Consiglio direttivo Acquario. Entro il 6 settembre le proposte di nomina di un componente

E’ in pubblicazione all’Albo Pretorio, nelle sedi Circoscrizionali e sul sito del Comune, l’avviso pubblico per la designazione di un componente in seno al Consiglio direttivo del “Centro per lo studio delle patologie spontanee degli organismi marini esistenti presso l’Acquario comunale di Messina”.

Il sindaco, Renato Accorinti, ha disposto la presentazione delle candidature entro le ore 12 di venerdì 6 settembre.
Le proposte, secondo quanto previsto dall’articolo 1 del regolamento relativo ai criteri per nomine, designazioni e revoche dei rappresentanti del Comune presso Aziende, Società, Enti ed Istituzioni, approvato con determinazione sindacale n. 65 del 18 luglio 2013, vanno corredate con i curriculum vitae dei candidati, riportando tutti gli elementi che comprovino di essere cittadini dell’Unione Europea con godimento dei diritti politici; avere esperienza scientifica, tecnica, professionale, amministrativa o imprenditoriale comprovata dagli studi compiuti e/o nell’attività svolta in enti, aziende pubbliche e private, associazioni o professionalmente; la non incompatibilità con quanto previsto al d.lgs. n. 33/2013 e alle leggi n. 190/2012 e 17/82, nonché la loro eventuale appartenenza ad associazioni culturali e sportive, ad enti morali ONLUS, cooperative sociali nonché ad associazioni e/o logge massoniche ed a fondazioni o ogni altro genere di forme associative pubbliche e private non coperte dalla privacy. Tali condizioni dovranno essere riportate nel curriculum e dimostrate attraverso apposita dichiarazione che se mendace comporterà l’immediata decadenza ex tunc dalla carica ricoperta con la designazione.

Le proposte dovranno essere presentate all’URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico), a palazzo Zanca, entro le ore 12 di venerdì 6 settembre, anche tramite raccomandata A/R o all’indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.comune.messina.it; le istanze non corredate dall’allegata dichiarazione sostitutiva, dal curriculum vitae in formato europeo aggiornato e contenente i requisiti richiesti e dall’autorizzazione di cui alla legge sulla privacy, non verranno prese in considerazione.

Non può essere nominato amministratore di Ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali (art.1, comma 734, L. 296/2006 come interpretata dalla L. 244/2007, come modificata dalla L. 69/2009); non potranno essere designati o nominati coloro che ricoprono cariche elettive nel Parlamento europeo, in quello nazionale, in quello regionale siciliano, nei consigli comunali e circoscrizionali di Messina o che esercitano funzioni di governo a qualsiasi livello nelle predette istituzioni se non siano cessati dalle rispettive cariche almeno tre mesi prima della nomina e per le altre cause di incompatibilità espressamente previste dalla legge (art.1 comma 4 del regolamento di cui alla determina sindacale n. 65/2013).

Gli amministratori, i dirigenti e i responsabili degli uffici o dei servizi dell’Ente locale, nonché degli altri organismi che espletano funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di indirizzo e di controllo di servizi pubblici locali, non possono svolgere incarichi inerenti le gestione dei servizi affidati da parte dei medesimi soggetti. Il divieto si applica anche nel caso in cui le dette funzioni sono state svolte nei tre anni precedenti il conferimento dell’incarico inerente la gestione dei servizi pubblici locali. Il divieto opera anche nei confronti del coniuge, dei parenti e degli altri affini entro il quarto grado dei soggetti indicati, nonchè nei confronti di coloro che prestano o hanno prestato nel triennio precedente, a qualsiasi titolo attività di consulenza o collaborazione in favore degli enti locali o dei soggetti, che hanno affidato la gestione del servizio pubblico locale. Non possono essere nominati amministratori di società partecipate da enti locali coloro che nei tre anni precedenti alla nomina hanno ricoperto la carica di amministratore, come definito dall’art. 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e similari, negli enti locali che detengono quote di partecipazione al capitale della stessa società (art. 8 D.P.R. 168/2010 e art. 4 L. 148/2011). Gli emolumenti della carica vengono determinati sulla base delle normative in atto vigenti.