Pur in una situazione grave per i riflessi economici conseguenti al Covid-19 le agenzie di viaggi Fiavet si vedono per il momento aiutate ell’emergenza. La sospensione dei viaggi di istruzione sarà infatti solo fino al 15 marzo. Inoltre, per tutti i viaggi di istruzione è prevista la possibilità per le agenzie di viaggio di corrispondere alle scuole un voucher della validità di un anno. Un congelamento del credito che consente alle agenzie di viaggio di prorogare le prenotazioni e non mandare in fumo il lavoro svolto per la programmazione. In questo modo le piccole aziende non perderanno liquidità, un fattore basilare per uscire dalla fase di crisi contingente, e allo stesso tempo si potrà permettere agli studenti e alle scuole di recuperare ciò che hanno versato. E’ quanto spiega Ivana Jelinic Presidente nazionale della Federazione Italiana Agenzie di Viaggio ed Imprese Turistiche (Fiavet) in seguito all’approvazione del decreto del governo Conte per l’emergenza coronavirus.
Il decreto, come evidenzia la presidente Fiavet, riguarda anche i rimborsi corrisposti dai vettori aerei, marittimi e ferroviari, fornitori di agenzie di viaggio e tour operator. In caso di annullamento del pacchetto di viaggio per cause straordinarie, e obbligo di rimborso da parte delle agenzie di viaggio, infatti, le agenzie hanno successivamente diritto di rivalsa sui vettori in base a una normativa di diritto internazionale privato applicabile in questi casi.
I pacchetti turistici acquistati nella zona rossa che vedono le persone impedite a partire sono annullati, possono essere rimborsati o rimandati. Fuori dalla zona rossa restano validi tutti i pacchetti acquistati tranne quelli verso Paesi che non accolgono gli italiani. Si può scegliere una nuova destinazione, slittare il proprio viaggio, comunque, nei casi in cui sono compatibili i rimborsi, da adesso in poi le agenzie hanno diritto di rivalersi sulle compagnie aeree.
Sospeso anche il versamento delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria fino al 30 aprile. Per Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna riconosciuto il trattamento di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di tre mesi