E’ stata completata la predisposizione del materiale per i seggi elettorali . Le sezioni elettorali del territorio comunale sono 254 e sono iscritti a votare 197 mila 470 elettori (93.421 uomini e 104.049 donne).
Il presidente di seggio riceverà in consegna, nei locali dell’ufficio della sezione, gli oggetti e le carte occorrenti per la votazione e lo scrutinio, tra cui le liste degli elettori della sezione; due copie del manifesto con le liste dei candidati presentate nel collegio e due copie del manifesto contenente le liste regionali; una copia del manifesto dovrà rimanere a disposizione del seggio mentre l’altra sarà affissa nella sala delle elezioni; copia della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana contenente le liste dei candidati; il pacco delle schede per l’elezione del Presidente della Regione e dell’Assemblea regionale siciliana, predisposto e sigillato dalla Prefettura, che deve recare sull’involucro esterno l’indicazione del numero delle schede contenute.
Lo stesso deve essere aperto dopo che sia stato costituito l’ufficio; un’urna per la votazione; una cassetta o scatola per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori; gli atti di designazione dei rappresentanti presso il seggio oppure l’elenco dei delegati autorizzati a fare le designazioni dei rappresentanti presso la sezione qualora questi ultimi non siano stati ancora designati; il pacco degli stampati occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio.
Al presidente del seggio saranno poi consegnati gli elenchi: degli elettori deceduti posteriormente alla revisione straordinaria delle liste (quindicesimo giorno precedente quello della votazione) o deceduti anteriormente a tale revisione, ma non cancellati dalle liste; elettori ammessi a votare nella sezione in base ad attestazione del commissario (articolo 3, comma 3, legge 7 febbraio 1979, n. 40); elettori che non possono esercitare il suffragio perché già iscritti nelle liste di altre sezioni o di altro Comune; elettori residenti all’estero; elettori risultati irreperibili nelle precedenti consultazioni popolari e risultati tali anche nel corso della distribuzione delle tessere elettorali; elettori detenuti aventi diritto al voto, che abbiano chiesto di essere ammessi a votare ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, richiamati dall’articolo 7 della legge regionale 30 aprile 1976, n. 44; elettori iscritti nelle liste della sezione, ricoverati in ospedali, sanatori, case di cura in genere, che abbiano chiesto di essere ammessi a votare ai sensi dell’articolo 34 del T.U. approvato con D.P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3, richiamato dall’art. 13 della l.r. 29 dicembre 1975, n. 87 e successive modifiche e integrazioni. Per le sezioni ospedaliere e per le sezioni in cui sia stato costituito il seggio speciale, ai presidenti, sarà consegnato anche l’elenco degli elettori aventi diritto al voto, i verbali, le buste e le liste aggiunte.
Al presidente di seggio sarà consegnato, per le necessarie annotazioni nelle liste degli elettori della sezione, l’elenco dei naviganti (marittimi ed aviatori) che abbiano chiesto di votare in un diverso comune della Regione nel quale si trovano per motivi di imbarco (art. 50 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e art. 2 della l.r. 31 marzo 1959, n. 9).
Il presidente avrà cura di verificare se gli stessi possono votare anche per le elezioni Regionali, in quanto elettori di un comune della Regione. Ricevuti in consegna gli oggetti e le carte occorrenti per la votazione, il presidente ne diventa responsabile della conservazione e custodia.