“L’ordinanza annunciata dal sindaco di Messina, con la quale si anticipa la chiusura delle scuole viene prolungata sino all’11 novembre, è illegittima in quanto la legge non riconosce alcun potere in tal senso al sindaco stesso”. Lo dice l’avv. Santi Delia, che ha accolto l’invito di decine di famiglie a diffidare il Comune di Messina a non dar seguito all’annunciato prolungamento della chiusura delle scuole.
I genitori che vogliono aderire all’azione volta a diffidare il Comune di Messina a consentire la ripresa delle attività didattiche sin dal prossimo 9 novembre possono compilare gratuitamente questo form.
“Sin dal mese di marzo 2020 – ricorda l’avv. Delia – l’articolo 35 del D.L. 9 del 2 marzo 2020 (“misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”) stabiliva che: ‘a seguito dell’adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza predetta in contrasto con le misure statali’.
Tale norma, pur abrogata dall’articolo 5 del D.L. 19/20, è stata riprodotta dall’articolo 3, comma 2, dello stesso decreto legge: “i sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto di cui al comma 1”.
I provvedimenti adottati a livello locale, per fronteggiare l’emergenza Covid-19, dunque, possono solo integrare la disciplina fissata a livello statale ma non possono derogare alla stessa, pena la loro inefficacia.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 16, del D.L. 33/20 del 16 maggio 2020, come modificato dal D.L. 125 del 7 ottobre 2020, eventuali interventi restrittivi rispetto alla normativa nazionale possono essere adottati solo dai presidenti delle Regioni che “in relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 112 del 2 maggio 2020, e sue eventuali modificazioni, nelle more dell’adozione dei decreti del presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti“.
“Pertanto – conclude Delia – il sindaco non ha alcuna competenza in materia. Gli argomenti dell’Asp di Messina, che peraltro appaiono tutt’altro che supportati da dati istruttori sufficienti a smentire le indicazioni sulla base di cui il Comitato tecnico scientifico nazionale ha imposto le note restrizioni differenti per le varie Regioni (zone rosse, arancioni e gialle), dunque, se del caso andavano rappresentate al presidente della Regione per i provvedimenti di competenza”.
Contestate anche le motivazioni. “Non si possono chiudere tutte le scuole della città perché in alcuni istituti sono stati individuati alcuni studenti, docenti o personale Ata positivi, senza contestualmente imporre isolamento e/o quarantena né agli altri studenti di quell’Istituto né, evidentemente, agli studenti dell’intera città. Questi, dunque, pur non potendo andare a scuola, potranno, serenamente, svolgere tutte le altre attività consentite dalle vigenti disposizioni nazionali (dallo sport, allo shopping, alla passeggiata).
L’annunciata chiusura, per ulteriori 5 giorni, sino all’11 novembre, peraltro, a meno di non credere ai miracoli, mostra all’evidenza l’incapacità di risolvere, in un così breve periodo le, presunte o meno, criticità segnalate dall’Asp, non potendo davvero credersi che questa ulteriore e non giustificata sospensione sia utile a risolvere le criticità.
L’annunciato provvedimento, peraltro, come chiarito in data odierna dal Tar Puglia (che ha sospeso il provvedimento regionale e non locale), “interferirebbe], in modo non coerente, con l’organizzazione differenziata dei servizi scolastici disposta dal sopravvenuto Dpcm 3 novembre 2020, il quale colloca la Regione tra le aree a media criticità (“zona arancione”) e che persino per le aree ad alta criticità (“zone rosse”) prevede la didattica in presenza nelle scuole elementari; dalla motivazione del provvedimento impugnato non emergono ragioni particolari per le quali la [città] non debba allinearsi alle decisioni nazionali in materia di istruzione“, non apparendo i dati offerti dall’Asp (che appaiono mere tautologie “è elevato il numero di contagi di soggetti che hanno congiunti in età scolare” essendo sostanzialmente scontato che larga parte delle famiglie abbia prole in età scolare”), utili a tal fine.
L’imposizione della didattica a distanza anche per bambini delle scuole elementari che in taluni casi devono ancora iniziare l’alfabetizzazione, peraltro, “si traduce in una sostanziale interruzione delle attività didattiche e dei servizi all’utenza scolastica“, in violazione di diritti costituzionalmente garantiti (Tar Puglia, decreto n. 680/20)”.