Richiedere il rimborso per gli abbonamenti è possibile. Questa la risposta di Confconsumatori alle molte lamentele da parte dei viaggiatori che non hanno potuto sfruttare il proprio abbonamento causa lockdown.
L’associazione chiarisce quali sono le norme e le clausole per poter richiedere il rimborso dell’abbonamento e quali potrebbero essere le eventuali obiezioni da parte dell’ aziende dei trasporti.
In particolare, Confconsumatori ribadisce che i passeggeri possono invocare innanzitutto l’impossibilità giuridica sopravvenuta totale o parziale di cui agli articoli 1463 e 1464 del codice civile. In secondo luogo, il contratto di viaggio rientra tra quelli con prestazioni corrispettive e, quindi, se il servizio non é stato erogato o non usufruito a causa degli avvenimenti straordinari ed imprevedibili, ricorre l’ipotesi di cui all’art. 1467 del codice civile. In entrambi i casi ne consegue che i titolari degli abbonamenti hanno diritto ad avere rimborsate le somme corrisposte per l’acquisto.
E qualora le società di trasporto dovessero sostenere che il rimborso non é dovuto perché una o più clausole delle loro condizioni generali di trasporto lo negano, va obiettato che tali clausole limitative sono nulle ai sensi degli artt. 33 e seguenti del Codice del Consumo.
Infine è bene chiarire che non trova applicazione il Regolamento Comunitario n. 181/2011 relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus, perché disciplina le tratte superiori a 250 chilometri. Infatti, la stragrande maggioranza di abbonamenti dei pendolari riguarda tratte inferiori che quindi restano escluse dalla predetta normativa.
Inoltre, Confconsumatori mette a disposizione dei consumatori che volessero richiedere il rimborso i suoi esperti. L’elenco delle sedi territoriali delle associazioni è consultabile all’indirizzo https://www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori.