La vicenda della Variante al Prg di Fatima, blindata nella cassaforte di Le Donne, si fa sempre più complessa.
Nei giorni scorsi Le Donne ed il dirigente Bruno, richiamando la circolare n.1/2015 dell’assessorato regionale al territorio hanno disposto, per motivi di riservatezza, che le sedute di Commissione e di Consiglio sulla Variante si tengano a porte chiuse, che i consiglieri possono accedere alla documentazione senza però divulgarne il contenuto e che sul sito ufficiale e sull’Albo Pretorio non venga pubblicato nulla. Stando inoltre all’art.39 del D.Lgs. 33/2013 non sarebbero più oggetto di pubblicazione obbligatoria, secondo Le Donne, gli schemi di provvedimento, le delibere di adozione ed i relativi allegati tecnici.
Insomma un atto così determinante per lo sviluppo del territorio e così delicato in temi quali la tutela dalla speculazione edilizia, deve essere top secret per i cittadini e per l’informazione. E tutto questo anche in barba al famoso Pico ed alle procedure condivise e partecipate spesso invocate da questa amministrazione.
La decisione di Le Donne e De Cola di blindare gli allegati del cosiddetto salvacolline ha scatenato le reazioni degli ordini professionali e degli stessi consiglieri comunali che attraverso una nota dei capigruppo hanno scritto sia al dirigente regionale del Dipartimento Giglione (autore della circolare) che all’assessore Croce.
Tempostretto ha avuto la stessa curiosità ed ha cercato la circolare n.1/2015 prot.n.11642 del 19-05-2015 dell’assessorato al Territorio e ambiente citata da Le Donne per leggerla integralmente e avere quindi un quadro più completo delle disposizioni. Da una lettura più attenta sembra però che non vi siano tutti i presupposti ravvisati da Le Donne per sigillare agli occhi dei messinesi la Variante.
“A questo ufficio è stato chiesto di fornire chiarimenti in merito all’obbligo di pubblicazione degli atti di pianificazione sancito dall’articolo 39 del decreto legislativo n. 33/2013- scrive il 19 maggio del 2015 il dirigente generale del Dipartimento Salvatore Giglione- ed in particolare il disposto secondo il quale sono sottoposti all’obbligo di pubblicazione: 1)gli schemi di provvedimento prima che siano portati all’approvazione;2)le delibere di adozione e approvazione; 3)i relativi allegati tecnici. Al riguardo giova evidenziare come fondamento ispiratore delle disposizioni contenute nel d.leg.vo n. 33/2013 sia quello di assicurare la totale accessibilità delle informazioni e dei procedimenti amministrativi, sancita dal principio ineludibile della trasparenza dell’azione amministrativa la cui conoscenza, salva la garanzia di legge per la protezione dei dati personali, non può configgere in alcun modo con gli interessi della collettività. Con particolare riguardo all’art. 39 non si ravvisano elementi che possano far dubitare sulle responsabilità dirette dei soggetti interessati dall’attività di pianificazione e governo del territorio, circa gli obblighi di pubblicità in capo all’Amministrazione, affinché venga assicurata la partecipazione del cittadino nelle varie fasi del procedimento. Appare opportuno rilevare come la norma assuma rilevanza di portata generale con riguardo agli atti conclusivi di procedimenti, anche intermedi, mentre si ritiene non possa trovare applicazione nei confronti di “sub-procedimenti” di natura ricognitiva o consultiva, propedeutici all’emissione del provvedimento di adozione. Quanto precede, anche nella considerazione che la conoscenza da parte dei privati, o soggetti comunque interessati, delle scelte di pianificazione operate dai redattori dello strumento urbanistico o della proposta di variante, attraverso la pubblicazione sul sito degli schemi di provvedimento e dei relativi elaborati tecnici e delle destinazioni a scopi pubblici di particolari aree potrebbe vanificare l’efficacia delle misure di salvaguardia i cui effetti vengono prodotti soltanto con la pubblicazione della delibera consiliare di adozione dell’atto di pianificazione, con gravi ripercussioni sull’assetto del territorio e l’innesco di possibili processi speculativi, oltre che accentuare il ricorso al contenzioso. Tra l’altro, occorre sottolineare come l’art. 39 del d.leg.vo n. 33/2013 riporta testualmente sono pubblicati, tempestivamente, gli schemi di provvedimento prima che siano portati all’approvazione; le delibere di adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici”. La distinzione tra adozione e approvazione è chiara e il testo riporta l’obbligo, relativamente all’adozione, come già detto atto endoprocedimentale, di pubblicare “la delibera di adozione o approvazione ” Da quanto sopra evidenziato, ne consegue che, con riguardo alle fasi procedimentali di competenza dell’Ente Locale, ai fini della trasparenza dell’azione amministrativa la proposta di trasformazione urbanistica e ogni atto intermedio oggetto di determinazioni consiliari (direttive generali, schema di massima, proposta di adozione e controdeduzioni) dovrà essere inoltrato con la relativa documentazione all’ufficio comunale competente per la pubblicazione nel sito istituzionale all’atto dell’adozione da parte del Consiglio Comunale (- il cui deliberato produrrà i suoi effetti anch’esso con la sua successiva pubblicazione), al fine di consentire al cittadino la partecipazione al procedimento nelle forme e modi che la stessa legge regionale n. 71 del 1978 ha stabilito”
Fin qui la circolare integrale del dirigente Giglione. Nel frattempo i capigruppo consiliare proprio in merito all’obbligo di riservatezza ed all’obbligo di sedute a porte chiuse hanno trasmesso all’assessore regionale al Territorio Maurizio Croce ed al dirigente generale Giglione una richiesta d’interpretazione autentica della circolare evidenziando come queste disposizioni del segretario generale non consentiranno la convocazione in Consiglio né gli ordini professionali, né altri organi istituzionali competenti quale il Genio Civile, né le associazioni ambientaliste o associazioni di categoria
“ Né i Consiglieri, in base al disposto del Dirigente, potrebbero avvalersi di supporti professionali tecnici non potendo divulgare il contenuto della proposta di delibera; con il grave rischio di essere accusati di violazione di segreto d'ufficio. Chiediamo quindi alla S.S.ma, di esprimere motivato parere su quanto espressamente disposto dalla Vice Segreteria Generale e se la documentazione e gli allegati tecnici a corredo della proposta di delibera possano essere liberamente consultati ed approfonditi dai Consiglieri”.
La richiesta è urgente dal momento che quanto prima dovrebbe iniziare l’esame della Variante.
Rosaria Brancato