La rubrica di Confedilizia Messina
A cura di Confedilizia Messina
Le criticità del decreto superbonus
Il Comitato per la legislaziione del Senato ha esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del d.l. n. 39/2024. Dal parere approvato emerge un’analisi dettagliata del testo, evidenziando molteplici criticità sotto vari profili. I commissari del Comitato pongono in evidenza l’assenza dell’analisi tecniconormativa (ATN) e della Relazione sull’analisi d’impatto della regolamentazione (AIR). L’assenza di quest’ultima, elemento fondamentale per comprendere le conseguenze e gli effetti del disegno di legge proposto, non solo limita la capacità di valutare con precisione l’impatto del provvedimento, ma può anche compromettere l’efficacia delle misure proposte. Il testo del ddl – si precisa inoltre nel parere approvato – mostra carenze nella chiarezza e nella precisione delle disposizioni normative. Diversi articoli hanno una formulazione troppo sintetica o ambigua, rendendo difficile l’interpretazione e l’applicazione delle norme. Tale problema si manifesta anche nella mancanza di coordinamento tra le disposizioni e nell’eccessiva specificazione di alcuni riferimenti normativi, che possono generare incertezza e confusione. Un’altra critica riguarda la mancanza di chiarezza nell’indicazione dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza, con riferimento alla tutela della finanza pubblica e ad altre questioni, senza fornire una giustificazione esaustiva della straordinarietà del caso. Sotto il profilo della formulazione tecnica, il disegno di legge presenta diverse incongruenze e ambiguità che richiedono correzioni immediate. Da ultimo nel parere si propongono una serie di emendamenti per correggere le lacune e le ambiguità del testo, esortando la Commissione di merito a valutare attentamente tali proposte e ad adottare le misure necessarie per migliorare la qualità e la chiarezza del disegno di legge.
L’Imu non va pagata se vi è una denuncia penale di occupazione abusiva
È illegittimo l’art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23 del 14.3.2011 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale) nella parte in cui non prevede che non sia dovuta l’Imu per gli immobili occupati abusivamente relativamente ai quali sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. È quanto ha stabilito la Corte costituzionale con sentenza n. 60 del 18.4.2024. La questione era stata sollevata – per violazione degli artt. 3, primo comma, 53, primo comma, 42, secondo comma, Cost. e 1 Prot. addiz. CEDU – dalla sezione tributaria della Cassazione, la quale aveva giudicato la disposizione in commento in contrasto con i princìpi di capacità contributiva, uguaglianza tributaria, ragionevolezza e di tutela della proprietà privata, venendo a mancare – per gli immobili abusivamente occupati e di cui sia precluso lo sgombero per cause indipendenti dalla volontà del contribuente – il presupposto dell’imposta, ossia l’effettivo e concreto esercizio dei poteri di disposizione e godimento del bene. Tesi, questa, ritenuta fondata dai giudici costituzionali secondo cui, in effetti, è irragionevole affermare che, con riguardo ad un immobile occupato, sussista la capacità contributiva in capo al proprietario che abbia anche denunciato tempestivamente l’accaduto in sede penale. Si noti che il legislatore era già intervenuto in materia con la l. n. 197 del 29.12.2022, il cui art. 1, comma 81, a decorrere dall’1.1.2023, esonera dal pagamento dell’Imu “gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale”. La pronuncia della Corte costituzionale va, dunque, nella stessa direzione tracciata dalla legge del 2022. Le Associazioni della Confedilizia sono a disposizione degli interessati per maggiori informazioni e per ogni necessità derivasse dall’indicata pronuncia i cui effetti – ricordiamo – investono anche situazioni pregresse non prescritte o definite da un giudizio passato in giudicato.
Il conduttore non paga l’aggiornamento Istat del canone, si può sfrattare?
La natura dell’aggiornamento Istat è quella d’integrazione del canone di locazione (come prevedeva anche l’articolo 24 della legge n. 392/1978, non più in vigore). Da ciò deriva che deve essere corrisposto con le stesse modalità e nei tempi previsti per il canone cui si riferisce. La mancata corresponsione costituisce, quindi, un vero e proprio inadempimento, che può consentire – ad avviso di chi scrive – l’attivazione di un procedimento di sfratto per morosità.
Danni al cappotto da infiltrazione dai balconi: chi ne risponde?
Qualora da terrazzi di proprietà esclusiva mal impermeabilizzati o comunque in disfacimento derivino danni al cappotto condominiale parte comune dell’edificio, i proprietari di detti balconi sono responsabili dei pregiudizi arrecati allo stabile ex art. 2051 Cod. civ., salva l’ipotesi di fortuito. (da Confedilizia Notizie)