Coronavirus

Covid Messina: coprifuoco alle 23, scuole chiuse fino all’8, stop ai bar alle 18

Il sindaco ha firmato ieri a tarda sera due ordinanze, la 306 e la 307 che modificano quella della scorsa settimana, disponendo tra le altre cose il COPRIFUOCO su tutta la città e non solo su una parte ed adeguandosi all’ordinanza del presidente della Regione Siciliana Musumeci.

Da oggi al 13 novembre

Le misure entrano in vigore alle 18 di oggi fino alla mezzanotte del 13 novembre ma la chiusura delle scuole avrà una durata inferiore, da oggi fino all’8 novembre. Vediamo cosa prevedono le due ordinanze.

Obbligo della mascherina

1-Obbligo di portare sempre con sè la mascherina e di indossarla nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anticontagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande. Nessun obbligo per:

  • a) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e/o motoria intensa;
  • b) i bambini di età inferiore ai sei anni.

Obbligo di mantenere le distanze interpersonale e di lavarsi spesso le mani.

Scuole chiuse fino all’8 novembre

2- Immediata chiusura di tutti I plessi e di tutti gli istitituti scolastici di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido fino all’8 novembre. Sanificazione di tutti i plessi.

Coprifuoco dalle 23 alle 5

3-Coprifuoco. dalle ore 23,00 fino alle ore 5,00 del giorno successivo, sono limitati gli spostamenti con ogni mezzo, ad eccezione degli spostamenti per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o di urgenza, per motivi di salute ovvero per fare rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza. (Obbligo quindi di esibire autocertificazione per attestare la possibilità di spostamento). Le limitazioni agli spostamenti in orario notturno disciplinate nella presente Ordinanza non si applicano ai mezzi di soccorso, ai mezzi del TPL ed a tutti i mezzi che assicurano lo svolgimento dei servizi pubblici essenziali che, per loro natura, non possono essere interrotti e/o sospesi. Il coprifuoco resta in vigore fino al 13 novembre, salvo eventuali proroghe.

Parchi, ville e giardini pubblici

4- Chi ha infezioni alle vie respiratorie con febbre (maggiore di 37,5°) deve rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;

5- l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida.

Attività sportiva e motoria

c) Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento; è consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida; è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra, salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.

Sospesi eventi e competizioni

e) Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva; le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva;

Stop palestre e piscine

ferma restando la sospensione delle attivita’ di piscine e palestre, l’attivita’ sportiva di base e l’attivita’ motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformita’ con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, il sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI); sono consentite le attivita’ dei centri di riabilitazione, nonche’ quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell’efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Gli sport di contatto

Lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro dello Sport, e’ consentito nei limiti di cui alla precedente lettera e), in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, e’ sospeso; sono altresi’ sospese l’attivita’ sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attivita’ formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonche’ tutte le gare, le competizioni e le attivita’ connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.

Manifestazioni in forma statica

Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell’art. 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

Stop teatro, cinema, bingo, balli

g) le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono sospese. Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto;

m) restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto.

No feste, fiere, convegni

Sono vietate le feste anche conseguenti alle cerimonie civili o religiose. Sono vietate le sagre e le fiere di comunità. Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza;

Luoghi di culto

L’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni;

Musei e luoghi di cultura

Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l’anno), garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Il servizio è organizzato tenendo conto dei protocolli o linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Le amministrazioni e i soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e dei luoghi della cultura possono individuare specifiche misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di tutela dei lavoratori, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attività svolte; resta sospesa l’efficacia delle disposizioni regolamentari che prevede il libero accesso a tutti gli istituti e ai luoghi della cultura statali la prima domenica del mese.

Stop gite scolastiche

Sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, nonché le attività di tirocinio di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti.

Stop centri benessere

Sono sospese le attività di centri benessere, di centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza che sono erogate nel rispetto della vigente normativa), di centri culturali e di centri sociali.

Divieti per parenti dei pazienti

E’ fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto; l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

Norme per i negozi

Art. 4 Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Le attività commerciali al dettaglio devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi.

Centri commerciali domenica

Fino al 13 novembre 2020 salvo eventuali proroghe, nelle giornate domenicali l’attività di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, compresi i centri commerciali e gli outlet, è consentita fino alle ore 14,00, ad eccezione di farmacie, edicole e tabaccherie a cui si applica il vigente orario di chiusura. Alle attività di ristorazione, anche nelle giornate domenicali, si applicano gli orari di apertura come disciplinati al successivo art. 5. Resta consentito nelle giornate domenicali e festive il servizio di consegna a domicilio dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.

Bar e locali stop alle 18

Art. 5 Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui a titolo di esempio bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, chioschi, street food) sono consentite alle seguenti condizioni ed orari di apertura: attività dei servizi di ristorazione con somministrazione di cibi e bevande al tavolo si svolgono con apertura dalle ore dalle ore 05,00 e chiusura alle ore 1 8 ,00, con un massimo di q u a t t r o persone per tavolo; in tale numero non vanno computati i conviventi e i congiunti, nonché i parenti e gli affini fino al secondo grado (DPCM 24 ottobre 2020). Le attività dei servizi di ristorazione senza servizio al tavolo si svolgono con apertura dalle ore dalle ore 05,00 e chiusura alle ore 18,00 (DPCM 24 ottobre 2020).

No consumo in pubblico dalle 18

Dalle ore 18,00 fino alle ore 05,00 del giorno successivo è fatto divieto di consumare cibi e bevande in luogo pubblico o aperto al pubblico (DPCM 24 ottobre 2020). E’ fatto obbligo per gli esercenti di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti, favorendo la prenotazione on-line dei posti disponibili.

Sì asporto e domicilio

All’orario di chiusura dei pubblici esercizi deve cessare ogni somministrazione agli avventori presenti ed effettuarsi lo sgombero del locale. Resta consentita la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze, fino alle ore 24,00 .Il titolare/gestore dell’attività deve avere cura di ricevere i clienti all’interno del locale solo per il tempo occorrente a ricevere e consegnare quanto ordinato, evitando che si formino assembramenti all’interno del locale e che venga sempre rispettato il distanziamento tra i clienti e tra questi e gli operatori e che venga sempre indossata la mascherina all’interno del locale medesimo.

Divieto assembramenti

Al fine di evitare la formazione di assembramenti fuori dal locale da parte degli avventori che sostano in attesa, il gestore/titolare dell’attività viene autorizzato a posizionare sulla porzione di suolo pubblico corrispondente alle vetrine o affaccio del locale, dei paletti o altro strumento che disciplini il mantenimento della distanza tra i clienti, avendo cura di non intralciare il pubblico passaggio dei pedoni. Sempre al fine di evitare la formazione di assembramenti fuori dal locale, il gestore/titolare dell’attività può collocare sul suolo pubblico un tavolo (o altro elemento di appoggio) per consentire le operazioni di pagamento da parte dei clienti, al fine di evitare l’accesso all’interno del locale.

Esenzione Cosap

L’occupazione di suolo pubblico di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, costituisce un rafforzamento delle misure di prevenzione del contagio ed è esentata dal pagamento del canone COSAP per tutta la durata della presente Ordinanza, fatte salve eventuali proroghe che potranno essere disposte permanendo la emergenza sanitaria. Ai fini della regolarità dell’occupazione di cui ai comma 2 e 3 del presente articolo, il gestore/titolare dell’attività di ristorazione con asporto è tenuto a presentare una comunicazione al Dipartimento Servizi alle Imprese che sarà ritenuta valida ed efficace dalla data della sua presentazione fino alla data di efficacia delle presente Ordinanza, fatte salve eventuali proroghe che potranno essere disposte permanendo la emergenza sanitaria, e fatti salvi i controlli della Polizia Municipale sulla conformità tra quanto comunicato dal gestore/titolare dell’attività e quanto effettivamente collocato sul suolo pubblico

Sì a mense e catering

Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade e negli ospedali con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Sì a banche e servizi alla persona

Restano consentite le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite, nel rispetto delle Linee Guida adottate dalla Conferenza delle regione e del DPCM 24 ottobre 2020 per l’adozione delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio. Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro- alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;

Norme per le scuole

Art. 8 Disposizioni per gli Istituti Scolastici comunali. Al fine di evitare ogni forma di assembramento in concomitanza con l’ingresso e l’uscita dalle scuole e contrastare la formazione di assembramenti derivanti dalla contemporanea affluenza all’interno dei plessi scolastici della comunità scolastica, degli alunni e dei docenti, fermo restando che l’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, tutti i Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche site nel Comune di Messina della scuola secondaria di primo e di secondo grado devono attenersi, nella formazione delle classi per l’A.S. 2020/2021, al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti adottando ogni provvedimento utile e necessario, per il rispetto delle seguenti prescrizioni:

2) Nella Scuola Secondaria di I grado, i Dirigenti Scolastici sono tenuti a garantire che nella composizione delle classi non venga mai superato il numero massimo di studenti in rapporto alla superficie disponibile per aula in conformità a quanto disposto dal DPR 81/2009, assicurando in via prioritaria che venga garantito il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, fra le rime buccali degli alunni, anche in considerazione dello spazio di movimento. Nel caso in cui, non è possibile garantire il rispetto delle norme di sicurezza in relazione al rapporto superficie/alunni come innanzi disposto, i dirigenti della Scuola secondaria di I grado, quale ulteriore misura diretta a contrastare la diffusione del contagio, sono tenuti ad adottare nell’articolazione degli orari delle lezioni i turni pomeridiani o, in alternativa e comunque in maniera complementare alla didattica di presenza, la didattica a distanza.

Scuola secondaria II grado

3) Nella Scuola secondaria di II grado, pubblica, privata e paritaria, giusta Ordinanza Presidente della Regione Siciliana n. 51 del 23 ottobre 2020, vengono sospese fino al 13 novembre 2020 salvo eventuali proroghe, le attività didattiche di presenza. Le competenti Istituzioni determinano, nel rispetto della vigente normativa, le modalità di espletamento delle attività didattiche a distanza. I Dirigenti delle istituzioni scolastiche site nel Comune di Messina di ogni ordine e grado, pubbliche, sono tenuti a non accettare iscrizioni per l’A.S. 2021/2022 ove ciò comporti il superamento delle disposizioni vigenti in tema di formazione delle classi.

Assistenza scolastica

Art. 9 Disposizioni a sostegno del servizio di assistenza scolastica Fino alla cessazione dell’emergenza sanitaria, e comunque fino alla scadenza della presente Ordinanza, salvo ulteriori proroghe, al fine di garantire agli studenti con disabilità le pari opportunità ed il diritto allo studio, il cui concreto esercizio potrebbe essere limitato o reso difficoltoso anche per effetto dell’attuazione delle disposizioni di cui al precedente art. 8, l’Azienda Speciale Messina Social City è tenuta ad incrementare a 12 ore il servizio di assistenza all’autonomia ed alla comunicazione in favore degli alunni con disabilità.

Trasporto pubblico: 50%

Art. 10 Disposizioni per il Trasporto pubblico locale. f i n o a l 1 3 n o v e m b r e 2 0 2 0 s a l v o e v e n t u a l i p r o r o g h e , è consentita l’occupazione del 50% dei posti a sedere e in piedi per i quali il mezzo è omologato. Deve essere assicurato il distanziamento interpersonale di almeno un metro a bordo dei mezzi di trasporto. L’A.T.M. S.p.A. è tenuta ad incrementare il numero di corse per il trasporto in orario diurno ricorrendo anche all’ eventuale utilizzo di vettori privati previa intesa con l’Assessore alle Politiche della Scuola, in modo da evitare, fermo quanto disposto al comma 2 del presente articolo, che gli studenti che si avvalgono del TPL vengano esposti alla formazione di assembramenti alle fermate dell’autobus o sui mezzi.

Turni per uffici pubblici

Art. 11 E’ fatto obbligo agli Enti pubblici e alle Pubbliche Amministrazioni i cui uffici hanno sede sul territorio comunale di modulare gli orari di servizio giornaliero del personale in presenza, assicurandone un’articolazione in fasce orarie differenziate e scaglionate, al fine di evitare picchi di utilizzo del trasporto pubblico collettivo e relativi affollamenti. Art. 12 Disposizioni per articolazione dell’orario di lavoro in presenza all’interno degli Uffici Comunali.

25% orario in presenza

Al fine di garantire il corretto e puntuale svolgimento dei servizi, nel rispetto delle disposizioni vigenti e delle norme sulla sicurezza e sul distanziamento, nonché al fine di evitare fenomeni di sovraffollamento degli uffici da parte degli utenti, i dipendenti comunali sono tenuti ad assicurare lo svolgimento dell’attività lavorativa in presenza in misura non inferiore al 25% dell’orario di lavoro, ferma restando la particolare tutela dei c.d. lavoratori fragili (DPCM 24 ottobre 2020).

Uffici aperti anche sabato?

Al fine di tutelare la salute dei lavoratori e degli utenti, i Dirigenti dei Dipartimenti sono tenuti ad articolare l’orario di lavoro in turni antemeridiani e pomeridiani, con eventuale presenza anche il sabato mattina, in modo da assicurare il rispetto delle disposizioni in tema di distanziamento e di sicurezza sul luogo di lavoro in conformità alle disposizioni dettate per il contrasto al COVID-19.

Conferma sospensione referendum

Art. 13 Disposizioni sulla sospensione della consultazione referendaria recante il progetto di variazione territoriale riguardante l’istituzione del comune autonomo Montemare” (ex 12° e 13° quartiere del Comune di Messina). Viene sospesa la consultazione referendaria, recante progetto di variazione territoriale riguardante l’istituzione del Comune autonomo Montemare (ex 12° e 13° quartiere del Comune di Messina) le cui operazioni di voto erano state fissate per il 13 dicembre 2020. La superiore sospensione avrà efficacia fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria e comunque fino al 31 gennaio 2021, salvo eventuali proroghe.

I controlli dei vigili urbani

Art. 14 Tutte le unità di personale della Polizia Municipale di Messina sono tenute a prestare servizio per la verifica del rispetto delle prescrizioni e limitazioni oggetto della presente Ordinanza e per l’accertamento delle eventuali violazioni da parte dei trasgressori. Alla formazione dei turni di servizio concorrono tutti gli Agenti in servizio, con la sola esclusione delle unità che risultino dispensate totalmente dai servizi esterni. Il coordinamento del personale, l’organizzazione delle pattuglie, l’articolazione dei turni, I rapporti con le altre Forze dell’Ordine, ivi compresa la partecipazione alle Convocazioni dei Comitati Provinciali dell’Ordine e della Sicurezza ed ai tavoli tecnici presso la Questura, è affidato per tutto il tempo della durata dello stato di emergenza sanitaria, al Comandante Vicario della Polizia Municipale C.I.S. Giovanni Giardina.

In vigore da oggi alle 18

La presente Ordinanza entra in vigore dalle ore 1 8 del 31/10/2020 e avrà durata – salve le disposizioni di cui agli artt. 2, 4 comma 3 e 10 comma 2 che hanno efficacia fino al 13 novembre 2020 fino al 24 novembre 2020 e sarà prorogabile qualora dovessero ancora sussistere i caratteri di contingibilità ed urgenza che l’hanno determinata.