Coronavirus

Covid. Messina zona ultrarossa, lockdown totale. Ecco l’ordinanza (tra errori e polemiche)

Nella fretta di chiudere tutto, chiudere di più di Musumeci e Conte e di fare prima di loro, Cateno De Luca firma un’ordinanza che contiene anche errori (di fatto dispone la chiusura dei supermercati). Poi con un post su facebook fa alcuni chiarimenti, sebbene non sia prevista la figura normativa e la portata reale di integrazioni social alle ordinanze. Ma nei minuti successivi all’ordinanza della zona ultrarossa (finora unico caso in Italia di lockdown totale) le polemiche su Facebook sono state talmente tante che il sindaco ha corretto il tiro proprio sul social network. Le restrizioni ulteriori, non solo rispetto alla zona arancione regionale ma anche a quella rossa disposta da Musumeci e in Italia, entreranno in vigore IL 15 GENNAIO.

Ordinanza di chiusura con svista

Punto di partenza è la situazione epidemiologica di Messina che ha raggiunto picchi di allerta. De Luca richiama sia il tavolo di confront con le associaizoni di categoria del 9 gennaio che il Comitato per l’ordine e la sicurezza che si è svolto il 10. L’ordinanza, come detto, ha alcune sviste, la più grande delle quali è la chiusura dei supermercati. Incongruenza tra il punto 10 ed il punto 11 che De Luca chiarisce via facebook. In sintesi Messina è chiusa come nel marzo 2020 (abbiamo fatto un passo indietro nel tempo), anzi di più perchè cancella con un colpo di penna una serie di categorie che erano rimaste aperte (come da DPCM Conte dell’epoca). Chiusi anche quei reparti interni a supermercati e ipermercati nei quali si possono trovare prodotti che si vendono nelle categorie di negozi che invece chiude (ad esempio ferramenta). Il provvedimento sta già causando non poche polemiche anche perchè durerà fino al 31 gennaio e di fatto è un lockdown.

No oltre Comune di Messina

Le regole più generali valgono da questa mattina. Al primo ounto dell’ordinanza è fatto divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale, con mezzi pubblici e/o privati, da parte di ogni soggetto ivi presente, fatta eccezione per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e/o motivi di salute. È sempre consentito il transito, in ingresso ed in uscita, dal territorio comunale per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, nonché per gli operatori sanitari e socio- sanitari, per il personale impegnato nella assistenza alle attività inerenti l’emergenza. È, altresì, consentito il transito per l’ingresso e l’uscita di prodotti alimentari, sanitari e di beni e/o servizi essenziali, nonché raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti siano consentiti ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e regionali. Rimane consentito il transito, in entrata ed in uscita, per una persona per volta per garantire le attività necessarie per la cura e l’allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante.

Sì all’attività motoria

E’ consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Necessità dell’autocertificazione

Chiunque si sposti in ambito urbano ed extra urbano di avere con sé ed esibire a richiesta delle Forze dell’Ordine l’autocertificazione secondo il modello messo a disposizione dal Ministero dell’Interno, e che si allega all’ordinanza, ove dichiari il motivo del suo spostamento, consapevole delle responsabilità cui va incontro chi rende dichiarazioni false e mendaci.

Si esce solo per alcuni motivi

E’ fatto divieto di circolare, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico e/o privato, nei predetti territori comunali ad eccezione di comprovate esigenze di lavoro, per l’acquisto di generi alimentari, beni di prima necessità, per ragioni sanitarier, imprevisti e stato di necessità o per usufruire di servizi o attività non sospese. Di fatto siamo tornati indietro nel marzo 2020.

  • E’ disposta la chiusura di tutte le ville comunali, giardini e dei cimiteri cittadini.
  • E’ disposta la sospensione di tutte le attività didattiche e scolastiche di presenza per gli Istituti scolastico ivi compresi asili nido, scuole dell’infanzia, di ogni ordine e grado, pubblici, privati e paritarie. E’ parimenti disposta la sospensione delle attività delle ludoteche, dei centri comunque denominati ove si svolgono attività ludiche rivolte all’infanzia, anche se svolti all’aperto. E’ disposta la sospensione delle attività di presenza degli enti di formazione professionale, dell’Università, delle università on-line, dei centri linguistici, degli istituti superiori, del Conservatorio, scuole d’arte e di ballo. La Messina Social City mediante i propri operatori assicurerà lo svolgimento di passeggiate terapeutiche al fine di colmare la mancanza dell’attività didattica in presenza determinata dalle restrizioni della zona rossa.

Chiusi uffici pubblici

E’ disposta la sospensione di ogni attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità che dovranno essere indicati e comunicati all’Amministrazione Comunale, Dipartimento Servizi al Cittadino, con i relativi orari di apertura al pubblico.

Chiuse attività alle 20

Le attività produttive, professionali, commerciali ed artigiane di cui sia consentita l’apertura, devono comunque cessare entro le ore 20,00 e possono avvalersi dell’orario continuato.

Chiusi TUTTI I NEGOZI

E’ disposta la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita dei generi alimentari che sono tenute ad osservare il seguente orario di apertura: da lunedì al sabato dalle ore 08,00 alle ore 20,00 con facoltà di avvalersi dell’orario continuato, e chiusura per i giorni festivi e della domenica.

L’errore (poi corretto su fb)

Al punto n.11 dell’ordinanza si dispone che a decorrere da venerdì 15 gennaio 2021 sono sospese le attività di vendita di beni di prima necessità, come individuate nell’allegato 23 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020, anche se esercitate nelle medie e grandi strutture di vendita (compresi i centri commerciali ed outlet anche se fornite di accessi indipendenti) ed aventi ad oggetto:

• Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)

• Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

• Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

• Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione

• Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

• Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

• Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati

• Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

• Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio

• Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati

• Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

• Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio

• Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati

• Commercio al dettaglio di biancheria personale

• Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati

• Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori

• Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati

• Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)

• Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

• Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati

• Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti

• Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati

• Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

• Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

• Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

• Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali

• Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono

• Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Chiarimento di De Luca

Il sindaco ha poi chiarito su Facebook che restano chiusi quei reparti all’interno dei supermercati nei quali ci sono prodotti e beni di consumo che rientrano nelle tipologie degli esercizi commerciali chiusi (perchè altrimenti sarebbe concorrenza sleale). Resta da chiedersi alcuni beni di prima necessità non alimentari dove possano essere acquistati dal 15 al 31 gennaio.

  • E’ disposta la sospensione dell’attività dei mercati alimentari e non alimentari.
  • E’ disposta la chiusura dei centri commerciali e/o outlet.
  • Rimangono aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie secondo gli ordinari orari di lavoro con orario di apertura ordinario dalle ore 8,00 alle ore 20,00. Le farmacie rispettano i turni e gli orari di apertura secondo la loro programmazione.
  • Nelle giornate festive è vietato l’esercizio di ogni attività commerciale, ad eccezione di edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie. Rimane sempre consentita la vendita con consegna a domicilio dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.

Bar e ristoranti chiusi

  • In virtù ed applicazione dell’art. 3 del DPCM 3 dicembre 2020, è disposta la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, a condizione che vengano rispettati i protocollo o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita fino alle ore 24,00 la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, nei porti, negli ospedali con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

No rosticceria

  • I panifici possono vendere al banco solo prodotti da forno con esclusione di preparati cucinati e articoli di rosticceria e di pasticceria panaria per i quali possono svolgere solo servizio di consegna a domicilio.

Divieto di asporto

  • A decorrere da venerdì 15 gennaio è fatto divieto a tutte le attività di ristorazione di esercitare l’attività di asporto.

Parrucchieri chiusi

E’ disposta la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti).

  • Restano consentite tutte le attività che garantiscono un servizio di pronto intervento, non derogabile e che contribuisce al mantenimento dei servizi essenziali e che sono tenute a garantire la reperibilità dandone comunicazione all’utenza mediante avviso da affiggere all’ingresso dell’attività e/o attraverso la comunicazione dei social media.
  • Sono consentite tutte le attività inerenti l’esecuzione dei lavori per la realizzazione delle Opere Pubbliche e delle Industrie la cui produzione è considerata di rilevanza nazionale.
  • A decorrere da venerdì 15 gennaio 2021 viene sospesa l’attività inerente gli interventi di edilizia privata, che può proseguire solo per garantire gli interventi improcrastinabili di messa in sicurezza e di completamento di opere di cui sia stata disposta l’esecuzione con urgenza mediante atto amministrativo e/o giudiziario;
  • Le attività professionali, ad eccezione delle professioni sanitarie per le quali non opera alcuna sospensione e/o limitazione, proseguono limitatamente all’attività di studio e consulenza, con divieto di ricevimento del pubblico se non per indifferibili ragioni di urgenza e/o di difesa.
  • E’ consentita l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e le attività riabilitative o terapeutiche conformemente alle disposizioni di cui alla Circolare Assessorato Regionale alla Salute nr. 30188 del 3/07/2020 e n. 14268 dell’11/03/2020.
  • E’ consentita solo su prenotazione l’erogazione dei servizi di tolettatura di animali finalizzata ala sanificazione del contatto con soggetti positivi a Covid-19 e ozonoterapia a scopo terapeutico.

Servizio a domicilio

Il servizio di consegna a domicilio, che deve essere esercitato nel rispetto delle condizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente tanto per il confezionamento che per il trasporto, deve cessare entro le ore 24:00; i soggetti impegnati nel detto servizio devono essere dotati dal datore di lavoro di tutti i Dispositivi di Protezione Individuale atti a mitigare al massimo i rischi di eventuale contagio da COVID 19.

Stop allo sport

E’ disposta la sospensione delle attività sportive ad eccezione di quelle che sono svolte da atleti di rilevanza nazionale e/o impegnati in campionati di rilevanza nazionale, fermo restando il rispetto dei protocollo sottoscritti dalle Federazioni di appartenenza per la prevenzione del contagio da Covid-19.

Chiusi gli impianti

E’ disposta la chiusura di tutti gli impianti sportivi comunali. Le Società che svolgono attività sportiva di rilevanza nazionale e che abbiano interesse alla prosecuzione della stessa, sono tenute a comunicare entro le ore 14,00 di mercoledì 13 gennaio 2021 al Dipartimento Servizi alla Persona ed alle Imprese una dichiarazione comprovante l’avvenuta iscrizione al campionato di rilevanza nazionale ed il nominativo degli atleti iscritti al detto campionato. L’accesso all’impianto sportivo verrà consentito solo alle società ed ai relativi atleti che abbiano presentato la richiesta di cui sopra. Della compilazione degli elenchi e del corretto esercizio dell’impianto verrà demandato apposito controllo alla Polizia Municipale.

Aperte banche, Poste e Caf

Sono consentiti i servizi finanziari, bancari, assicurativi, postali, di CAF e patronato per le prestazioni indifferibili e per quelle che non possono essere erogate in modalità di lavoro agile, con invito garantire il rispetto delle disposizioni in merito al distanziamento sociale e assicurare tutti i Dispositivi di Protezione Individuale necessari alla sicurezza, con particolare riferimento a tutti coloro che svolgono attività a diretto contatto con il pubblico.

Norme per l’Atm

Nel rispetto dell’obiettivo generale di contenimento del rischio epidemiologico da Covid – 19, l’ATM SpA è invitata a ridurre i servizi nelle fasce antemeridiane, pomeridiane e serali garantendo i servizi essenziali per consentire ai cittadini il raggiungimento dei luoghi di lavoro ed il rientro nella propria abitazione. L’erogazione del servizio deve essere modulata in modo da evitare il sovraffollamento secondo le vigenti disposizioni nazionali e regionali che prevedono per il TPL, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, un coefficiente di riempimento massimo dei mezzi del 50%.