Arresti domiciliari per l'onorevole Francantonio Genovese. I giudici del tribunale feriale (presidente Minutoli, a latere Pagana e Misale) hanno sostituito la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, ritenuta adeguata e sufficiente a fronteggiare le esigenze cautelari.
"Un provvedimento,quello del tribunale, con cui vengono applicati incontrovertibili principi di diritto ed è stato compiuto un primo, significativo passo per porre fine ad una situazione di palese ingiustizia. L'unico mio rammarico è che la attenuazione del regime carcerario nei confronti di Francantonio a Genovese giunge con almeno sei mesi di ritardo", commenta il legale del deputato, l'avvocato Nino Favazzo. E' stato lui a portare Genovese a casa, a Torre Faro, dopo essersi recato a Gazzi, dove Genovese era detenuto, e che ha lasciato non appena è arrivata la notifica del provvedimento emesso dai giudici. Ha il divieto di comunicare con persone diverse dai familiari conviventi.
Il collegio è quello che sostituisce, nel periodo feriale, quello presieduto dalla presidente Grasso, a latere Micali, e che sta conducendo il processo Corsi d'Oro 2. E sostanzialmente è il primo provvedimento del quale si è occupato nell'ambito del processo, la cui ultima udienza è stata celebrata quasi 10 giorni fa per essere poi aggiornata a metà settembre. Genovese è rimasto a Gazzi sei mesi e mezzo, dopo esservi entrato a metà gennaio scorso. Prima ancora, a maggio 2014, vi era rimasto poco meno di una settimana. In questi sei mesi e mezzo nessuno dei vari giudici chiamato a pronunciarsi sulle richieste di scarcerazione aveva mai accettato l'istanza.
Il cuore del provvedimento di sei pagine che concede i domiciliari all'onorevole imputato prende corpo a pagina 3 dove i giudici, dopo aver sostanzialmente avvallato le decisioni precedenti, prendono però pure atto della più recente revisione di legge delle misure cautelari, che impone limiti più stringenti per applicare il carcere, e fa leva pure su una altrettano recente sentenza della Corte di Cassazione che in qualche modo considera rilevante di per sé il trascorrere del tempo, come parametro di valutazione del cessare delle esigenze cautelari carcerarie.
Infine, dicono i giudici, se c'è possibilità in astratto che commetta nuovamente il reato grazie ai propri contatti, è pure vero che il divieto di comunicazione con soggetti terzi limita adeguatamente questo pericolo.
Alessandra Serio