Politica

“Codice Rosso”: cosa prevede la nuova legge e cosa cambia

Il 17 luglio il Senato ha approvato il disegno di legge n. 1200 che introduce il cosiddetto “codice rosso” per le violenze domestiche e di genere. Il testo era già stato approvato dalla Camera il 3 aprile.

Cosa prevede e cosa cambia rispetto al passato?

La nuova legge

Il disegno di legge si compone di 21 articoli e interviene sul codice penale e sul codice di procedura penale. L’espressione “codice rosso” non è casuale, ma si riferisce alla previsione secondo la quale per alcuni reati è disposta una “velocizzazione” dell’inizio del procedimento penale attraverso provvedimenti di protezione per le vittime.

I reati

Si tratta di un iter che obbliga i Pm ad ascoltare le parti offese entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, in modo da poter intervenire tempestivamente nei casi di maltrattamenti, violenza sessuale, stalking e lesione aggravate.La polizia giudiziaria ha l’obbligo di riferire immediatamente al Pm la notizia di reato per i reati di violenza sessuale e maltrattamenti domestici.

Pene più severe

Un’altra novità, interessa l’aspetto sanzionatorio di alcuni reati già esistenti. Sono previsti degli aumenti di pena per il reato di maltrattamenti verso familiari e conviventi (oggi la pena è da 3 a 7 anni, prima era da 2 a 6) e viene prevista una forma aggravata se i maltrattamenti coinvolgono minori, donne in stato di gravidanza o disabili. Un aumento di pena è stato disposto anche per lo stalking, anziché dai 6 mesi ai 5 anni, è da 1 a 6 anni. Si aggravano anche le pene per la violenza sessuale che aumentano se relative a minori di 14 anni.

Nuovi reati

Vengono introdotte nuove fattispecie delittuose, in particolare: la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (nuovo art. 387 bis c.p.), la costrizione o l’induzione al matrimonio (nuovo art. 558 bis c.p.), la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, il c.d. revenge porn (nuovo art. 612 ter c.p.)

Lo sfregio

È stato introdotto un nuovo reato anche per chi provoca la deformazione dell’aspetto della vittima, con lesioni permanenti al viso. La pena è la reclusione da 8 a 14 anni, mentre, se lo sfregio causa la morte del danneggiato, la pena è l’ergastolo.

I dubbi

Nonostante, all’apparenza sembri una normativa disposta al fine di trattare adeguatamente reati di violenza domestica, che il più delle volte hanno come vittime le donne, rischia di ottenere l’effetto contrario. Come sostiene l’avvocato delle rete dei centri antiviolenza D.i.Re., Elena Biaggioni: “ E’ una norma che tende una trappola alle donne che subiscono violenza”. È stato ignorato completamente il ruolo dei Centri Antiviolenza e la loro collaborazione con la procura, non si comprende né chi, né come, sarà deputato a valutare “tempestivamente” la reale gravità dei casi denunciati. Il Pubblico Ministero è obbligato a procedere, entro tre giorno dall’iscrizione della notizia di reato, occupandosi dell’audizione della persona offesa e di chi ha sporto denuncia. Compito che fino ad ora era delegato alla polizia giudiziaria.

Il rischio derivante da questa previsione, sia per i termini ristretti, sia per l’impegno richiesto ai magistrati inquirenti, che per ragioni di disponibilità potrebbero essere anche quelli non specializzati , è che le vittime di violenze abbiano a che fare con personale non del tutto preparato ad assisterle.

Federica Cacciola