Atto stragiudiziale. La giunta Accorinti ribatte punto per punto

“Il decremento del volume d’affari lamentato dai commercianti indicati nell’atto stragiudiziale, se verificatosi, non può essere imputato alla istituzione dell’area pedonale in questione, come può rilevarsi dal raffronto tra il dato reddituale del trimestre gennaio-marzo 2013 ed il dato reddituale del trimestre gennaio-marzo 2014, parametrato al dato riguardante il complessivo calo dei consumi nella Regione Siciliana negli stessi periodi di evidente crisi congiunturale”. La giunta municipale ha inviato una lettera agli avvocati Carlo Autru Ryolo e Maurizio Cacace che, in rappresentanza di un gruppo di 50 commercianti, avevano diffidato l’amministrazione intimando la riapertura al traffico delle strade interessate dall’isola pedonale istituita lo scorso 15 gennaio.

Nella lettera, si ribatte punto per punto alle contestazioni mosse, ricordando anche una serie di sentenze che legittimerebbero l’area pedonale:

– la competenza in relazione alle delimitazioni delle aree pedonali, peraltro per un periodo sperimentale, è attribuita alla Giunta Comunale dall’articolo 7 del Codice della Strada; quand’anche la competenza spettasse all’Organo burocratico, pur essendo cessato il regime di commissariamento, l’eventuale irregolarità del provvedimento potrebbe essere sanata mediante ratifica (T.A.R.S. – Sez. Catania sentenza del 24/10/2013);

– i provvedimenti limitativi della circolazione nei centri abitati sono espressione di scelte discrezionali, devolute alla esclusiva competenza dell’autorità amministrativa e non suscettibili di sindacato di merito in sede giurisdizionale in ordine alla congruità delle scelte operate nella composizione e nel bilanciamento dei diversi interessi coinvolti (Consiglio di Stato 12/2/2009 n. 825 – TAR Campania 18/3/2013 n. 1509);

– la mancata adozione di nuovo Piano Urbano del Traffico non impedisce la decisione dell’istituzione della ZTL o dell’area pedonale (Corte Giust. Amm.va Regione Sicilia sent. 144 del 5/2/2010 – TAR Calabria sent. 211 dell’11/2/2011 – TAR Campania sent. 5744 del 13/12/2013)”.