MESSINA – “Il sistema della raccolta differenziata attuato dal Comune di Messina regge il vaglio del Tar che con due sentenze, la numero 3119 del 20 ottobre scorso e la numero 3381 del 16 novembre, rigetta i ricorsi proposti da Anaci e da un gruppo di Condomini del centro storico, archiviando la resistenza attuata da alcuni cittadini nei confronti del sistema del porta a porta”. Lo affermano congiuntamente il sindaco, Cateno De Luca e l’assessore alle Politiche ambientali e rapporti con la Messina Servizi, Dafne Musolino.
Passando al merito delle pronunce che hanno definito i giudizi nei quali il Comune è stato rappresentato dall’avvocato Alessandro Franciò, già con la sentenza n. 3119/2021, sul giudizio promosso da Anaci, con l’intervento adesivo di un gruppo di amministratori condominiali, il Tar si era espresso dichiarando l’improcedibilità del ricorso per la sopravvenuta approvazione del Regolamento comunale, che ha sostituito integralmente le ordinanze sindacali che erano state emanate medio tempore, rigettando anche le censure sollevate in merito ad una pretesa disparità di trattamento in merito alle modalità di raccolta nei condomini che non risultano dotati di adeguati spazi comuni per posizionare i carrellati, avendo il Comune previsto la possibilità di collocarli sul suolo pubblico.
È stata inoltre confermata la legittimità delle disposizioni del regolamento comunale sulla raccolta differenziata con riferimento sia alla notifica degli atti riguardanti la contestazione delle violazioni all’Amministratore del Condominio, che con riferimento all’obbligo, in capo agli amministratori, di condividere con il Comune i dati dell’anagrafe condominiale. Sul punto il Tar ha rigettato le censure sollevate dai ricorrenti, che lamentavano una violazione della privacy, ribadendo che già il legislatore nazionale ha previsto il diritto per i comuni, per assicurare il contrasto dell’evasione fiscale, di avvalersi dei dati dell’anagrafe condominiale, osservando come nel caso specifico il regolamento, prevedendo che tali dati vengano comunicati al Dipartimento entrate tributarie del Comune, ha eliminato in radice qualsiasi potenziale pericolo di un errato trattamento dei dati.
Con la sentenza n. 3381 del 16 novembre infine il Tar si è espresso in merito alla legittimità dell’ordinanza sindacale n. 374 del 12 dicembre 2020 con la quale è stato disciplinato il servizio di raccolta differenziata nell’Area centro con espresso riferimento a quegli stabili che risultano privi di adeguati spazi condominiali per ospitare i carrellati condominiali, confermando la legittimità del sistema di raccolta attuato dal Comune con riferimento all’esposizione del carrellato per il conferimento dell’umido, che deve essere sistemato accanto al portone d’ingresso e successivamente rientrato dopo lo svuotamento.
I giudici amministrativi hanno riconosciuto che tale modalità risponde sia ad esigenza di sicurezza dello stabile (impedendo l’accesso a soggetti estranei) che al contemperamento con l’interesse pubblico alla concentrazione della frazione umida in unico carrellato per motivi igienici. Il Tar in ultimo, pur avendo confermato tutto l’impianto del servizio della raccolta differenziata progettato ed attuato dall’amministrazione comunale, ha tuttavia ritenuto che, sempre per i condomini dell’area centro che non sono dotati di adeguati spazi comuni per ospitare i carrellati, i condomini debbano ricevere i mastelli da 35lt per il conferimento delle frazioni secche (plastica, metallo, carta, vetro e indifferenziato) annullando sul punto la ordinanza sindacale n. 374/2020.
“Esprimiamo soddisfazione per le pronunce del Tar – evidenziano De Luca e Musolino – che di fatto confermano la legittimità dell’azione amministrativa e la adeguatezza delle soluzioni adottate dall’Amministrazione comunale per l’attuazione del sistema della raccolta differenziata con il porta a porta spinto in un Comune che vanta un territorio più esteso del Comune di Milano e che è caratterizzato da una eterogeneità (villaggi, zone collinari, zone costiere, grandi condomini, complessi residenziali con case uni e bifamiliari, case singole spesso molto isolate) da avere imposto la necessità di individuare un sistema di raccolta replicabile per tutte le utenze domestiche e commerciali, tenendo conto di esigenze diversificate e spesso non facilmente riconducibili ad un sistema unitario. Anche la seconda pronuncia (n. 3381/2021) con la quale il Tar ha disposto che per l’Area Centro i sacchetti vengano sostituiti dai carrellati da 35 lt per la raccolta della frazione secca e dell’indifferenziato riconosce comunque che il sistema attuato dal Comune è efficace, tanto da avere confermato il sistema del carrellato per il conferimento dell’umido, disponendo l’utilizzo dei mastelli in luogo dei sacchetti che in nulla modificano il sistema attuato ma, come probabilmente saranno costretti a riconoscere gli stessi ricorrenti, comporterà solo un maggior impegno per gli utenti che dovranno ospitare in casa i mastelli, provvedendo alla loro esposizione ed al loro ritiro.
L’Amministrazione aveva preferito adottare il sistema dei sacchetti ritenendolo più funzionale e meno invasivo per gli appartamenti del centro storico, che spesso non risultano dotati né di spazi esterni né di cantine o garage dove potere collocare i mastelli, ma le sentenze non si commentano e perciò presteremo immediata esecuzione alla pronuncia. Per questa ragione abbiamo già disposto che la Messina Servizi provveda al censimento di queste utenze dell’Area Centro per la distribuzione dei mastelli. Ciò che conta, in questa fase storica – concludono il sindaco e l’assessore Musolino – è che la raccolta differenziata proceda con lo stesso ritmo grazie al quale il Comune di Messina è riuscito a raggiungere il 58,68% di raccolta differenziata (dato del mese di settembre 2021), attestandosi come prima città metropolitana della Sicilia per il dato della raccolta differenziata e prima città metropolitana del Sud Italia per avere esteso il servizio porta a porta a tutto il territorio comunale già dal mese di maggio 2021”.