Società

Cosa contiene la fattura elettronica? Gli elementi indispensabili

Negli ultimi anni l’Italia ha compiuto numerosi passi in avanti in termini di digitalizzazione, con la tecnologia che (ben presto) si è rivelata un’arma importantissima per snellire i processi amministrativi e andare incontro alle esigenze di imprese e privati.

La fattura elettronica, in questo senso, è stata una delle novità più importanti: divenuta obbligatoria a partire dal 31 marzo 2015, prima solamente per la Pubblica Amministrazione e poi, con il passare del tempo, praticamente per tutti, ha apportato vantaggi su più livelli.

Ad oggi dalla platea degli interessati rimangono esclusi pochi soggetti, tra cui: i lavori autonomi, i professionisti e le ditte individuali, medici, le farmacie e coloro i quali esercitano nel settore sanitario, i piccoli produttori che operano nel settore agricolo, le società sportive dilettantistiche e i soggetti non residenti in Italiano che effettuano (o ricevono) operazioni.

In questo articolo vedremo le indicazioni contenute nell’e-fattura, facile da predisporre attraverso i tool ad hoc come il software per la fatturazione elettronica di InfoCert.

Tutto ciò che devi sapere sui dati contenuti nell’e-fattura

Come riportato nell’articolo 21 del Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633., l’e-fattura, per essere valida, deve contenere le seguenti informazioni:

  1. La data di emissione della fattura stessa
  2. Il numero progressivo che indentifichi l’e-fattura in modo univoco
  3. L’impresa, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale oltre all’ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti
  4. La ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché l’ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti
  5. Il numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore
  6. Il numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione, codice fiscale
  7. La natura, la quantità e la qualità dei beni o dei servizi che formano l’oggetto dell’operazione
  8. I corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all’articolo 15, primo comma, n. 2
  9. I corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono
  10. L’aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro
  11. La data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui all’articolo 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427
  12. L’annotazione che la stessa e-fattura è stata emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.

Inoltre, secondo quanto precisato da una circolare dell’Agenzia delle Entrate (numero 14/2019):

  • Se si emette fattura cartacea o fattura elettronica per mezzo di canali diversi dal Sistema di Interscambio gestito dall’Agenzia delle Entrate, la fattura deve indicare sia la data di emissione che la data di effettuazione dell’operazione
  • Se si emette fattura elettronica inviata allo Sdi come data della fattura è necessario indicare la data dell’operazione.