisare che il Comune non ha stipulato alcun Protocollo d’Intesa, ma ha sottoscritto il verbale di un tavolo tecnico richiesto proprio dall’Amministrazione comunale per risolvere l’annosa problematica delle Zps, ormai impantanata da anni a causa dell’atteggiamento poco lineare della Regione, che era intervenuta unilateralmente in scelte relative al territorio comunale.”
“Inoltre, gli studi cumulativi sono stati consegnati nel luglio del 2020, la Cts si è espressa accettando parzialmente il documento e chiedendo integrazioni sugli aspetti ambientali. Su questo punto il Comune ha sottoscritto un Protocollo d’Intesa con l’Ufficio Speciale Progettazione della Regione, per la risoluzione della questione. Sono stati avviati tavoli tecnici con gli Ordini Professionali e si sta procedendo ai necessari sopralluoghi, per condividere le migliori soluzioni ai problemi del territorio”.
“Questo importante obiettivo, che di fatto sblocca vecchie situazioni edilizie, apre scenari di sviluppo economico e territoriale. La sentenza dimostra che la Regione ha agito penalizzando fortemente il territorio del Comune di Messina, in maniera spropositata e inopportuna, attraverso l’applicazione miope delle normative. Ciò ci spinge a pensare – proseguono nella nota il sindaco De Luca e l’assessore Mondello – che i funzionari e i dirigenti devono essere dotati del necessario equilibrio e dunque devono essere scelti su principi meritocratici e non politici, al fine di evitare ricadute negative sullo sviluppo dei territori. Infatti, al netto delle ripercussioni causate dall’emergenza Covid, l’impatto delle scelte regionali su questo settore è stato devastante, sia per il comparto edilizio che per i professionisti della città. In ogni caso si continuerà a lavorare con la stessa tenacia e attenzione al completamento degli studi degli impatti cumulativi, che sarà la base sulla quale si implementerà il nuovo Prg”.
In effetti, la sentenza si oppone alla sospensione, per motivi di opportunità, dei procedimenti di Valutazione di Incidenza Ambientale, precisando espressamente che ‘tali ragioni di opportunità’ non sono sufficienti – in mancanza di una norma attributiva del relativo potere – a legittimare una sospensione dei procedimenti Vinca che risulta, pertanto, estranea al paradigma normativo di cui all’art. 1 della l.r. 13/2008 e più in generale alla legge n. 241/1990 sostanziandosi, di fatto, in una sospensione sine die priva di giustificazione normativa. Ne può ritenersi che la pendenza di una procedura istruttoria europea aperta a carico dell’Italia possa legittimare determinazioni dilatorie dell’obbligatoria azione amministrativa, potendo, eventualmente specifiche esigenze istruttorie/cautelari, essere contenute entro un prefissato termine per l’approfondimento necessario alla valutazione delle iniziative da intraprendere per la soluzione delle criticità riscontrate.
Inoltre, il principio di precauzione, richiamato nelle relazioni depositate dai dipartimenti regionali, così come la ‘doverosità’ di assicurare il rispetto della Direttiva 92/43/Cee possono rilevare esclusivamente in sede di esercizio ‘attivo’ della valutazione dell’incidenza (sulla cui base si accerta se un determinato progetto pregiudichi significativamente il sito interessato) e non certamente quale autonoma ragione della disposta sospensione che comporta, di fatto, l’astensione dalle valutazioni di incidenza (e quindi, il mancato rispetto di un obbligo di legge) determinando, inoltre, un’assoluta incertezza in ordine all’approvazione del progetto edilizio. La Regione, pertanto, – conclude il documento – non avrebbe potuto introdurre, in via autonoma e unilaterale, la citata sospensione (non contemplata dall’ordinamento e, comunque, temporalmente non determinata) dei procedimenti di valutazione di incidenza di competenza comunale”.
Come al solito cateno ha ragione
Decenza vorrebbe che si esprimesse un ringraziamento all’operato dell’Avv. Saitta.
Cateno non ha alcun merito, la sentenza si riferisce al ricorso di una ditta privata
La solita incompetenza della regione ,bravo sindaco.
ma se ha perso?
Il merito va da ascriversi all’impegno del Prof., Avv. Antonio Saitta.
Senza urla e strepiti. Con competenza e nell’interesse di Messina.
Il Comune si è opposto al ricorso, ha schierato un Avvocato contro, ha chiesto che l’impugnazione fosse respinta e adesso canta vittoria e dice che la sentenza conferma la bontà dei suoi atti clamorosamente annullati.
Il Prof. Saitta afferma che quanto riportato nell’articolo non è corretto e che il Comune è stato soccombente. Voi di Tempostretto, avete svolto gli approfondimenti opportuni? Immaginoo proprio di si, altrimenti non avreste di certo pubblicato un’informazione falsa e fuorviante. Ritenete di poter fare un’approfondimento sulla questione, per informare compiutamente i cittadini?