Negli ultimi anni l’Italia ha
compiuto numerosi passi in avanti in termini di digitalizzazione, con
la tecnologia che (ben presto) si è rivelata un’arma
importantissima per snellire i processi amministrativi e andare
incontro alle esigenze di imprese e privati.
La
fattura elettronica,
in questo senso, è stata una delle novità più importanti: divenuta
obbligatoria a partire dal 31 marzo 2015, prima solamente per la
Pubblica Amministrazione e poi, con il passare del tempo,
praticamente per tutti, ha apportato vantaggi su più livelli.
Ad
oggi dalla platea degli interessati rimangono esclusi pochi soggetti,
tra cui: i lavori autonomi, i professionisti e le ditte individuali,
medici, le farmacie e coloro i quali esercitano nel settore
sanitario, i piccoli produttori che operano nel settore agricolo, le
società sportive dilettantistiche e i soggetti non residenti in
Italiano che effettuano (o ricevono) operazioni.
In
questo articolo vedremo le
indicazioni contenute nell’e-fattura,
facile da predisporre attraverso i tool ad hoc come il software per
la fatturazione
elettronica di InfoCert.
Tutto ciò che devi sapere sui dati contenuti
nell’e-fattura
Come
riportato nell’articolo 21 del Decreto del Presidente della
Repubblica del 26/10/1972 n. 633., l’e-fattura, per essere valida,
deve contenere le seguenti informazioni:
- La
data di emissione della fattura stessa
- Il
numero progressivo che indentifichi l’e-fattura in modo univoco
- L’impresa,
denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o
domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante
fiscale oltre all’ubicazione della stabile organizzazione per i
soggetti non residenti
- La
ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o
domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante
fiscale nonché l’ubicazione della stabile organizzazione per i
soggetti non residenti
- Il
numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore
- Il
numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero,
in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro
dell’Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo
Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o
committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non
agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione, codice fiscale
- La
natura, la quantità e la qualità dei beni o dei servizi che
formano l’oggetto dell’operazione
- I
corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della
base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di
sconto, premio o abbuono di cui all’articolo 15, primo comma, n. 2
- I
corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto,
premio o abbuono
- L’aliquota,
ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al
centesimo di euro
- La
data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri
e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore
volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di
trasporto nuovi, di cui all’articolo 38, comma 4, del decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 ottobre 1993, n. 427
- L’annotazione
che la stessa e-fattura è stata emessa, per conto del cedente o
prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.
Inoltre,
secondo quanto precisato
da una circolare dell’Agenzia delle Entrate
(numero 14/2019):
- Se
si emette fattura cartacea o fattura elettronica per mezzo di canali
diversi dal Sistema di Interscambio gestito dall’Agenzia delle
Entrate, la fattura deve indicare sia la data di emissione che la
data di effettuazione dell’operazione
- Se
si emette fattura elettronica inviata allo Sdi come data della
fattura è necessario indicare la data dell’operazione.