MESSINA – Rispetto delle norme igienico-sanitarie e decoro urbano nelle spiagge riservate ai bagnanti sono alla base delle regole disciplinate dall’Amministrazione comunale attraverso una ordinanza firmata dal sindaco Cateno De Luca. Provvedimenti che riguardano i litorali, da nord a sud della città. Per area di mare riservata ai bagnanti si intende quella zona di mare compresa entro la distanza di 200 metri dalla costa e di 100 metri dalle coste a picco, destinata esclusivamente alla balneazione dalle ore 9 alle 19. Il limite, nel tratto di mare compreso tra viale Annunziata ed il Canale degli Inglesi a Torre Faro, è fissato a 100 metri dalla costa. In merito alla “pulizia delle spiagge libere”, compresa la vagliatura meccanica dell’arenile, sarà effettuato dalla Messinaservizi Bene Comune, nella fascia oraria 5 -19, salvo eventuali variazioni che dovranno essere motivate da specifici aspetti organizzativi. Sarà la stessa Società, inoltre, a collocare i contenitori, in numero e luogo adeguati, per la raccolta dei rifiuti differenziati, contrassegnati da una bandierina, che ne indica la postazione per il conferimento. L’ordinanza regolamenta anche le condizioni di utilizzo delle aree demaniali marittime.
Nel complesso, non è consentito occupare il litorale con mezzi navali, accendere fuochi, praticare attività moleste. L’Assessore alle Politiche del Mare Dafne Musolino ha evidenziato che a breve verrà pubblicato l’Avviso relativo all’obbligo della rimozione lungo gli arenili, di unità da diporto di qualsiasi dimensione e attrezzature da pesca non regolarmente autorizzati. Pertanto i possessori sono invitati a rimuovere quanto depositato, esternamente alle aree munite di concessione, poiché la Messinaservizi – conclude l’Assessore Musolino – procederà alla rimozione di tutto ciò che versa in stato di abbandono e deteriorato, considerandoli rifiuti ingombranti”.
E vietato: 1) alare e varare unità da diporto di qualsiasi genere ad eccezione di quelle trainate a braccia. Per tali mezzi potranno essere utilizzati, per il tempo strettamente necessario al transito, le spiagge libere, i prolungamenti delle vie di accesso al mare non interrotte da giardini, marciapiedi, passeggiata a mare, aiuole e qualsiasi altra opera di urbanizzazione ovvero altri tratti di arenile eventualmente messi a disposizione dai concessionari. Per le unità a motore, a vela (comprese le tavole) a vela con motore ausiliario l ‘alaggio ed il varo potranno avvenire utilizzando esclusivamente gli specifici corridoi di lancio;
2) lasciare unità in sosta sulla aree demaniali marittime. Fanno eccezione le unità da diporto depositate in aree demaniali munite di concessione e specificamente attrezzate, destinate al Ricovero natanti e quelle destinate alle operazioni di assistenza e salvataggio e di vigilanza;
3) lasciare incustoditi dalle ore 21 alle ore 9, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende e altre attrezzature comunque denominate;
4) occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli ed altre attrezzature balneari e non comunque denominate, nonché mezzi nautici, la fascia di ml. 5 dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito ed alla sicurezza della balneazione con divieto di permanenza esclusi i mezzi nautici di soccorso;
5) campeggiare accendere fuochi e pernottare con qualsiasi tipo di attrezzatura;
6) transitare o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, motociclo e ciclomotore, compreso aeromobili, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge, al soccorso, e dei mezzi motorizzati utilizzati da portatori di handicap atti a consentire autonomia nei loro spostamenti;
7) praticare qualsiasi gioco od esercizio sportivo (calcio, tennis da spiaggia, pallavolo. basket, bocce, ecc.) se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché nocumento all’igiene dei luoghi. Il divieto è da intendersi esteso anche alle zone di mare frequentate dai bagnanti. Le attività di cui ai periodi precedenti sono comunque sempre vietate in caso di affollamento della spiaggia e dello specchio acqueo antistante. I suddetti giochi, qualora ricorrano le condizioni di cui sopra, dovranno essere praticati esclusivamente nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari ed autorizzate dal Comune. Salvo specifica autorizzazione è comunque vietata la pratica del kite-surf.
E’ fatto divieto altresì di: tenere il volume degli apparecchi a diffusione sonora ad un livello tale da costituire disturbo per la quiete pubblica;
9) esercitare attività ed organizzare manifestazioni senza le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia;
10) consumare bevande, alcoliche e non alcoliche, in contenitori di vetro sulle aree demaniali, ivi comprese le spiagge e gli arenili;
11) gettare in mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere al di fuori degli appositi contenitori;
12) distendere o tinteggiare reti;
13) introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza l’autorizzazione del Comando provinciale dei Vigili del fuoco;
14) installare gazebo, anche se aperti, o strutture simili in sostituzione degli ombrelloni; ed infine.
15) al di fuori delle aree specificatamente attrezzate e delle aree in concessione, condurre animali nella fascia oraria 9-19, riservata alla balneazione.
Relativamente alla disciplina delle aree in concessione per gli stabilimenti balneari e le spiagge attrezzate ai sensi dell’art. 4, per assicurare un adeguato servizio al pubblico, i titolari di concessioni demaniali marittime devono garantire l’apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge attrezzate in conformità al titolo concessorio di cui sono titolari e nel rispetto delle disposizioni regionali che decretano l’apertura e la durata della stagione balneare. Nei periodi di apertura deve essere curato il decoro, l’estetica, l’igiene, la funzionalità e la sicurezza così come stabilito dalla presente ordinanza, da quelle dell’Autorità marittima e delle norme di legge vigenti… I servizi igienici degli stabilimenti balneari devono essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente autorità.