Scontro aperto tra Buzzanca e la Cgil sulla Cooperativa Futura

Solo ieri la Cgil preannunciava la presentazione del cortometraggio “Le avventure di Pinocchio”, in cui vengono ripercorse le tappe salienti della Vertenza Futura (vedi articolo correlato). Protagonista dell’opera prima del sindacato sarà il sindaco Buzzanca e le presunte bugie raccontate in questi mesi di lunga ed estenuante vertenza. Tuttavia, l’appellativo di bugiardo non va proprio giù al primo cittadino che, con una propria dichiarazione , ha deciso di replicare alle valutazioni fatte dalla FP Cgil sulla vicenda della Cooperativa Futura.
«Vengo accusato dalla CGIL – scrive Buzzanca- di essere un bugiardo. Riservando ogni azione consentita dalla legge a tutela della mia onorabilità e dell’Istituzione che rappresento, ecco i fatti. Il Comune di Messina ha corrisposto alla Cooperativa Futura quasi integralmente il corrispettivo dell’appalto dei servizi aggiudicati alla predetta Cooperativa, restando escluso dal saldo del relativo corrispettivo il pagamento degli oneri connessi alle ultime due mensilità a causa della vertenza agitata dai lavoratori della Cooperativa per il mancato pagamento delle ultime quattro mensilità e di un T.F.R. che non è stato accantonato. Il Comune di Messina nelle sedi competenti, ivi inclusi i tavoli di trattative con i sindacati ha mostrato la propria disponibilità al pagamento delle mensilità rientranti nel saldo del corrispettivo dell’appalto, a condizione della esibizione delle buste paga da parte del datore di lavoro che, purtroppo, non ha mai provveduto al relativo rilascio».
«Allo stato – continua il primo cittadino – pende un ampio contenzioso dinanzi al Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, tra i lavoratori della Cooperativa, la Cooperativa Futura ed il Comune di Messina. Quest’ultimo, nello specifico, si oppone all’ingiunzione di pagamento nei propri confronti delle spettanze dovute dalla Cooperativa ai propri lavoratori, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 276/2003, ossia alla sussistenza della responsabilità solidale in ordine alla corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti nei due anni dalla cessazione dell’appalto, riconoscendo la sussistenza della responsabilità limitatamente alla previsione dell’art. 1676 del c.c., ossia fino alla concorrenza del debito della Stazione Appaltante nei confronti dell’appaltatore».