Politica

Impegno mantenuto: ecco il Registro della Bigenitorialità

La giunta ha esitato la delibera, proposta dall’assessore Alessandra Calafiore, il 19 marzo, Festa del papà. Adesso la palla passa al Consiglio ma i tempi sono ormai maturi per il Registro della bigenitorialità, ovvero del diritto dei bambini ad avere un rapporto stabile con entrambi i genitori anche nei casi di divorzio.

Essere genitori è un impegno nei confronti dei figli e non dell’altro coniuge. Ci si può separare ma si è genitori per sempre.

L’assessore Calafiore aveva annunciato la delibera ed è stata di parola.

Il registro è riservato ai soli minori residenti nel Comune di Messina ed ha come finalità l’applicazione dei principi previsti nelle normative nazionali e internazionali, sottolineando in modo particolare che oltre ai doveri dei genitori di educare e prendersi cura della prole in egual misura, va riconosciuto e agevolato il più possibile il diritto di entrambi di partecipare e conoscere tutte le vicende che interessino la vita e l’educazione dei figli.

Entrambi i genitori del minore avranno quindi la possibilità di registrare la propria diversa domiciliazione legandola al nominativo del proprio figlio, in modo che le diverse istituzioni che si occupano del minore possano conoscere i riferimenti di entrambi i genitori rendendoli partecipi delle comunicazioni che lo riguardano (ad esempio le scuole).

Sarà l’Area “Servizi Demografici” ad occuparsi della tenuta del Registro e ad accogliere le domande dei soggetti interessati ed a fornire loro le informazioni, mentre l’Area “Servizi Sociali” sarà competente per le necessarie verifiche dei requisiti.

La possibilità d’scrizione al Registro sarà attivata entro il 15 aprile

IL REGOLAMENTO

Articolo 1 – Istituzione del registro per il diritto del minore alla bigenitorialità.

E’ istituito presso il Comune di Messina il registro amministrativo per il diritto del minore alla bigenitorialità. La disciplina comunale del diritto al minore della bigenitorialità ha rilevanza esclusivamente amministrativa.

L’istituzione del registro non contrasta con la vigente normativa in materia di anagrafe e di stato civile, con il diritto di famiglia o con altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, così come con le competenze amministrative di qualunque altra Pubblica Amministrazione.

Articolo 2 – Criteri per l’iscrizione al registro

Un minore può essere iscritto al registro a condizione che ne faccia richiesta almeno uno dei suoi genitori, che questi sia titolare della responsabilità genitoriale e che il minore sia residente nel Comune di Messina, o su ordine del Giudice. Per godimento della responsabilità genitoriale s’intende che il genitore non sia stato raggiunto da provvedimenti giudiziari che ne comportino la sospensione o la decadenza.

Con l’iscrizione del minore nel registro, questi, per tutti i fini amministrativi e l’interazione con i soggetti che orbitano attorno a lui, risulterà domiciliato presso le residenze di entrambi i genitori, che vengono riportate nel registro.

La domanda di iscrizione al registro può essere presentata agli sportelli preposti dai genitori anche disgiuntamente.

Qualora la domanda sia inoltrata da uno solo dei due genitori, l’ufficio anagrafe invierà apposita informativa all’altro genitore, mettendolo a conoscenza dell’avvenuta iscrizione.

Nel caso in cui uno dei genitori trasferisca la residenza nel Comune di Messina da altro Comune, unitamente al figlio minore, l’ufficiale d’anagrafe provvederà ad inviare, unitamente alla comunicazione apposito modello con il quale sia possibile richiedere l’iscrizione al registro.

Contestualmente all’iscrizione al registro, il genitore acconsente alla comunicazione dei dati del registro ad altri Enti/Istituzioni/Ordini Professionali che interagiscano con la vita del minore.

L’Articolo 3 riguarda l’ attestazione di iscrizione al registro che verrà rilasciata su richiesta dei genitori. L’Articolo 4 riguarda i casi di cancellazione dal Registro mentre l’articolo 5 indica le azioni del Comune che s’impegna a promuovere azioni di informazione e sensibilizzazione delle altre Istituzioni sulla natura del registro comunale, rendendo disponibili i dati in esso contenuti, al fine di agevolare i contatti con la famiglia del minore. Viene inoltre previsto l’obbligo di firma congiunta di entrambi i genitori per qualunque richiesta/domanda effettuata a un ente pubblico nell’interesse del minore.

La comunicazione dei dati contenuti nel registro è consentita esclusivamente agli interessati ed agli organi della P.A. o incaricati di pubblico servizio ai fini della tutela dei diritti del minore nello svolgimento dei procedimenti di propria competenza.

Con deliberazione di Consiglio, da adottarsi entro 60 giorni dall’approvazione del regolamento, si provvederà all’organizzazione del registro, alla predisposizione della relativa modulistica da utilizzare e alla definizione degli uffici competenti alla sua gestione.