Non c’è stata alcuna diffamazione da parte di Tempostretto nei confronti dell’ex direttore generale dell’ospedale Papardo Michele Vullo. Il giudice Marcello Ciprì ha infatti assolto perché il fatto non costituisce reato, la giornalista Rosaria Brancato, direttore responsabile di Tempostretto dalle accuse d’aver offeso con più azioni criminose l’onore e il decoro di Vullo, attraverso articoli pubblicati nella testata giornalistica on line.
L’ex manager lamentava l’essere stato destinatario di una serie di articoli volti a discreditare la sua attività amministrativa alla guida dell’ospedale. Secondo il giudice Ciprì non sono stati invece riscontrati gli estremi della diffamazione, per la contemporanea presenza sia della discriminante del diritto di cronaca che del diritto di critica. A sostenere la difesa è stata l’avvocata Manuela Brancato. Vullo contestava anche l’aggravante della diffusione delle notizie attraverso una testata on line e perdurante nel tempo. Il pubblico ministero Mazzeo aveva chiesto la condanna a 400 euro di multa.
Il giudice ha accolto le tesi della difesa che avevano evidenziato negli articoli in questione il rispetto delle regole di verità, pertinenza e continenza, nonché l’esercizio del diritto di cronaca e di critica, quest’ultimo relativamente alle contestazioni che i sindacati avevano in quegli anni portato avanti.
“La diffamazione va coordinata, con il diritto di cronaca e di critica, che ai sensi dell’art. 51 sono cause di giustificazione della diffamazione a mezzo stampa, e trovano il loro fondamento nell’art. 21 Cost., il quale riconosce e garantisce il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione- si legge nella sentenza– E’ considerato lecito l’esercizio del diritto di cronaca ove ricorrano i seguenti requisiti: a) l’interesse che i fatti narrati rivestono per l’opinione pubblica secondo il principio della pertinenza; b) la correttezza dell’esposizione di tali fatti in modo che siano evitate gratuite aggressioni all’altrui reputazione, secondo il principio della continenza; e) la corrispondenza tra i fatti accaduti e i fatti narrati secondo il principio della verità. Orbene nel caso di specie è innegabile che le notizie divulgate avessero tale interesse che era da ritenere attuale, ossia presente nel momento in cui il fatto venne divulgato”.
Allo stesso modo il giudice ha ritenuto che, anche alla luce della carica pubblica rivestita dall’ex dg del Papardo, c’era l’esimente del diritto di critica quando questa non si trasforma in attacchi personali e diretti e volti a colpire la figura morale del personaggio pubblico. Gli articoli pubblicati da Tempostretto pertanto risultavano rientrare nel normale diritto di cronaca e di critica nei confronti del manager Vullo e la giornalista Rosaria Brancato è stata assolta perché il fatto non costituisce reato.