La delibera “work in progress” del consiglio comunale per rispondere alle misure correttive richieste dalla Corte dei Conti, verrà rafforzata anche da altri atti che alcuni consiglieri stanno producendo in modo “autonomo”. Si stanno muovendoi in tal senso i consiglieri Conti (Pdl) e Chiarella (Foza Azzurri), si sono mossi Pergolizzi (Fli), Melazzo (udc) e Cantello (Sicilia Vera) firmatari di un atto in cui si chiede alla giunta la “Modifica della sosta a pagamento all’interno della ZTL”. La proposta dei consiglieri prende spunto, nell’ottica del risparmio, dalla necessità di ridurre il numero dei ricorsi presentati al giudice di Pace da parte di numerosi cittadini che, nella maggior parte dei casi, ottengono i risarcimenti richiesti, con prevedibile danno finanziario per il Comune.
Secondo quanto previsto da una sentenza della Corte di Cassazione, n°116/2007, infatti, nel caso in cui un Comune, intenda destinare parte del territorio urbano alla sosta a pagamento, deve obbligatoriamente riservare, nelle aree limitrofe, un adeguato numero di parcheggi. Previsione che, invece, come sottolineato dai consiglieri, non viene rispettata a Messina, permettendo dunque ai ricorrenti di avere ragione. All’introduzione della Ztl, stabilita con delibera del 29 agosto del 2008, nelle zone del centro, si è accompagnata l’istituzione della sosta a pagamento su entrambi i lati della carreggiata, che i rappresentanti del civico consesso chiedono, appunto, di abolire, ad eccezione delle zone ricadenti all’interno del quadrilatero Via La Farina, Via S.Cecilia, Via Tommaso Cannizzaro e Via Cesare Battisti.
La proposta dei Pergolizzi, Melazzo e Cantello, è peraltro supportata da una nota a firma del comandante del Corpo di Polizia Municipale, Calogero Ferlisi, in cui si legge: “Punto di criticità è rappresentato dall’esborso che scaturisce dal cospicuo contenzioso per i ricorsi presentati al Giudice di Pace, proposti dai contravventori avverso sanzioni amministrative pecuniarie elevate per infrazioni al C.d.S. .Le numerose sentenze di condanna al pagamento delle spese processuali, da distrarsi in favore del ricorrente o del difensore anticipatario, sono dovute nella maggior parte delle ipotesi, così come più volte evidenziato e relazionato, all’accoglimento dei ricorsi presentati per il pagamento della sosta all’interno della Z.T.L. istituita nell’ambito cittadino che, secondo i pareri espressi dai Giudici di Pace, risulta essere illegittima per mancata “copertura normativa”. Questo andamento determina così un aggravio di spesa per l’Ente al quale sarebbe opportuno porre adeguati rimedi in ambito amministrativo, valutando attentamente la possibilità di modificare i parametri previsti per la Zona a Traffico Limitato cittadina”.