REGGIO CALABRIA – Dieci annullamenti, 3 prescrizioni e 4 conferme. Ci dovrà essere un altro processo Gotha con il rito abbreviato: la Corte di Cassazione ha infatti annullato buona parte delle condanne inflitte nel gennaio 2021 dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria.
Il caso più eclatante d’annullamento concerne la condanna a 15 anni e 4 mesi di carcere che era stata inflitta all’avvocato Giorgio De Stefano (vedi foto), ritenuto dalla Dda di Reggio Calabria una delle due teste pensanti della ‘ndrangheta reggina. Nei suoi confronti la Suprema Corte ha annullato senza rinvio in relazione a tutti i fatti avvenuti fino al 2005, per i quali De Stefano è stato già stato giudicato e non poteva, quindi, essere processato di nuovo. Annullamento “con rinvio” – e dunque, nuovo giudizio in Corte d’appello -, invece, per la condotta negli anni successivi al 2005 contestatigli dalla Procura.
È stata annullata senza rinvio anche la condanna a 2 anni e 4 mesi di carcere per Pasquale Massimo Gira.
Annullata con rinvio la sentenza per Antonino Nicolò (13 anni e 10 mesi di carcere in Appello), Antonino Araniti (8 anni), Roberto Franco (13 anni e 8 mesi), Domenico Marcianò (9 anni e 4 mesi), Emilio Angelo Frascati (8 anni), l’ex sindaco di Villa San Giovanni Antonio Messina (2 anni), Lorena Franco (un anno e 4 mesi) e Giovanni Pellicano (10 mesi).
Per questi imputati, quindi, ci sarà un nuovo processo davanti alla Corte d’appello di Reggio Calabria.
Sono andati prescritti, invece, i reati contestati agli imputati Alessandro Nicolò, Anna Rosa Martino (entrambi condannati in Appello a 2 anni di reclusione) e Rosario Giovanni Rechichi.
È stata confermata la condanna solo per quattro imputati: il pentito Roberto Moio (1 anno e 10 mesi), Giuseppe Smeriglio (1 anno e 4 mesi), Mario Vincenzo Stillitano (15 anni e 4 mesi di carcere) e Domenico Stillitano (14 anni e 4 mesi).
Nei confronti dei due fratelli Stillitano, la Corte di Cassazione ha giudicato il ricorso inammissibile dopo che la stessa Procura generale aveva chiesto l’annullamento parziale della condanna a causa del mancato riconoscimento del vincolo della continuità con la vecchia sentenza “Olimpia”.