La rubrica a cura di Confedilizia Messina
Locazioni turistiche e brevi: novità importanti
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale l’Avviso attestante l’entrata in funzione sia della banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche, sia del portale telematico del Ministero del turismo per l’assegnazione del codice identificativo nazionale (Cin).
Pertanto, dal prossimo 2 novembre (sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’Avviso in Gazzetta) troveranno applicazione le disposizioni di cui all’art. 13-ter del d.l. n. 145/2023, che prevedono diversi adempimenti per i titolari di strutture turistico-ricettive e per i locatori di immobili destinati a locazioni brevi o per finalità turistiche.
In particolare, l’acquisizione del Cin sarà obbligatoria secondo le tempistiche indicate dal Ministero del turismo (cfr. le risposte contenute nella Faq n. 3 disponibili al link: www.ministeroturismo.gov .it/faq-banca-dati-strutture- ricettive-bdsr).
Tale codice dovrà essere pubblicato in ogni annuncio ed esposto all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura di interesse.
Inoltre le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione, per finalità turistiche o per locazioni brevi, gestite nelle forme imprenditoriali, dovranno essere “munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente”.
In ogni caso, tutte le unità immobiliari (quindi anche quelle gestite in forma non imprenditoriale) dovranno essere “dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano”.
La nuova normativa è da coordinarsi anche con quella locale.
Maggiori informazioni presso le Associazioni territoriali della Confedilizia.
Gravi difetti e termine di prescrizione
“Nell’ipotesi di gravi vizi dell’opera la cui entità e le cui cause abbiano rese necessarie indagini tecniche, è consequenziale ritenere che una denunzia di gravi vizi da parte del committente possa implicare un’idonea ammissione di valida scoperta degli stessi tale da costituire il dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione e, a maggior ragione, tale da fare supporre una conoscenza dei difetti di tanto antecedente da implicare la decadenza, solo quando, in ragione degli effettuati accertamenti, risulti dimostrata la piena comprensione dei fenomeni e la chiara individuazione e imputazione delle loro cause”. Così la Cassazione, con sentenza n. 19713 del 17.7.2024
Ordine di demolizione di manufatto abusivo
“In materia di reati concernenti violazioni edilizie, l’ordine di demolizione del manufatto abusivo non è sottoposto alla disciplina della prescrizione stabilita dall’art. 173 cod. pen. per le sanzioni penali, avendo natura di sanzione amministrativa a carattere ripristinatorio, priva di finalità punitive e con effetti che ricadono sul soggetto che è in rapporto col bene, indipendentemente dal fatto che questi sia l’autore dell’abuso”.
Così la Cassazione penale, con sentenza n. 26531 del 5.7.2024
Oneri accessori: da quando il conduttore può considerarsi in mora?
Non essendo previsto alcun onere aggiuntivo in capo al locatore, il conduttore, decorsi i due mesi dalla richiesta di pagamento degli oneri condominiali, deve ritenersi automaticamente in mora e non può, quindi, sospendere, ridurre, ritardare o contestare il pagamento degli oneri accessori, adducendo che la richiesta del locatore non era accompagnata dall’indicazione delle spese e dei criteri di ripartizione (cfr. in punto anche Cassazione civile sez. III, 20/10/2021, n. 29193).
È vincolante la delibera condominiale che decide sulla proprietà esclusiva?
La risposta è fornita direttamente da una sentenza della Corte di Cassazione di giugno (Cassazione civile sez. II, 17/06/2024, n. 16760): sono nulle, e perciò sottratte al termine di decadenza previsto dall’art. 1137, comma 2, c.c. per le impugnazioni, le deliberazioni dell’assemblea condominiale che siano incorse in un “difetto assoluto di attribuzioni”. È così nulla la delibera dell’assemblea condominiale che assuma decisioni che riguardino i singoli condòmini nell’ambito dei beni di loro proprietà esclusiva, salvo che non si riflettano sull’adeguato uso delle cose comuni. (da Confedilizia Notizie)