REGGIO CALABRIA – Quarantena “da Covid”, sconfessata dalla Corte costituzionale la tesi portata avanti dal Tribunale di Reggio Calabria: i giudici della Consulta ritengono del tutto legittima la norma penale.
I giudici reggini avevano invece avanzato istanza d’incostituzionalità perché la norma penale in tema di quarantena non prevede che il provvedimento dell’autorità sanitaria sia convalidato entro 48 ore dal giudice, come stabilisce l’articolo 13 della Costituzione sulla libertà personale, in applicazione della cosiddetta riserva di giurisdizione.
Ma la censura non è stata accolta.
La Corte, al contempo, ha anche escluso che la misura dell’isolamento sia in alcun modo paragonabile a quelle degli arresti domiciliari e della detenzione domiciliare.
Entrambe le fattispecie sono infatti instaurate – o ripristinate – anche con l’impiego della forza fisica, e appartengono alla sfera del diritto penale; mentre la circostanza di avere contratto il virus Sars-Cov-19 non comporta valutazione alcuna in tema di responsabilità personale.
Per questi motivi, il fatto che la norma incriminatrice stabilisca che l’isolamento consegue a un provvedimento dell’Autorità sanitaria non comporta la necessità costituzionale che tale provvedimento sia convalidato dal giudice.
Poiché siamo nel campo della libertà di circolazione, secondo la Corte la norma penale avrebbe anche potuto introdurre un reato che consiste nel circolare, benché consapevoli di essere positivi al virus Sars-Cov-19, senza dover necessariamente prevedere che l’obbligo dell’isolamento sia prescritto da un provvedimento amministrativo apposito.