I presupposti per ravvisare nel comportamento adottato dall’ente comunale una condotta antisindacale, ci sono proprio tutti. E’ questa la posizione, netta, assunto dai segretari di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl, di fronte la mancata comunicazione inviata ai dipendenti precari del Comune di Messina dell’assemblea sindacale indetta per domani alle 9.30. Un atteggiamento che i sindacalisti Crocé, Emanuele e Calapai considerano inaccettabile. Nel pomeriggio i rappresentanti dei lavoratori hanno inoltrato una nota al sindaco Buzzanca, al segrtario generale, al dirigente del personale e all’ufficio relazioni sindacali, “diffidando l’amministrazione
dal proseguire in tale condotta”.
I sindacati annunciano che “in assenza di urgente e tempestiva comunicazione a tutte le lavoratrici e i lavoratori interessati all’assemblea sindacale” verranno attivate tutte le iniziative di natura legale contro l’amministrazione “al fine di tutelare i diritti fondamentali di partecipazione alle iniziative sindacali di tutto il personale coinvolto”. Cgil, Cisl e Uil “chiamano in causa” la normativa, in particolare l’art.20
della l. 20 maggio 1970 n. 300 in cui si dice: “I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Migliori condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva.Le riunioni – che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi – sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali nell’unità produttiva, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale. Ulteriori modalità per l’esercizio del diritto di assemblea possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro, anche aziendali”. Previsione che nella circostanza in questione sembra però essere stata ignorata.