MESSINA – Il 13 gennaio 2022 il Tribunale di Messina ha condannato 3 dirigenti del Consorzio autostrade, alla fine del processo per gli incentivi progettuali che, secondo la Procura, sarebbero stati liquidati “a pioggia” illegittimamente tra il 2012 e il 2013. Soltanto 3 le condanne: 6 anni e 5 giorni di reclusione per Gaspare Sceusa, 4 anni e 4 mesi per Lelio Frisone, 5 anni e 20 giorni per Carmelo Cigno. I tre sono stati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici, il rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione è stato dichiarato estinto (in servizio era rimasto soltanto Sceusa) ed è scattata la confisca dei beni e del denaro che era stato sequestra nel 2017.
Assolti, alla fine del processo denominato Teckno 2, tutti gli altri imputati, ovvero quasi tutti i dipendenti degli uffici centrali di Scoppo, una cinquantina. LEGGI QUI LA SENTENZA
Con le motivazioni depositate nei giorni scorsi la Corte (presidente Silipigni) ha spiegato il perché di quel verdetto. Motivazioni interessanti perché riguardano il profilo penale di un ente regionale rilevante e “particolare” dal punto di vista normativo.
Nelle oltre 100 pagine di motivazione, la Corte spiega di aver sostanzialmente recepito la sentenza della Corte dei Conti che, per gli stessi incentivi, aveva condannato Sceusa e Frisone a “restituire” al Cas circa un milione di euro.
Vista la particolarità dell’ente e della materia, spiega il Collegio, non si può che rifarsi alla magistratura contabile. Partendo dal presupposto che i dipendenti del Cas sono dipendenti regionali e tenuto conto delle leggi in materia di lavoro, la Corte spiega che ai dipendenti non vanno mai liquidati incentivi per compiti che rientrano nelle loro mansioni ordinarie. Sono ammessi gli incentivi progettuali, sì, ma a determinate condizioni e previo apposito regolamento dell’Ente. Regolamento che il Cas ha varato nel 2012. Ebbene da quella data, spiegano i giudici, gli incentivi sono stati liquidati “a pioggia”: e questa è la prima anomalia, rilevante soprattutto sotto il profilo della responsabilità penale.
Ecco i criteri: gli incentivi progettuali ai dipendenti di un ente sono ammessi solo a fronte di progetti per opere”nuove”, per progetti relativi a lavori necessari al completamento di un’opera o particolarmente complessi. Non sono mai liquidabili per le forniture di beni e servizi, non sono legittimi nel caso di lavori in somma urgenza o di manutenzione, ordinaria o straordinaria.
I giudici hanno esaminato durante il processo circa 70 decreti di liquidazione. Alla luce dei criteri sopra sintetizzati, soltanto 7 erano legittimi. Perché soltanto in 7 casi, hanno ritenuti i giudici, si è trattato di progetti per lavori particolarmente complessi, o necessari al completamento di nuove opere o opere essenziali. SI tratta per lo più di lavori per il completamento della Siracusa – Gela, di realizzazione di nuovi caselli sulla A20, o progetti particolarmente complessi, come provato dalla mole di documenti progettuali rinvenuti.
Se poi si aggiunge il fatto, spiegano i giudici, che la finalità per la quale nasce il Consorzio è specificatamente il “completamento delle infrastrutture autostradali siciliane”, ne deriva che la maggior parte dei progetti per i quali sono stati liquidati gli incentivi in quegli anni – ben 53 – rientravano nei compiti “ordinari” dei dipendenti.
Perché tutti assolti tranne i tre dirigenti- responsabili unici dei procedimenti? Perché spettava a loro un onere aggiuntivo di controllo e vaglio della legittimità, spiegano i giudici, per i quali è stata illuminante la testimonianza in aula dell’ex dirigente Maurizio Traina, che ha raccontato di aver bloccato gli incentivi che gli erano stati liquidati e di non averne mai liquidati lui stesso, nel caso di forniture.