La rubrica a cura di Confedilizia Messina.
Nuovo decreto su superbonus e altri bonus edilizi
Dal 30 marzo scorso è in vigore il d.l. 29.3.2024, n. 39, contenente misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli artt. 119 e 119-ter del d.l. 19.5.2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla l. 17.7.2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione finanziaria. Con tale provvedimento è stata soppressa la possibilità di usufruire della cessione del credito e dello sconto in fattura per l’eliminazione delle barriere architettoniche al 75%; per il superbonus e bonus minori su immobili danneggiati da eventi sismici nelle zone terremotate ex art. 119, comma 8-ter, d.l. n. 34/2020 e su immobili danneggiati da specifici eventi metereologici; per il superbonus e bonus minori per gli immobili di enti del terzo settore, Iacp comunque denominati e cooperative di abitazione a proprietà indivisa (ipotesi residuali in essere ex d.l. n. 11/’23 e d.l. n. 212/’23). Il decreto fa comunque salva l’opzione per gli immobili di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dal sisma del 6.4.2009 e dai terremoti avvenuti dal 24.8.2016, nel limite di 400 milioni di euro per il 2024 e prevede (come accaduto coi decreti n. 11 e n. 212) delle nuove norme di salvezza. Sarà infatti possibile usufruire della cessione del credito e dello sconto in fattura per gli enti del terzo settore, gli Iacp e le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per i quali era ancora possibile l’esercizio di tali opzioni, ove, in data antecedente al 30.3.2024, si siano verificate determinate condizioni. Anche per gli interventi sugli immobili terremotati (diversi da quelli di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria come sopra specificati) saranno possibili le opzioni, qualora sussistano specifiche condizioni. Per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche per i quali le opzioni erano permesse dal d.l. n. 212/’23 (tra cui i lavori dei condominii, per interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa) sarà possibile avvalersi delle stesse alla presenza di alcuni requisiti. Ciò che più rileva, tuttavia, è che il decreto dispone anche retroattivamente, prevedendo che le norme di salvezza di cui all’art. 2, commi 2 e 3, d.l. n. 11/’23 non si applichino – per gli interventi di cui allo stesso art. 2, comma 2, lett. a), b) e c), primo periodo, e comma 3, lett. a) e b), (tra i quali i condominii con delibera approvata e Cila presentata entro il 16.2.2023 nel caso di superbonus) – qualora al 30.3.2024 non sia stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati. Il decreto infine, tra le altre cose, elimina la possibilità di avvalersi dell’istituto della remissione in bonis per le comunicazioni all’Agenzia delle entrate dell’esercizio delle opzioni, ivi incluse quelle relative alle cessioni di rate residue e introduce una nuova comunicazione obbligatoria da presentare in caso di lavori agevolabili con superbonus, il cui contenuto sarà definito con d.p.c.m..
L’apertura della liquidazione per sovraindebitamento del conduttore impedisce lo sfratto per morosità?
L’ammissione del conduttore alla procedura di sovraindebitamento non comporta l’impossibilità di proseguire l’azione di sfratto per morosità ed il conseguente ordine di rilascio dell’immobile detenuto dal medesimo inquilino, perché finalizzata unicamente a liquidare i beni di quest’ultimo, non anche quelli di terzi, come il locatore (cfr. in punto Tribunale Roma sez. VI, 15/03/2021).
Locazione ad uso commerciale: è valida la clausola di rinuncia preventiva all’indennità di avviamento?
Ai sensi dell’art. 79 della L. n. 392 del 1978, in materia di locazione ad uso commerciale è nulla qualsiasi clausola di rinuncia preventiva, da parte del conduttore, volta ad attribuire al locatore un vantaggio in contrasto con le disposizioni della legge. Pertanto, laddove la clausola di rinuncia preventiva abbia ad oggetto l’indennità di avviamento di cui all’art. 34 della L. n. 392 del 1978, tale clausola deve essere dichiarata nulla con conseguente diritto del conduttore ad ottenere la predetta indennità. Infatti, atteso il suo carattere non essenziale, la nullità di tale clausola non si estende all’intero contratto, ma comporta la sostituzione di diritto della stessa con la norma imperativa secondo il disposto di cui all’art. 1419 c.c.
Come si ripartiscono le spese di disinfestazione dalle vespe di un tetto che copre solo una parte di condominio?
Nella fattispecie in cui la disinfestazione riguardi un tetto che, per la conformazione dello stabile, copre solo una parte dell’edificio o parti di edificio in misura differente, le spese relative devono essere ripartite solo tra i condòmini proprietari delle unità immobiliari coperte da detto tetto o comunque in misura del vantaggio arrecato.
I fregi dei balconi sono parti comuni?
I balconi dell’edificio non rientrano tra le parti comuni del condominio non essendo necessari per l’esistenza del fabbricato, né destinati all’uso o al servizio di esso. Devono considerarsi invece beni comuni i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore dei balconi, quando si inseriscono nel prospetto dell’edificio e contribuiscono a connotarlo esteticamente. (in questo senso anche Corte appello Firenze sez. III, 16/05/2023, n.1029). (da Confedilizia Notizie)