La Città Metropolitana è fuori da gran parte delle partecipate. Un processo di dismissione che è stato portato avanti nel corso del 2019 per “liberarsi” anche di fardelli sotto il profilo economico, in base ad un programma predisposto dal commissario straordinario del consiglio metropolitano Santi Trovato.
La Città Metropolitana quindi non è più presente nel “Gruppo d’Azione Costiera Golfo di Patti società consortile a responsabilità limitata” e dalla “SV.IM. Consortium Consorzio per lo sviluppo delle imprese società consortile per azioni in liquidazione”. Palazzo dei Leoni dismette anche da società partecipate con procedura di fallimento in corso, uscendo quindi dalla Sogas che gestisce l’aeroporto dello Stretto. La delibera per la dismissione delle azioni nella Sogas risale al 2011 ed è del Consiglio provinciale dell’epoca. La gara per la cessione delle azioni nel 2015 è andata deserta si è pertanto proceduto ad esercitare il diritto recesso con comunicazione. Dal 2016 il Tribunale di Reggio Calabria ha dichiarato il fallimento della Sogas e la procedura è in corso. Dismesse anche le azioni in Vigilanza Venatoria e Ambientalista s.r.l. (anche in questo caso la delibera del consiglio provinciale è del 2012 ed è in corso la procedura di fallimento dal 2014).
La Città Metropolitana fuoriesce anche da Feluca (anche in questo caso procedura di fallimento in corso), dalla Multiservizi, da Ato 1, Ato 2, Ato 3, Ato 4, Ato 5. E ancora dall’associazione Ente Teatro, da Innovabic, da SviM (consorzio per lo sviluppo delle imprese), dalla Nettuno Spa (quest’ultima liquidata nel 2019 e cancellata dal registro delle imprese.
La Città Metropolitana resta invece in quota nelle seguenti partecipate:
1. SRR Area Metropolitana società consortile S.p.A.;
2. SRR Messina Provincia società consortile S.p.A.;
3. SRR Isole Eolie società consortile a r.I.;
4. Consorzio Centro per lo Sviluppo del Turismo Culturale per la Sicilia.
Pertanto, la partecipazione societaria mantenuta dalla Città Metropolitana di Messina si limita a quattro organismi, poiché negli altri casi le scelte gestionali e strategiche dell’Ente hanno già espresso la volontà di recesso, ferme restando le procedure fallimentari e di liquidazione in corso.