Gli incarichi legali affidati dalle pubbliche amministrazioni non potranno più avvenire intuitu personae. In realtà, la coniugazione giusta del verbo sarebbe al passato perché la natura fiduciaria dei patrocini legali non dovrebbe esistere più dal 19 aprile scorso, da quando cioè è entrato in vigore il decreto legislativo 50/2016, che contiene il nuovo Codice degli appalti.
Le novità in tema di patrocinio legale vengono chiarite dal combinato disposto dell’art.17 e dell’art 4 del nuovo codice. L’articolo 17 definisce le prestazioni di tutela legale come “servizi” e la “rappresentanza legale” diviene quindi un appalto di servizio, che va effettuato nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario, secondo l'espressa previsione contenuta nell'articolo 4, che recita testualmente: «l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica».
Anche nel settore legale, le amministrazioni sono adesso tenute a definire una procedura che garantisca il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.
In teoria, la formazione di un Albo deli legali di fiducia pubblicizzatO tramite Avviso pubblico, come ad esempio avviene al Comune di Messina, garantisce già una forma di trasparenza e pubblicità, ma per assicurare il rispetto dei principi quali imparzialità e parità di trattamento bisognerà mettere una pietra tombale sulla totale discrezionalità che sino ad oggi ha ispirato i vari conferimenti di incarichi ad avvocati chiamati a rappresentare gli enti. Alla luce della nuova normativa, l’intuitu personae è infatti da considerare del tutto inammissibile e anche per gli incarichi legali servirà una piccola gara, che però non dovrà dilatare eccessivamente i tempi di conferimento degli incarichi per non impedire la rappresentanza delle PA nei contenziosi.
Alle nuove regole dovrà ovviamente adeguarsi anche Palazzo Zanca, dove – come abbiamo visto in questi giorni con l’inchiesta di Tempostretto – gli incarichi legali sono sempre stati elargiti seguendo procedure di tipo fiduciario. L’esistenza di un apposito albo, che dopo l’ultimo aggiornamento – avvenuto con la determina dirigenziale n.509 del 21 aprile scorso – vede a disposizione del Comune un esercito di 295 avvocati, non è infatti servita a mettere in moto quel meccanismo di rotazione sui cui la giunta Accorinti diceva di voler puntare per non fare figli e figliastri, come avveniva quando amministravano quellicheceranoprima.
Adesso i principi di imparzialità e parità di trattamento non potranno più essere aggirati. Il problema è ora capire cosa sarà degli incarichi affidati dal Comune di Messina dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti. Dal 19 aprile ad oggi, nell’albo pretorio risultano pubblicate 16 delibere aventi ad oggetto conferimento di incarichi legali o nomine di avvocati. Si tratta di nomine ed incarichi legittimi? Gli avvocati prescelti possono rappresentare il Comune di Messina nei contenziosi alla luce della nuova normativa?
In attesa di chiarimenti da parte dell’amministrazione Accorinti ed eventuali provvedimenti per adeguarsi a quanto previsto dal nuovo Codice degli appalti, vi rimandiamo ai prossimi giorni per le nuove puntate dell’inchiesta di Tempostretto.it sugli incarichi legali.
Danila La Torre