«E’ noto a tutti voi che con sentenza n. 45/18 del 14 novembre 2018 depositata telematicamente in cancelleria in data 16 novembre 2018, la II° Sez Civile del Tribunale di Messina ha sancito il definitivo fallimento della Messinambiente spa in liquidazione, società che si occupava di raccolta rifiuti ed interamente a capitale pubblico, le cui azioni sono al 98% di proprietà del Comune di Messina.
Il concordato fallimentare proposto dai legali dall’azienda è stato rigettato dopo un lungo iter dal Tribunale di Messina aprendo un capitolo complesso per il comparto dei rifiuti messinese perché di fatto occorre capire se Messinambiente può rientrare nell’applicazione della legge Madia che prevede le azioni conseguenti al fallimento delle partecipate comunali.
La mancanza di una pregressa giurisprudenza certa in materia, visto che siamo di fronte al primo caso che potrebbe rientrare nella nuova legge Madia, suggerisce di ricercare ogni autorevole parere possibile in merito agli scenari che si aprono sul futuro della MessinaServizi Bene Comune spa in house providing, la nuova società costituita il 13 febbraio 2017 dal Comune di Messina e oggi gestore del servizio rifiuti cittadino in virtù del contratto di servizio approvato il 23 giugno 2017 e siglato il 27 luglio 2017, in ottemperanza al Piano di Intervento Aro approvato dall’Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti il 7 maggio 2015 e adottato dal Comune di Messina il 29 giugno 2016.
In tale direzione si è mossa in queste settimane l’amministrazione Comunale che ha posto i quesiti sull’interpretazione della legge Madia sia al Segretario Generale del Comune e sia alla Corte dei Conti. Tuttavia occorre comprendere i termini esatti in cui il quesito è stato presentato per avere una corretta risposta della reale applicabilità al caso di specie della legge Madia.
La legge Madia, all’articolo 14 comma 6, recita testualmente: “Nei 5 anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una società in controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le Amministrazioni pubbliche controllanti non potranno costituire nuove società, né acquisire partecipazioni in società già costituite o mantenere partecipazioni in società qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita”.
Reputiamo che il nodo da chiarire stia principalmente nella frase della legge che recita “titolare di affidamenti diretti”. Nel caso di specie, la legge potrebbe non dover essere applicata perché questa si riferisce al fallimento di società a “controllo pubblico titolari di affidamenti diretti”: la Messinambiente S.p.A. in liquidazione e il rapporto tra essa e il Comune di Messina non corrispondono a tale fattispecie.
La norma in questione intende chiaramente disincentivare forme di cattiva amministrazione nell’ambito delle società a controllo pubblico, impedendo alle Amministrazioni proprietarie di imprese fallite di continuare a gestire servizi pubblici con la stessa modalità. La norma in questione fa in ogni caso salve “le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano societa’ a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l’esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse (articolo 1, comma 4)”. Secondo quest’ultimo principio la stessa norma risulta avere un ambito di applicazione limitato e non estendibile indistintamente a tutte le società pubbliche. La normativa regionale sui rifiuti (legge regionale 9 del 2010 ) rappresenta, a tutti gli effetti, una legge che regolamenta servizi di interesse generale, servizi la cui gestione potrebbe essere compromessa da un’applicazione rigida del suddetto comma 6. Infatti, secondo il divieto previsto dal comma 6, sarebbe impedito ad un’Amministrazione pubblica (rientrante nella fattispecie del suddetto comma) di partecipare con proprie quote all’eventuale costituzione di una società pubblica partecipata da tutti i Comuni dell’ambito delimitato dalla SRR (ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale).Questo divieto, inevitabilmente, comprometterebbe la stessa costituzione di una Società pubblica di dimensioni ottimali per la gestione del sistema integrato dei rifiuti e metterebbe in discussione la stessa titolarità della SRR in evidente conflitto con le competenze del Comune capoluogo: in questo senso prevarrebbe l’aspetto punitivo dell’intervento normativo del dlgs 175/16, piuttosto che le ragioni di razionalizzazione ed economicità contenute nella previsione della normativa regionale.
A tal fine è bene evidenziare che Messinambiente è una società mista di cui il Comune comprò temporaneamente a fine 2006 le quote del privato che le cedette senza modificare lo statuto per renderla a totale controllo pubblico.
Messinambiente fu titolare di affidamento diretto da parte del Comune di Messina dal 1998 al 2010. A fine 2004, quando il Comune di Messina affidò l’intero ciclo dei rifiuti all’Ato Messina 3, quest’ultimo subentrò nel contratto Comune – Messinambiente al posto del Comune, dal 2005 al 31 dicembre 2010. Dal 1 gennaio 2011 al 30 settembre 2013 l’Ato Messina 3 prorogò il suddetto contratto agli stessi atti e condizioni. Quando l’Ato Messina 3 cessò di operare per decreto regionale, il Comune di Messina, ritenendo cessato il contratto con la Messinambiente e non volendolo prorogare ulteriormente, nelle more di un nuovo affidamento (realizzatosi poi con la Messinaservizi Bene Comune in data 27 luglio 2017), utilizzò ordinanze contingibili ed urgenti con le quali disponeva che Messinambiente garantisse la prosecuzione dei servizi di pubblica utilità di raccolta, trasporto rifiuti e spazzamento».
Così facendo dalla prima ordinanza, la n. 185 del 1 ottobre 2013 ex art. 191 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., Messinambiente proseguì lo svolgimento dei servizi senza un affidamento, sulla base di perizie associate alle varie ordinanze (ex art. 191 fino al 30.06.2015 e poi ex art. 50 del TUEL) fino al 28 febbraio 2018. Il 1 marzo 2018, senza fare un’ulteriore ordinanza sindacale, Messinambiente cessò di svolgere i servizi di raccolta, trasporto rifiuti e spazzamento e divenne operativo il contratto di servizio del 27 luglio 2017 che affidava alla nuova Spa Messinaservizi Bene Comune i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto denominati “Servizi A.R.O” del Comune di Messina.
La strada che sembrerebbe intraprendere il Comune – la messa in liquidazione anche della Messinaservizi Bene Comune – appare a chi scrive non giustificata dal dlgs 175/2016, ma da ragioni politiche di altra natura. A tal proposito si ritiene utile ribadire che la scelta di affidamento,tramite gara, a soggetti privati, da una parte, rischia di essere più oneroso della gestione tramite società in house (con ciò che comporta anche in termini di incremento della tariffa) come si evince dallo studio inserito all’interno dello stesso piano ARO votato dallo scorso Consiglio comunale , dall’altra impedirebbe lo sviluppo di una politica pubblica della gestione integrata del ciclo dei rifiuti, valutando i necessari investimenti sugli impianti di trattamento. Il rischio è impedire qualsiasi politica di innovazione del settore, rinunciare a politiche sinergiche di sistema che la gestione pubblica può garantire, nonché mantenere lo smaltimento dei rifiuti sotto il “ricatto” dei gestori delle discariche. La liquidazione della Messinaservizi Bene Comune rappresenterebbe un ulteriore elemento di costo per l’Amministrazionecomunale che, invece, potrebbe sfruttare lo strumento creato per contribuire ad una gestione più razionale del sistema integrato, anche attraverso la gestione di impianti di proprietà.
Rappresentato quanto sopra, auspichiamo che questo Consiglio chieda al Ministero competente di approfondire tutte le questioni legali e normative, perché si faccia chiarezza in merito all’interpretazione autentica delle stesse e dare autorevole indirizzo all’ente locale in merito al quesito posto, se il fallimento della società Messinambiente rientra o meno nel caso di specie indicato dalla legge Madia e, in caso positivo, quali siano le eventuali conseguenze sulla società MessinaServizi Bene Comune e gli obblighi derivanti per l’ente.
Invitiamo pertanto, questo Consiglio, ad affrontare la tematica ponendo la massima attenzione sulla corretta interpretazione delle norme ma anche con un’ampia visione di sistema nell’interesse di un servizio pubblico efficiente e più conveniente all’utenza».