Con ordinanza cautelare n° 58 del 18 gennaio 2021 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione Staccata di Catania ha sospeso la nota dell’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro per la Regione Sicilia con la quale, su segnalazione della segreteria della Fondazione Lucifero era stato dichiarato decaduto il membro del C.d.A. Franco Scicolone. Della questione ci eravamo già occupati in un precedente articolo (https://www.tempostretto.it/news/fondazione-lucifero-scicolone-fa-ricorso-al-tar.html) dove si portava alla comune attenzione come il consigliere, designato dal Sindaco del Comune di Milazzo, pur figurando ancora tra i consiglieri di amministrazione indicati dal sito dello stesso ente fondazionale, insediatisi il 4 marzo 2020, da qualche tempo non veniva più convocato alle riunioni dello stesso consiglio d’amministrazione.
Da qui la decisione di rivolgersi all’avvocato Calogero Leanza del Foro di Messina per contestare di fronte al TAR la decadenza postulata da Regione e Fondazione, che ha di fatto decretato la reintegrazione di Scicolone nel consiglio di amministrazione dell’Ente benefico di Contrada Baronia a Milazzo. “È stato condiviso in toto il ricorso da noi spiegato”, afferma l’avv. Leanza, precisando come “il T.A.R. ha condiviso le nostre prospettazioni, ritenendo inapplicabile il cosiddetto spoil system al caso del Sig. Scicolone. Ora potrà tornare ad esercitare il suo ruolo di Consigliere d’Amministrazione, al fine di realizzare gli alti obiettivi cui la Fondazione Barone Lucifero tende”. I Giudici hanno infatti affermato che: “l’art. 6, comma 3, della legge reg. Sic. 23 dicembre 2000, n. 30, nell’evocare la fattispecie delle nomine fiduciarie non appare applicabile al caso in esame, prevedendo espressamente il citato art. 6 dello statuto della Fondazione resistente che “Le designazioni effettuate dagli organi preposti [fra i quali, per quanto di interesse, quello del Comune di Milazzo] non creano alcun vincolo giuridico con i membri designati, che rappresentano solo ed esclusivamente la Fondazione, con la quale hanno un rapporto di immedesimazione organica”.
“Una vittoria significativa, che segna un punto fermo nella giurisprudenza riguardante le ex IPAB, – prosegue ancora l’avv. Leanza insieme al collega Francesco Mobilia, con il quale ha condiviso la difesa del consigliere – non è infatti possibile vincolare l’attività di amministrazione alle vicende politiche”. Il dispositivo chiarisce infatti come la regola dello spoils system non possa essere applicata al di là delle specifiche previsioni di legge, “posto che l’incarico in questione si iscrive nella gestione di un Istituto che eroga assistenza e che, sotto questo profilo, espleta attività di sicura natura tecnica e amministrativa, non assumendo tale posizione, sotto profili di qualche rilievo, una incidenza per dir così politica”.
Vittorio Tumeo