Fare chiarezza su alcune disposizioni del Cura Italia in materia di affitti. Questo l’intento di alcune circolari dell’Agenzia dell’Entrate riprese da Confedilizia per far chiarezza sulle disposizioni del decreto in materia locatizia.
In una prima circolare l’Agenzia avrebbe chiarito, come precedentemente affermato da Confedilizia, che fra gli adempimenti sospesi ex art. 62 comma 1, del decreto rientri anche la registrazione dei contratti di locazione e di comodato. Ha, inoltre, chiarito che se il contribuente si avvale della sospensione dei contratti di locazione di immobili non è tenuto al relativo versamento dell’imposta. Mentre, si legge nella circolare dell’Agenzia “il contribuente è tenuto altresì ad effettuare i versamenti delle rate successive dell’imposta di registro dovuta per i contratti di locazione già registrati”.
Altro aspetto su cui l’Agenzia intende fare chiarezza è il meccanismo del credito di imposta per le locazioni di botteghe e i negozi. Secondo quanto previsto dal Cura Italia “l’agevolazione in esame ha la finalità di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica nei confronti dei soggetti esercitanti attività d’impresa nell’ambito della quale risulta condotto in locazione un immobile in categoria catastale C/1. Ancorché la disposizione si riferisca, genericamente, al 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, la stessa ha la finalità di ristorare il soggetto dal costo sostenuto costituito dal predetto canone, sicché in coerenza con tale finalità il predetto credito maturerà a seguito dell’avvenuto pagamento del canone medesimo”.
Per maggiori chiarimenti su altre disposizioni del Cura Italia nell’ambito edile o sulle attività promosse da Confedilizia, questo il sito www.confeiliziamessina.it