“L’interpretazione dell’articolo 4 comma 6 della legge regionale 35 del 1997, secondo cui la base del calcolo (100 % dei voti) su cui determinare il quorum del 40 % sarebbe data dalla somma solo dei voti ottenuti dalle liste che hanno superato la soglia del 5 %, è illegittima”.
Lo dicono il dott. Giovanni Marino e l’avv. Armando Hyerace, in qualità di rappresentanti della lista del Pd, collegata al candidato sindaco Franco De Domenico.
“L’articolo 4 fa chiaro e inequivoco riferimento ai voti validi e non a quelli delle liste che hanno superato la soglia di sbarramento. Infatti, l’articolo 6 della legge regionale 6 del 2011, nel dare l’interpretazione autentica della predetta disposizione chiarisce che l’articolo 4 comma 6 si interpreta “nel senso che ai fini dell’attribuzione del premio di maggioranza non sono computabili i voti espressi per le liste che, ai sensi del comma 3 bis dell’articolo 4 e del comma 4 bis dell’articolo 7, non sono ammesse all’assegnazione di seggi”, con ciò facendo chiaro riferimento alla sola coalizione collegata al sindaco proclamato eletto e senza prevedere la rideterminazione di un nuovo quorum del 100% con le sole liste che hanno superato la soglia del 5%”.
Marino e Hyerace riportano anche la sentenza 812/2011 del Cga, che proprio in merito all’interpretazione dell’articolo 4 comma 6 della legge 35/1997 ha stabilito che “sul piano della ‘ratio legis’ non v’è dubbio che, come argomentato dalla difesa degli appellanti, la previsione della soglia di sbarramento del 5 per cento risulta volta a scongiurare la presentazione alle consultazioni elettorali non aventi un consistente seguito elettorale, con la conseguenza che deve escludersi la possibilità che i voti delle liste che il Legislatore regionale ha ritenuto non validi nella fase relativa all’attribuzione dei seggi, riacquistino validità nella fase del procedimento diretta all’attribuzione del premio di maggioranza. Del resto, è principio giurisprudenziale pacifico che ‘la ratio legis di tale soglia di sbarramento consiste nel favorire la concentrazione dei candidati in liste omogenee, prevedendo un meccanismo elettorale che premi queste ultime, disperdendo il voto espresso in favore di liste che non superino la percentuale minima, in modo che l’elettore sia indotto a orientarsi verso raggruppamenti o liste che gli garantiscano l’utilità del voto e a disincentivare la presentazione di liste che, nonostante la loro scarsa consistenza, presumano di supera-re la soglia di sbarramento imposta dalla legge’ (così, di recente, C.d.S., sezione V, 16 marzo 2010, numero 1519). La suesposta tesi interpretativa risulta confermata dall’articolo 6 della legge regionale 5 aprile 2011, numero 6, rubricato ‘Interpretazione autentica in materia di computo dei voti per l’attribuzione del premio di maggioranza’, il quale ha disposto che ‘Il comma 6 dell’articolo 4 e il comma 7 dell’articolo 7 della legge regionale 15 settembre 1997, numero 35 e successive modifiche e integrazioni, si interpretano nel senso che ai fini dell’attribuzione del premio di maggioranza non sono computabili i voti espressi per le liste che, ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 4 e del comma 4-bis dell’articolo 7, non sono ammesse all’assegnazione di seggi’. […]. Né può condividersi la tesi secondo cui le schede contenenti i voti per le liste che non abbiano superato la soglia di sbarramento del 5% sarebbero tuttavia computabili in quanto contenenti anche voti emessi in favore del candidato alla carica di sindaco, essendo detta tesi in contrasto con la lettera e la ratio della legge. Deve infine escludersi che la disposizione legislativa in questione sia in contrasto con i principi espressi dalla Carta costituzionale, essendo anzi conforme a tali principi e, segnatamente, al principio di uguaglianza di cui all’articolo 3, che si sia inteso, da parte del legislatore regionale, non tenere conto, ai fini dell’attribuzione dei seggi e, quindi, anche in sede di attribuzione del premio di maggioranza, dei voti ottenuti dalle liste che non hanno raggiunto la soglia di sbarramento in quanto ritenuti privi di rappresentatività”.
“L’interpretazione qui contestata – riprendono Marino e Hyerace – si muove in senso opposto alla ratio legis siccome evidenziata dal Cga. Infatti come dimostra il caso della presente competizione elettorale, determinando la base numerica (100% dei voti validi) sulla quale parametrare la soglia del 40% delle liste collegate al sindaco eletto che hanno superato il 5% (come impone l’articolo 6 della Legge regionale 6/2011 di interpretazione autentica), la predetta coalizione si assesterebbe su una percentuale pari a circa il 32%; invece, considerando la base numerica (100% dei voti validi) sommando solo i voti di tutte le liste che hanno superato la soglia del 5%, la coalizione oggi vincente supererebbe la percentuale del 40%. Così facendo, pertanto, la presenza di numerose liste prive di adeguata consistenza elettorale (anche nella coalizione oggi vincente) sarebbe premiata e non disincentivata come le leggi elettorali (articoli 4, comma 6, Legge regionale 35/1997 e 6, Legge regionale 6/2011) intendono fare. Anche la prassi interpretativa è nel senso qui propugnato”.
Un cenno anche al manuale per le elezioni amministrative edito dall’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica contenente le istruzioni per le “Operazioni delle adunanze dei presidenti e degli Uffici centrali” (§ 19, pagina 12): “Il presidente, ai sensi del comma 3 bis dell’articolo 4 della legge regionale 35/97 che prevede la soglia di sbarramento del 5% del totale di voti validi espressi, procede a determinare il numero dei voti corrispondente al 5% del totale dei voti validi riportati da tutte le liste in tutte le sezioni e, sulla base dello stesso, calcola, per ciascuna lista, la relativa percentuale. Appare opportuno evidenziare che, con l’espressione ‘voti validi’ per il raggiungimento della soglia di sbarramento del 5%, deve intendersi il totale dei voti espressi dagli elettori per le liste meno le schede bianche e meno le schede nulle; invece, in tema di premio di maggioranza, si deve intendere il totale dei voti validi come sopra calcolati escludendo, altresì, i voti delle liste che non hanno superato la soglia dello sbarramento e che non sono ammesse alla distribuzione dei seggi’ ai sensi del comma 3 bis articolo 4 della legge regionale 35/97 (interpretazione autentica giusta articolo 6 della legge regionale 6/2011)”.
“Si chiede – conclude il Pd – che le operazioni elettorali siano effettuate in applicazione di detti principi, contestando ogni altra, diversa interpretazione”.