Contratto Amam -Comune, qualcosa si muove. Ma in senso contrario a quello sperato. L’Avvocatura di Palazzo Zanca ha finalmente emesso il parere sollecitato settimane or sono dal Consiglio Comunale, chiamato ad approvare l’atto sottoscritto dall’ente e la sua società partecipata, che costituisce uno dei pilastri del piano decennale di riequilibrio, prevedendo per il Comune 15 milioni di euro di incasso all’anno.
Leggi alla mano, i 15 legali hanno risposto ai tre quesiti loro formulati ed il contenuto del loro documento è tutt’altro che rassicurante perché di fatto sancisce l’illegittimità dell’art.9 del contratto in oggetto, emendato rispetto al contenuto originario (vedi correlato), in virtù del quale l’A.M.A.M spa dovrà versare per i primi dieci anni al Comune 15 milioni di euro annui oltre Iva se dovuta «per i beni strumentali e non direttamente strumentali affidati in concessione come da elenco allegato, per le nuove attività affidate e non vietate dalla legge e per i lavori innovativi e di rinnovamento della rete idrica comunale, i cui oneri il Comune ha sopportato e si impegna a sopportare per tutta la durata della presente convenzione » Sempre in ossequio all’articolo 9, «la corresponsione dell’importo è correlato all’aumento delle tariffe che determineranno per l’Amam un corrispondente incremento dei ricavi ».
Ebbene, secondo l’Avvocatura «la previsione contrattuale concernente la corresponsione a favore del Comune di Messina ed a carico dell’Amam di una somma a titolo di canone per la concessione ed uso delle reti e degli impianti contrasta con il dettato normativo di cui all’art.153 del D.Lgs 152 del 2006», in base al quale «le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare".
A supporto della loro tesi, gli avvocati di Palazzo Zanca ricordano che «è proprio alla luce di tale disposizione che la Commissione di Vigilanza sulle risorse idriche, con parer 7625 del 2011, ha ribadito l’illegittimità di clausole che prevedono un canone a carico del gestore del servizio idrico per l’uso dei beni ».
Sottolineato l’aspetto negativo del contratto, i legali però non lo affossano del tutto, facendo presente quanto segue: «stabilito che gli elementi di criticità riscontrati nell’art.9 dipendono dalla circostanza che nella norma in esame la previsione del canone ha come sua causa legittimante esclusivamente l’uso delle reti e degli impianti da parte dell’Amam , va rilevato che tale limite negativo non si estende agli oneri relativi alla straordinaria manutenzione ed a quelli relativi all’implementazione della rete. Per tali ultimi oneri, infatti, si applica l'art. 154 del D.Lgs. 152/06 secondo cui “La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio “chi inquina paga”. Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo».
Ed è questo l’appiglio giuridico a cui si aggrappa il commissario straordinario Luigi Croce per smentire «la presunta illegittimità contrattuale per l'accreditamento alle casse di palazzo Zanca, da parte dell'Azienda Meridionale Acque Messina, della somma di 15 milioni di euro, per oneri del contratto» e ribadire « la validità dell'impegno contabile».
La palla passa adesso al Collegio dei revisori dei conti, che attendeva il parere legale per esprimere il proprio parere tecnico da allegare alla delibera che dovrà essere votata dal Consiglio Comunale. E se il commissario è ottimista sulla validità dell’atto, molto meno ottimisti sono i consiglieri comunali, molti dei quali leggono il documento dell’Avvocatura come una vera e propria bocciatura del contratto tra Amam e Comune. Che indebolisce ulteriormente il piano decennale di riequilibrio, già massacrato dalla Corte dei Conti, rendendo sempre più flebili le speranze di evitare il dissesto. (Danila La Torre)