"Giusto unificare le competenze per il risanamento, ma l'istituzione di un'agenzia non serve a niente. Lo dice l'ex assessrore regionale Nino Beninati, che la definisce “un inutile stipendificio”. Nel 2002 – ricorda – la riforma messa a punto dall’Ars su mio impulso, determinò lo sblocco di alcune procedure: approvazione per legge dei piani di risanamento, possibilità di ampliare il raggio di azione dei finanziamenti alle urbanizzazioni secondarie, possibilità di acquisto di immobili sul mercato, possibilità di conferire incarichi di progettazione all’esterno, sotto la soglia di 200mila euro con procedura diretta, definitiva soluzione per le cooperative edilizie di Tremonti – Ritiro, “La Gazzella” ed “Il Cerbiatto” (art.13) immobili evacuati, interventi per la demolizione edifici evacuati, recupero delle relative aree ed urbanizzazione (art.14), lavori in corso di realizzazione".
Che la suddivisione tra Iacp e Comune prolungasse l'iter fu evidenziato già all'epoca, ma nessuna unificazione in quanto erano in corso finanziamenti e procedure di evidenza pubblica che avrebbero bloccato i relativi procedimenti.
“L’istituzione di questa Agenzia ritengo sia inutile, dispendiosa ed in gergo politichese un “carrozzone”, finalizzato esclusivamente a determinare incarichi (Presidente, Direttore ed un Consiglio di Amministrazione), oltre che estromettere il Consiglio Comunale dal controllo degli interventi all’interno delle aree di risanamento, i quali dovrebbero essere esclusivamente intestati al Comune di Messina, al suo Sindaco o Assessore delegato, affiancato da una struttura tecnico-amministrativa di personale del Comune, che peraltro, al suo interno ha già figure qualificate e competenti, senza alcun aggravio per le casse comunali. Sarebbe auspicabile che il Consiglio Comunale si facesse carico di un atto di indirizzo rivolto ai parlamentari regionali messinesi affinché venga modificato l’art. 62 della L.R.8/2018, abrogando l’istituzione dell’agenzia e individuando quale unico gestore, il Comune di Messina, eliminando così la figura dell’Iacp".
Beninati, infine, solleva "dubbi sulla legittimità dell’art. 62 che istituisce l’agenzia, in quanto nell’articolo non vengono specificate le dinamiche dei rapporti e riparto delle competenze tra l’istituendo ente, Comune e Iacp che restano presenti ed in conflitto con l’istituenda agenzia per il risanamento”.