Il regalo di Natale per tanti laureandi in medicina è arrivato dal Tar del Lazio. Con la sentenza del 24 dicembre infatti sono stati sospesi i bandi per l’ammissione ai corsi di Medicina generale del triennio 2021/24 consentendo la partecipazione anche ai laureati di dicembre 2020 ed ai laureandi di gennaio 2021.
Un traguardo importante che fa seguito anche alle prime sentenze del 2007 che hanno consentito l’ammissione ai concorsi per l’accesso alle scuole di specializzazione anche ai neolaureati. Dopo le sentenze del Tar anche il Miur si adeguò, e ancora oggi, l’accesso al concorso per le specializzazioni mediche è consentito a tutti i laureati anche il giorno precedente alla prova.
Solo il Ministero della Salute, sul punto, era rimasto indietro impedendo la partecipazione ai giovani medici. In seguito ad alcuni ricorsi nel 2017 è stato annullato il Decreto Ministeriale che, però, è rimasto non aggiornato all’ulteriore cambiamento apportato dalla laurea abilitante. Nonostante, difatti, il T.A.R. Lazio, nel 2017, abbia annullato il Decreto del ministero della salute del 2006 e lo stesso Ministero si sia poi adeguato consentendo la partecipazione ai laureati in Medicina non ancora abilitati, oggi torniamo ad analoga situazione. Nonostante la laurea sia abilitante, i laureati del mese di dicembre 2020 non potranno partecipare ai concorsi che si celebreranno a gennaio 2021. Gli avvocati Delia e Bonetti si sono rivolti al Tar per portare avanti il principio che ha fatto registrare negli anni scorsi importanti risultati.
Ed il Tar del Lazio, accogliendo le tesi dei legali (e citando anche i precedenti con cui Delia e Bonetti hanno ottenuto ragione per le scuole di specializzazione) ha evidenziato che“l’irragionevolezza della scelta dell’Amministrazione è palese, in quanto il possesso dell’abilitazione ha un rilievo secondario ai fini della qualificazione culturale necessaria per affrontare la prova e partecipare al concorso; esso è invece chiaramente finalizzato a garantire la sicurezza e la serietà dell’attività di tirocinio svolta durante il corso di specializzazione, che è un’attività professionale medica. Conseguentemente, è irragionevole – e comunque eccedente il criterio di stretta proporzionalità allo scopo – l’esclusione dal concorso dei soggetti che appaiano in grado di garantire il possesso del titolo alla data di inizio dell’attività”.
Il ragionamento vale in maniera identica per l’ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, non a caso adottato dal Ministero della Salute in concomitanza a quello del MIUR nel marzo 2006, ma che ancora non è stato adeguato, rimanendo affetto dalla stessa illegittimità ed irragionevolezza nella disposizione recata dall’art. 5, che oltre tutto discrimina tra medici italiani che devono essere in possesso dell’abilitazione alla data di presentazione della domanda e medici comunitari che invece possono registrare l’abilitazione entro la data di inizio del corso di formazione.