Questa mattina si terrà il vertice in prefettura per affrontare il caso hotspot di Bisconte. Nel frattempo approfondiamo il provvedimento con il quale la prefetta Maria Carmela Librizzi ha annullato l’ordinanza di De Luca e le motivazioni.
L’ordinanza contingibile e urgente, come si ricorderà, è datata 18 luglio, e dispone la chiusura dell’ Hotspot ex Caserma Gasparro di Bisconte, ordinando “all’Autorità amministrativa competente di dare esecuzione alla presente ordinanza” e “ai Dipartimenti Comunali di procedere alle necessarie verifiche in merito al carattere abusivo delle tenso strutture e dei moduli prefabbricati per l’accoglienza dei migranti e la mancanza di conformità urbanistica per l’opera temporanea di cui trattasi“. La prima nota è pervenuta alla Prefettura la sera del 17 luglio, subito dopo le dichiarazioni di De Luca a Bisconte, ed era senza firma e senza numero di protocollo, pertanto, poiché la normativa non contempla la validità di provvedimenti presi in diretta facebook, è stato richiesto un atto conforme alla legge. L’ordinanza firmata dal sindaco è quindi stata trasmessa sabato 18 luglio alle 14.31.
Le motivazioni poste a fondamento dell’ ordinanza fanno riferimento al pericolo per la popolazione a causa della presenza dei migranti presso l’hotspot, sia da un punto di vista sanitario, anche in considerazione dell’attuale situazione epidemiologica da Coronavirus, che per motivi di ordine e sicurezza pubblica. Il centro di Bisconte è stato attivato dal Prefetto pro tempore di Messina il 30 settembre 2017 ed è destinato all’accoglienza di migranti sbarcati presso il porto di Messina o sbarcati in altri porti e trasferiti su disposizione del Ministero dell’Interno.
In base alla normativa l’adozione di ordinanze contingibili e urgenti ai sensi dell’art. 50 TUEL deve riferirsi a situazioni di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale sorretta da specifica e approfondita istruttoria e la cui efficacia sia limitata nel tempo. Inoltre, secondo una giurisprudenza consolidata il presupposto per l’adozione dell’ordinanza contingibile e urgente da parte del Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo, è il pericolo per l’incolumità pubblica, imprevisto e dotato del carattere di eccezionalità , tale da rendere indispensabile interventi immediati ed indilazionabili, consistenti nell’imposizione di obblighi di fare o di non fare a carico del privato.
Secondo la prefetta Librizzi nel caso dell’hotspot non sussistono al momento i presupposti per ricorrere a provvedimenti extra ordinem di competenza del Sindaco. I motivi indicati da De Luca infatti sono “mere presunzioni e indimostrate asserzioni, atteso che nessuna situazione di emergenza sanitaria è accertata e documentata all’interno dell’Hotspot ed il riferimento al pericolo di contagio genericamente richiamato per la collettività è connaturato all’attuale situazione nazionale di emergenza Covid-19. Nello specifico non trova fondamento nella situazione del Comune di Messina che, come riferito nella stessa ordinanza, registra un numero di contagiati pari a zero e, nella circostanza che. dalle certificazioni mediche in possesso della Prefettura, risulta che i migranti ospitati nell’hotspot sono stati tutti sottoposti a test sierologico con esito negativo”
Secondo la prefetta inoltra è abnorme il ricorso ad una ordinanza contingibile e urgente per l’espletamento di accertamenti da parte dei Dipartimenti Comunali in materia di violazioni urbanistico-edilizia, che potrebbero essere espletati con strumenti ordinari. In base al Tuel inoltre l‘ordinanza non contiene i presupposti previsti, in quanto volta ad incidere in materia di accoglienza di cittadini extra comunitari richiedenti protezione internazionale, materia riservata all’esclusiva competenza del Ministero dell’Interno e delle Prefetture.
Nell’esercitare il potere attribuito dall’art. 54. il Sindaco in quanto Ufficiale di Governo è organo dello Stato e come tale è gerarchicamente sottoposto al Prefetto per cui non può adottare provvedimenti che contrastano con atti di quest’ultimo. Anche il richiamo ad esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica connesse ai pericoli derivanti dalla fuga dei migranti esula dalle competenze del Sindaco in quanto esorbita dalla fattispecie di sicurezza urbana.
Il presupposto per l’ordinanza extra ordinem è il pericolo per l’incolumità pubblica imprevisto ed eccezionale ma non si rileva in questo caso, dal momento che l’hotspot è operativo dal 2017. Infine l’ ordinanza manca dell’obbligatoria previsione del limite temporale relativo alla sua applicazione. La chiusura del Centro di primo soccorso e identificazione comporterebbe anche un’interruzione di un servizio di pubblico interesse, riguardante l’accoglienza di cittadini extra comunitari, che la Prefettura espleta tramite i gestori del centro.
Da queste premesse scaturisce l’annullamento dell’ordinanza da parte del prefetto. Dal momento infatti che il provvedimento adottato riguarda la funzione di Ufficiale di Governo del Sindaco De Luca ne consegue il rapporto di dipendenza dal Prefetto, al quale appartiene il potere di annullamento d’ufficio degli atti adottati che risultano essere illegittimi o che minano l’unità di indirizzo ed il coordinamento prefettizio. In questo caso il riferimento è alla materia dell’immigrazione, di esclusiva competenza del Ministero dell’Interno.
In sintesi il sindaco quanto ha firmato l’ordinanza contingibile e urgente per la chiusura dell’hotspot non aveva né i poteri, né i presupposti per farlo né infine le motivazioni. Anzi, se avesse chiuso il Centro identificazione avrebbe causato interruzione di pubblico servizio. Per tutti questi motivi l’ordinanza n. 220 del 18 luglio 2020, adottata dal Sindaco di Messina è annullata e in conseguenza è privata di ogni effetto. De Luca può ricorrere al Tar o al Presidente della Repubblica.