Da pilastro a punto debole del piano decennale di riequilibrio

Da pilastro a punto debole del piano decennale di riequilibrio

Danila La Torre

Da pilastro a punto debole del piano decennale di riequilibrio

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giovedì 11 Aprile 2013 - 15:39

L’Avvocatura di Palazzo Zanca ha emesso il parere sollecitato dal Consiglio comunale: per molti consiglieri si tratta di una bocciatura dell’atto , per il commissario invece non c’è alcuna presunta illegittimità e ne conferma la validità. La palla passa adesso al Collegio dei revisori dei Conti per il parere tecnico. Ecco cosa dice il documento dei 15 legali del Comune

Contratto Amam -Comune, qualcosa si muove. Ma in senso contrario a quello sperato. L’Avvocatura di Palazzo Zanca ha finalmente emesso il parere sollecitato settimane or sono dal Consiglio Comunale, chiamato ad approvare l’atto sottoscritto dall’ente e la sua società partecipata, che costituisce uno dei pilastri del piano decennale di riequilibrio, prevedendo per il Comune 15 milioni di euro di incasso all’anno.

Leggi alla mano, i 15 legali hanno risposto ai tre quesiti loro formulati ed il contenuto del loro documento è tutt’altro che rassicurante perché di fatto sancisce l’illegittimità dell’art.9 del contratto in oggetto, emendato rispetto al contenuto originario (vedi correlato), in virtù del quale l’A.M.A.M spa dovrà versare per i primi dieci anni al Comune 15 milioni di euro annui oltre Iva se dovuta «per i beni strumentali e non direttamente strumentali affidati in concessione come da elenco allegato, per le nuove attività affidate e non vietate dalla legge e per i lavori innovativi e di rinnovamento della rete idrica comunale, i cui oneri il Comune ha sopportato e si impegna a sopportare per tutta la durata della presente convenzione » Sempre in ossequio all’articolo 9, «la corresponsione dell’importo è correlato all’aumento delle tariffe che determineranno per l’Amam un corrispondente incremento dei ricavi ».

Ebbene, secondo l’Avvocatura «la previsione contrattuale concernente la corresponsione a favore del Comune di Messina ed a carico dell’Amam di una somma a titolo di canone per la concessione ed uso delle reti e degli impianti contrasta con il dettato normativo di cui all’art.153 del D.Lgs 152 del 2006», in base al quale «le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare".

A supporto della loro tesi, gli avvocati di Palazzo Zanca ricordano che «è proprio alla luce di tale disposizione che la Commissione di Vigilanza sulle risorse idriche, con parer 7625 del 2011, ha ribadito l’illegittimità di clausole che prevedono un canone a carico del gestore del servizio idrico per l’uso dei beni ».

Sottolineato l’aspetto negativo del contratto, i legali però non lo affossano del tutto, facendo presente quanto segue: «stabilito che gli elementi di criticità riscontrati nell’art.9 dipendono dalla circostanza che nella norma in esame la previsione del canone ha come sua causa legittimante esclusivamente l’uso delle reti e degli impianti da parte dell’Amam , va rilevato che tale limite negativo non si estende agli oneri relativi alla straordinaria manutenzione ed a quelli relativi all’implementazione della rete. Per tali ultimi oneri, infatti, si applica l'art. 154 del D.Lgs. 152/06 secondo cui “La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio “chi inquina paga”. Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo».

Ed è questo l’appiglio giuridico a cui si aggrappa il commissario straordinario Luigi Croce per smentire «la presunta illegittimità contrattuale per l'accreditamento alle casse di palazzo Zanca, da parte dell'Azienda Meridionale Acque Messina, della somma di 15 milioni di euro, per oneri del contratto» e ribadire « la validità dell'impegno contabile».

La palla passa adesso al Collegio dei revisori dei conti, che attendeva il parere legale per esprimere il proprio parere tecnico da allegare alla delibera che dovrà essere votata dal Consiglio Comunale. E se il commissario è ottimista sulla validità dell’atto, molto meno ottimisti sono i consiglieri comunali, molti dei quali leggono il documento dell’Avvocatura come una vera e propria bocciatura del contratto tra Amam e Comune. Che indebolisce ulteriormente il piano decennale di riequilibrio, già massacrato dalla Corte dei Conti, rendendo sempre più flebili le speranze di evitare il dissesto. (Danila La Torre)

3 commenti

  1. Il Commissario non sa nemmeno ciò di cui parla. “la validità dell’impegno contabile”
    Quale impegno contabile avrà mai contratto il Comune che dovrebbe riscuotere dall’Amam il canone di concessione????
    Si tratta di un accertamento semmai..
    AIUTOOOOOO
    Come dicevano i saggi: semu ‘nte mani i nuddu…!

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  2. ART.21 COSTITUZIONE, messinesi, suvvia, liberiamo il nostro incatenato pensiero e con esso il voto. Chi governerà Messina, ripeto ancora una volta, anche dall’opposizione, si troverà di fronte un grave problema, comune a tanti Municipi, quello di un CONTROLLO DI GESTIONE INTERNO, ridotto ad appendice insignificante nel sistema dei controlli, di cui si dota un ente locale. A Palazzo Zanca lo staff è diretto dalla dott.ssa Irene SCUDERI, quasi in solitudine, con le sue complicate competenze, vedi link
    http://img28.imageshack.us/img28/2467/scuderi1.png
    http://img854.imageshack.us/img854/7964/scuderi2.png
    e con le verità e difficoltà, ribadite nell’ultimo foglio del REFERTO DI GESTIONE esercizio 2011, vedi link
    http://img594.imageshack.us/img594/9475/scuderi3.png.
    Il contenuto si commenta da solo. La dott.ssa SCUDERI lo pensa ma non lo scrive chiaramente, dell’urgenza di un solo centro per i quasi NOVE MILIONI di spesa corrente, gestita in solitudine da troppe persone e ognuno in modo completamente differente.

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  3. ART.21 COSTITUZIONE, nessinesi, suvvia, liberiamo il nostro incatenato pensiero e con esso il voto. Chi governerà Messina, anche dall’opposizione, si troverà alle prese con atti contabili conosciuti, da far tremare i polsi, come il PIANO DI RIEQUILIBRIO, e con provvedimenti molto meno conosciuti, ma messi insieme incidono negativamente sulla spesa corrente, nel caso proposto, ritenetelo generale, di SPESA LEGALE a vario titolo. Parlo di un atto di citazione presso il Giudice di Pace, proposto da INAIL contro il Comune di Messina, per ottenere il risarcimento dei danni a seguito di un sinistro, e la conseguente nomina di un avvocato dell’Avvocatura di Palazzo Zanca.La delibera finisce con la frase di rito: IL PRESENTE ATTO al momento NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA, appunto “al momento”, non significa che l’incarico non comporti in futuro impegno di spesa. Sono cause legali, in cui il Comune perde puntualmente in giudizio.

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