La delibera è chiara, nella sostanza punta il dito contro la politica adottata sino a qui per portare avanti la Stu. La "pena" è all'italiana, e lascia il tempo che trova visto le scadenze prossime.
Ma andiamo con ordine. Cominciando dal soggetto. L'Autority Anticorruzione si è pronunciata sulla Stu Tirone, la società di trasformazione urbana partecipata dal Comune e i privati, promotrice del contestato progetto di riqualificazione della zona tra il Tribunale e viale Italia. L'adunanza del Consiglio é del 21 gennaio, la decisione del 29, la trasmissione della delibera, 12 pagine firmate da Giorgio Failla, è del 3 febbraio.
Ad un anno dall'inizio del procedimento vero e proprio, l'Autority stabilisce che l'affidamento dei servizi di ingegneria – dallo studio di fattibilitá al contratto di quartiere – è anomalo. La richiesta alla societá e al Comune, pena la trasmissione agli atti alla Guardia di Finanza e l'applicazione di una sanzione da 25 mila euro, è di "valutare la possibilità di revisione in senso pro concorrenziale delle clausole della Convenzione che riguardano l'affidamento dei servizi". Convenzione che scade il 31 dicembre di quest'anno. Dopo quasi 13 anni dal primo atto su carta e non una sola prima pietra posta, nella realtà.
La decisione dell'Autority è stata adottata su ricorso dell'Inarsind, la sigla dei liberi professionisti ingegneristici, che ha lamentato l'affidamento dei servizi adottato bypassando le norme di evidenza pubblica. La Stu si è opposta facendo leva sulla natura della società e sulle norme vigenti all'epoca della costituzione e della stipula della convenzione. Ma l'Autority è stata chiara, e richiamando in particolare una sentenza del Cga ha spiegato che le norme pro concorrenza sul mercato, i poteri dell'Autority, così come le norme nazionali e regionali successive alla Convenzione, trovano applicazione comunque, si intendono applicabili e non esimono la Stu dall'obbligo di affidare con bando di gara i servizi di ingegneria: "La scelta del socio privato con gara non esaurisce l'obbligo del rispetto delle regole dell'evidenza pubblica, obbligo che può e deve estendersi, nel caso di specie, anche agli affidamenti dei vari servizi che la Società deve esplicare".
Il perché é "giuridichese" ma l'Autority entra anche nel merito: "Oltretutto si tratta, nel caso di specie, di un intervento destinato a proiettarsi, come in effetti è stato dimostrato, nell'ambito di un arco temporale molto ampio, tanto che, a ridosso della scadenza della Convenzione (31.12.2015), l'intervento verosimilmente non sarà stato completato e, nell'ambito di un processo temporale così vasto, non appare possibile concepire né l'elusione dei dettami comunitari a presidio della concorrenza, né la sopravvivenza di aree di privilegio in un contesto normativo che non tollera più aggiramenti.
In conclusione, riepilogando la problematica, il Codice dei contratti pubblici, all'art. 32, comma 1, letto c), richiamato anche dalla l.r. 12/2011, contempla le società pubbliche- quali soggetti destinatari della normativa sugli appalti; tali società, ai sensi del comma 3 del citato articolo 32, sono esonerate dall'applicazione delle disposizioni del Codice, in presenza delle seguenti condizioni:
1) la scelta del socio privato è avvenuta nel rispetto di procedure di evidenza pubblica;
2) il socio privato ha i requisiti di qualificazione previsti dal Codice in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita;
3) la società provvede in via diretta alla realizzazione dell'opera o del servizio, in misura superiore al 70% del relativo importo.
Riguardo alla scelta del socio privato, avvenuta con procedure ad evidenza pubblica, vale quanto già detto in precedenza. Per quanto concerne la percentuale di attività svolta in via diretta dalla Stu, l'elencazione delle prestazioni da svolgere secondo quanto previsto dal disciplinare e le prescrizioni derivanti da Statuto e Regolamento, vale, secondo quanto riferito dalla Società, a ritenere soddisfatta e a comprovare la condizione della realizzazione in via diretta dell'opera e del servizio nella quota percentuale del 70% ai sensi dell'art.32 del Codice, mentre non vengono addotti dalla Società dati contabili probanti di tale affermazione. A1 momento non è chiarito lo stato di attuazione dell'intervento, atteso che, da quanto emerge in atti, la fase più recente ha visto la pubblicazione dell'accordo di programma solo nel 2009, mentre la scadenza prevista per la Convenzione è quella del 31.12.2015.
Quanto alla funzione precipua della STU Tirone, e cioè se la stessa possa considerarsi società ad esclusiva vocazione commerciale, risulta che essa realizzi opere pubbliche con fondi pubblici (parcheggi, edilizia residenziale pubblica) per 50 milioni di euro, dunque una consistente quota- parte delle opere realizzate è costituita da beni non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, alla stregua di qualsiasi società mista rispondente alla fattispecie di cui all' art. 32, comma 1, letto c) del Codice. Pertanto, anche sotto tale ultimo profilo, la società in argomento rientra nell'ambito di applicazione della normativa in materia di appalti pubblici".
Ma c'è un altro passaggio della delibera interessante, che ha maggiore rilevanza dal punto di vista "politico". "La Convenzione stipulata nel 2004, in vigenza della lor.2/2007, costituisce accordo diverso rispetto alle generiche statuizioni della Convenzione originaria – rileva l'Autority – Infatti, in primo luogo, emerge dall'esame degli atti di gara una modifica dell'oggetto dell'affidamento, ovvero: mentre nello schema di Convenzione allegato al bando del giugno 2002 (art.2), così come nel disciplinare di gara (art.5), l'oggetto dell'affidamento è genericamente costituito (richiamata la norma di cui all'art. 120 del TUEL), dall'acquisizione, urbanizzazione e commercializzazione delle aree oggetto di intervento, la Convenzione sottoscritta in data 2004, e approvata con delibera del Consiglio comunale n. 56 del 2004, invece, è costituita da un corpus di 19 articoli in cui l'oggetto della prestazione è decisamente molto più ampio ed articolato.
Assume rilievo, in primo luogo, il trasferimento di poteri (delegati) in materia di espropri delle aree private, conferiti in virtù dell'art. 10 della Convenzione sottoscritta, e comprensivi del potere di emanare i relativi decreti di esproprio; ma, in modo molto più incisivo, vengono previste attività di trasformazione dell'assetto urbano e del territorio non riconducibili agli urbanistici (attuativi) previsti dagli atti di gara e dallo Statuto della Società.
Le modifiche contrattuale suddette sono pregnanti e sostanziali (..) l'oggetto della prestazione è mutato notevolmente nella forma e nella sostanza, con un' evidente dilatazione delle attività di trasformazione del contesto urbano; espansione che consente di esercitare non solo poteri urbanistici attuativi attraverso, appunto, la predisposizione di un piano urbanistico di attuazione, che per sua natura costituisce un approfondimento tecnico delle più generali previsioni del Piano regolatore generale, bensì anche di vera e propria modifica, attraverso le varianti, allo strumento urbanistico deputato al governo del territorio".
Insomma, dalla Convenzione al Regolamento, passando per lo Statuto, la Stu si è decisamente "allargata". In barba, pare di capire, alle norme che salvaguardano i poteri del partner pubblico, al fine di salvaguardare a propria volta gli interessi pubblici.