In occasione dell’appuntamento elettorale di domenica 28 per le regionali 2012, gli elettori, per poter esercitare il diritto di voto presso l’ufficio elettorale di sezione nelle cui liste risultano iscritti, dovranno esibire, oltre ad un documento di identità, la tessera elettorale personale a carattere permanente, che ha sostituito dalle politiche del 2001, il vecchio certificato elettorale, utilizzato sino all’appuntamento referendario dell’aprile del 1999.
Qualora gli elettori non rinvenissero la propria tessera elettorale, o fosse deteriorata o inutilizzabile, si potrà chiederne il duplicato o la sostituzione, rivolgendosi all’ufficio elettorale del Comune, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13, ed il martedì e giovedì anche nel pomeriggio dalle 15 alle 16.30, compilando apposito modulo, scaricabile anche dal sito www.comune.messina al link elezioni regionali.
Sono intanto in corso di recapito a 4931 elettori di Messina, a seguito della loro mutata residenza, le lettere dell’ufficio elettorale per la variazione dei dati prestampati su un tagliando di convalida adesivo, contenente i nuovi riferimenti (indirizzo, sezione, circoscrizione e collegio elettorale).
E intanto l’ufficio affissioni sta provvedendo alla materiale copertura o defissione delle esposizioni pubblicitarie, non conformi alle norme relative alla disciplina sulla propaganda elettorale. Con l’assegnazione degli spazi elettorali alle singole liste dei partiti per l’appuntamento elettorale delle Regionali 2012, l’affissione di manifesti di propaganda elettorale è consentita solo ed esclusivamente negli spazi a ciò destinati dal Comune. Agli eventuali trasgressori saranno comminate le sanzioni previste dalla legge 4.04.56 n° 212 e dalla legge 24.04.75 n° 130 da parte degli organi competenti.
Mentre è già in vigore dal 13 ottobre il divieto di rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori (art. 8, comma 1, legge 22 febbraio 2000, n. 28) , divieto che durerà sino alla chiusura delle operazioni di voto, secondo le indicazioni dell’assessorato regionale alle Autonomie locali, (art. 9 comma 1 della legge 4 aprile 56 n. 212) , a partire dal giorno precedente le votazioni, vigerà il divieto assoluto di tenere comizi, riunioni di propaganda diretta o indiretta in luoghi pubblici nonché di effettuare nuove affissioni di manifesti, stampati e giornali murali. Analogo divieto vigerà a partire dallo stesso termine, per le emittenti radiotelevisive relativamente alla diffusione di comunicazioni di natura politica, messaggi autogestiti, nonché tribune elettorali, ai sensi dell’art. 9 bis del D.L. n. 807/1984, introdotto dalla legge di conversione 4 febbraio 1985, n. 10. Ne consegue che qualsiasi manifestazione di propaganda elettorale dovrà obbligatoriamente cessare alle ore 24 di venerdì 26 ottobre. E’ fatto inoltre divieto, nel giorno destinato alla votazione di svolgere qualsiasi forma di propaganda elettorale nel raggio di 200 metri dall’ingresso alle sezioni elettorali. Relativamente ai sondaggi da parte di istituti demoscopici intese a rilevare gli orientamenti di voto all’uscita dei seggi, queste devono essere effettuate, previa richiesta all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nell’osservanza delle prescrizioni contenute nell’art. 8 della legge 22 febbraio 2000 n. 28. E’ inoltre opportuno che le eventuali rilevazioni demoscopiche vengano effettuate a debita distanza dalle sezioni elettorali, in modo da non creare alcune interferenza con il regolare svolgimento delle operazioni elettorali. Eventuali presenze di incaricati all’interno delle sezioni per le rilevazioni dei dati possono essere autorizzate dai presidenti di seggio esclusivamente per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione. Si ricorda inoltre che ai sensi dell’art. 7 comma 2 della legge n. 130/1975 e art. 49 comma 4 D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 e s.m. la propaganda elettorale effettuata mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del sindaco o del Prefetto, nel caso si svolga nel territorio di più comuni.