La prima sezione del TAR si è pronunciata sul ricorso presentato dal Comune di Messina contro l’Assessorato Turismo, sport e spettacolo della Regione Siciliana per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’esclusione definitiva dal finanziamento P.O. FESR 2007/2013.
Il finanziamento in questione è relativo alla linea di intervento 3.3.2.2 ”realizzazione e/o riqualificazione e/o completamento di infrastrutture pubbliche del progetto relativo alla manutenzione straordinaria di strade, marciapiedi e servizi del centro urbano, zona compresa nel quadrilatero via La Farina, via T. Cannizzaro, via C. Battisti e viale Europa, 1° stralcio funzionale”.
L’assessore allo sviluppo economico ed ai lavori pubblici, Gianfranco Scoglio, aveva richiesto, con una nota trasmessa all’assessore regionale al turismo, sport e spettacolo, Daniele Tranchida, la revoca del provvedimento di esclusione dal bando relativo alla linea di intervento 3.3.2.2. “realizzazione e/o riqualificazione e/o completamento di infrastrutture pubbliche funzionali allo sviluppo turistico” nell’ambito del P. O. 2007/2013.
Il Comune di Messina era stato escluso dalla procedura selettiva in quanto il progetto era privo del parere della Soprintendenza di Messina e il Programma Triennale dell’Ente era stato approvato successivamente alla pubblicazione del bando.
Il Comune, con nota dell’11 febbraio n. 40924, formulava le proprie controdeduzioni trasmettendo il parere della Soprintendenza, rilevando che l’opera, per la quale si era richiesto il finanziamento, era prevista nel Programma Triennale Opere Pubbliche 2009/2011, e che era stata riconfermata anche con delibera della Giunta municipale nell’ottobre 2009.
Il TAR con l’ordinanza trasmessa all’assessorato ai lavori pubblici, ha ritenuto fondata la censura del ricorso, presentato dall’avv. Arturo Merlo, poiché si “contesta la legittimità del provvedimento impugnato in relazione alla elusione del giudicato cautelare formatosi sull’ordinanza del C.G.A. N° 146/2012, con riferimento alla necessità che il riesame fosse eseguito con tutte le garanzie del procedimento di finanziamento, considerato che il provvedimento in questione è stato adottato sul presupposto di un profilo ostativo e preclusivo nuovo e diverso rispetto a quelli che avevano costituito oggetto della precedente fase procedimentale (impregiudicata ogni valutazione sul profilo sostanziale dell’esclusione, e sul merito della spettanza del bene della vita, ove la riedizione del potere rispetti lo schema procedimentale suddetto)”. Ritenuto altresì che sussiste il “dedotto pericolo di un danno grave ed irreparabile alle ragioni della parte ricorrente”, il Tar ha sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato ed ha fissato, per la trattazione di merito del ricorso, la prima udienza pubblica del mese di ottobre 2013.