Superbonus 110%: maggioranza per interventi condominiali
L’articolo 63 prevede che le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di cui all’articolo 119 del decreto “Rilancio” (n. 34/2020, come convertito) siano valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.
Gli interventi in questione sono quelli che permettono di usufruire della detrazione del 110% (cosiddetto Superbonus) per alcuni interventi di efficientamento energetico e per tutti gli interventi di miglioramento sismico che, in precedenza, godevano di detrazioni più basse (fino al 65% nel caso dell’Ecobonus, fino all’85% nel caso del Sismabonus e in caso di lavori combinati Eco-Sismabonus).
La relazione illustrativa del decreto-legge giustifica questo intervento con la finalità di “semplificare i procedimenti assembleari volti all’adozione di delibere aventi per oggetto l’approvazione delle opere e degli interventi la cui realizzazione permetta di beneficiare delle detrazioni pari al 110%”. In realtà, come riconosciuto in un successivo passaggio della stessa relazione, oltre che da parte dello stesso Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro tramite dichiarazioni alla stampa, nel caso degli interventi di efficientamento energetico si tratta di una norma ridondante, visto che la stessa maggioranza deliberativa (sia in prima sia in seconda convocazione) era prevista in sostanza da una precedente disposizione (articolo 26, comma 2, legge n. 10/1991). Nel caso, invece, degli interventi di miglioramento sismico (che consentono di godere del Sismabonus, anch’esso rafforzato), si tratta di una riduzione dei quorum deliberativi di prima e seconda convocazione finora previsti per interventi di questo genere (maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio). Ciò fermi restando, in ogni caso, i quorum costitutivi di cui all’articolo 1136, primo e terzo comma, cod. civ.
Con riferimento a questi ultimi interventi, Confedilizia si sta adoperando affinché venga chiarito – necessariamente in via legislativa – che il nuovo quorum operi solo in presenza della detrazione del 110%. Altrimenti, l’effetto sarebbe quello di introdurre una maggioranza troppo ridotta per interventi di così rilevante portata e di notevole onerosità economica; maggioranza che può giustificarsi solo quando i lavori sono accompagnati da una altrettanto eccezionale agevolazione fiscale. Va ricordato, infatti, che il Superbonus è previsto fino al 2021. Dal 2022 – salvo proroghe – la misura della detrazione per Ecobonus e Sismabonus sarebbe tutta da definire, posto che anche le versioni rafforzate in vigore negli ultimi anni sono state previste in via temporanea e scadranno alcune quest’anno e altre proprio nel 2021.
Resta il problema della cessione del credito, che – rimessa alla decisione del singolo condomino – rischia di creare problemi operativi ai fini dello svolgimento dei lavori. Anche in questo caso, può essere valutato un intervento legislativo finalizzato a favorire il superamento di probabili situazioni di impasse.
Un mese in più di credito d’imposta locazioni non abitative
L’articolo 77 estende di un mese (e amplia alle strutture termali) l’ambito di applicazione del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, introdotto dall’articolo 28 del decreto “Rilancio”. Ai mesi di marzo, aprile e maggio si aggiunge – infatti – il mese di giugno (per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, invece, ai mesi di aprile, maggio e giugno si aggiunge il mese di luglio).
Si ricorda che, in merito al credito d’imposta in questione, è stata trasmessa alle Associazioni territoriali una circolare lo scorso 17 luglio, nella quale si segnalava fra l’altro l’inserimento, nella parte del sito Internet confederale riservata alle Associazioni stesse, di materiale utile per lo svolgimento dell’attività di assistenza ai soci (fra cui specifica modulistica).
Esenzione seconda rata Imu settori turismo e spettacolo
L’articolo 78 dispone che non sia dovuta la seconda rata dell’Imu 2020 relativamente a:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; per questi immobili, l’Imu non è dovuta neppure per gli interi anni 2021 e 2022;
e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Termine per la deliberazione del bilancio di previsione per alcuni Comuni
L’articolo 53, comma 7, differisce al 31 ottobre 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione dei Comuni in deficit strutturale (come definito dall’articolo 53 in questione).
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 106, comma 3-bis, del decreto-legge n. 34/2020, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020–2022 per tutti gli enti locali è stato, da ultimo, differito al 30 settembre 2020 al fine di tener conto “delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali”. Tali proroghe fanno slittare anche il termine per l’approvazione delle delibere dei tributi locali, fra cui quelle dell’Imu.
Maggiorazione ex Tasi
L’articolo 108 – con una modifica alla formulazione della norma contenuta nella legge di bilancio per il 2020 istitutiva della cd. “Nuova Imu” – prevede che la maggiorazione dell’Imu dello 0,08 per cento (rispetto all’aliquota massima per la singola fattispecie) possa applicarsi, per i Comuni che l’hanno già adottata e confermata negli anni precedenti come maggiorazione Tasi, anche alle abitazioni principali di categoria catastale A1/A8/A9, ai fabbricati merce e ai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (come peraltro previsto finora).
—
CONFEDILIZIA MESSINA