Natale Cucè ai revisori: “Contestazioni infondate. Censurato perché ho perseguito obiettivi di legalità”

Di seguito la mail dell'avvocato Bonanno trasmessa il 15 marzo al commissario Calabrò, al sindaco all'allora vicesindaco Signorino, all'assessore Ialacqua, al direttore generale Le Donne, per conto di Natale Cucè.

Vogliate esaminare le ragioni per le quali le considerazioni ivi espresse devono ritenersi infondate ed inconducenti, con conseguente ingiustizia ed illegittimitˆ del parere negativo espresso dal Collegio Sindacale in ordine alla ratifica, da parte dell’Assemblea dei soci, dell’atto transattivo intervenuto, in data 21.08.2016, tra la Messinambiente, il Comune di Messina e l’ing. Natale Cuce.

In via assolutamente preliminare, si intende evidenziare che gran parte delle valutazioni e degli apprezzamenti espressi dal Collegio sindacale con la nota del 29 Febbraio u.s. emergono dallo svolgimento d’una attività non dovuta ed assolutamente estranea rispetto al novero di quelle tipicamente legate alle prerogative del Collegio, con il coinvolgimento, peraltro, di questioni, temi ed ambiti del tutto avulsi rispetto a quelli definiti dai fatti che qui ci occupano o, per lo meno, dovrebbero occuparci.

Ci si riferisce, in specie, ai passaggi nei quali, con fare tanto suggestivo, quanto improprio ed inintellegibile, la citata nota – descrivendo e alludendo a fatti del tutto estranei a quelli che hanno condotto all’adozione della sanzione espulsiva nei riguardi del dirigente mio assistito – accenna a fantomatiche, molteplici contestazioni disciplinari mosse all’ing. Cuce a far data dal 20.10.2014 ed al contenuto della lettera a firma del sig. Alessio Ciacci datata 13.06.2015 ovvero ben tre mesi dopo l’avvenuto licenziamento. Ma, soprattutto, si fa riferimento al passo di cui alla pag. 7 della prefata nota del Collegio, con il quale – in riferimento alla vicenda che ha coinvolto l’ing. Cuce per il suo tentativo di affrancare la Messinambiente da un circolo vizioso che la legava alla azienda di manutenzione Mediterranea s.r.l. – si afferma: ”La vicenda esaminata dalla genesi alla sua conclusione fa emergere talune perplessità inerenti in particolare la sussistenza di fatti che possono avere rilevanza penale. Più specificatamente per quanto attiene le asserite pressioni esercitate dall’ing. Cucè, in diverse epoche, nei confronti di fornitori di Messinambiente per l’assunzione di due soggetti con l’apparente intento di migliorare il settore delle manutenzioni”.

Con incomprensibile scarto rispetto al dato storico dell’intervenuto arresto del sig. Marcello De Vincenzo – titolare della society Mediterranea – (per presunte tangenti versate a funzionari della Messinambiente) – si giunge, dunque alla “confezione” d’una versione dei fatti che, senza alcun ancoraggio con la realtà, pretenderebbe, paradossalmente, di censurare il contegno dell’ing. Cuce per aver perseguito un obiettivo di legalità anche mediante l’oggi contestato “dirottamento delle manutenzioni verso altre officine” che aveva, invece, quale unico obbiettivo quello di allargare la platea dei fornitori nel settore delle manutenzioni delle attrezzature, appannaggio esclusivo del sostanzialmente unico fornitore, la society Mediterranea.

Appare, dunque, evidente che il Collegio dei sindaci si sia lasciato influenzare nelle proprie valutazioni, dando credito alle affermazioni espresse dal sig. Ciacci in forza delle dichiarazioni rese allo stesso dal titolare della Mediterranea, Sig. De Vincenzo.

Veniamo alle questioni che, eventualmente, avrebbero potuto costituire l’unico oggetto di valutazione da parte del Collegio: la contestazione disciplinare (si noti bene, dell’11.02.2015) con il successivo licenziamento (del 27 marzo 2015) e la consequenziale instaurazione del giudizio civile d’impugnazione corredato da richiesta di risarcimento dei danni patiti; ed ancora: la valutazione della

fondatezza del ricorso introduttivo e l’analisi dei profili di rischio legati all’eventuale soccombenza; infine, la sottoscrizione dell’atto transattivo.

La formulazione dell’art. 2403 c.c. contribuisce a chiarire che al collegio sindacale non compete un controllo di merito sull’opportunità e la convenienza delle scelte di gestione degli amministratori, ma solo un controllo di legittimità e di rispetto delle procedure e/o prassi operative.

I Sindaci devono dunque avere cognizione e vigilare sulla corretta e appropriata formazione del procedimento decisionale degli amministratori, ma non possono valutare la convenienza delle scelte gestionali, compito primario dell’organo amministrativo.

Si rammenta che, in base ai disposti normativi “Al collegio sindacale e richiesto di esprimere pareri in presenza di determinate operazioni e delibere espressamente indicate dalla legge. Il collegio sindacale è chiamato a svolgere, nei casi previsti dalla legge, funzioni di natura sia propositiva che consultiva.

Deve, dunque evidenziarsi che confini rigidamente tracciati impongono di escludere, non solo l’opportunità, ma altresì la rilevanza di tutte quelle valutazioni con cui il Collegio dei sindaci si e spinto al di là dai medesimi. In altri termini, appare evidente che il contenuto della nota del 29 febbraio u.s. abbia consumato un inedito e deprecabile tentativo d’ingerenza – che si fatica a comprendere e giustificare – negli atti gestori compiuti dal Liquidatore in forza della già formata volontà assembleare del 13 Agosto 2015.

Tanto premesso, si reputa di dover evidenziare che l’espressione, da parte del Collegio sindacale, di parere negativo alla ratifica dell’atto transattivo si rivela, oltre che non dovuto e, perciò ultroneo ex lege, altres“ privo di valida giustificazione per i seguenti, specifici motivi:

a) Sulla decisione di non costituirsi in giudizio all’udienza del 03.09.2015.

E’ noto che la determinazione in discorso sia stata oggetto di puntuale previsione in sede transattiva, dovendosi, pertanto, evidenziare che ogni valutazione in merito alla medesima non pu˜ risolversi altro che nella stima delle ragioni che – sotto un profilo di squisita convenienza aziendale – hanno condotto, prima ancora che alla mancata costituzione in giudizio, alla sottoscrizione dell’atto transattivo con impegno delle parti all’estinzione dell’instaurato procedimento giudiziale. Vertendosi, pertanto, nell’ambito della discrezionalità riservata all’organo amministrativo, deve escludersi che la censura inerente alla decisione qui considerata possa, fondatamente, ostacolare la sconsigliata ratifica.

Si aggiunga, inoltre, che, a fronte della manifestata volontà assembleare di addivenire ad un bonario componimento della vicenda, la costituzione in giudizio avrebbe determinato esclusivamente un maggior onere per l’azienda legato ai costi di assistenza legale.

b) Sulla mancanza del parere dell’Avvocatura Comunale e dei Revisori del Comune.

L’ingerenza sopra, già, rappresentata si rivela ancor più marcata laddove il Collegio pretenda di operare una forma di controllo sull’operato del Comune di Messina e su quello dei suoi stessi organi di controllo. E’ evidente, infatti, che l’Amministrazione, in quanto entità giuridica diversa dalla società Messinambiente s.p.a., sfugga alla sua attività di vigilanza attuata dal Collegio.

c) Sulla mancanza del parere preventivo del Collegio sindacale.

Per tutte le ragioni sopra esposte, si deve confermare e concludere nel senso della non necessarietˆ del parere de quo.

d) Sul mancato intervento all’atto di sottoscrizione della transazione del rappresentante legale dell’Amam.

Appare chiaro che a fronte della integrale partecipazione al capitale dell’Amam da parte del Comune di Messina, la censura qui considerata espressa dal Collegio si rivela indicativa di un falso problema e, pertanto, assolutamente superflua ed irrilevante. Ci˜ tanto più in quanto si consideri come la razionalizzazione delle risorse di personale tra le società partecipate sia un processo controllato esclusivamente dall’Ente pubblico e, dunque, nel caso di specie, il Comune di Messina.

e) Sull’asserito mancato esame del costo di una eventuale soccombenza in giudizio della Messinambiente.

In proposito, merita d’esser evidenziato che l’affermazione qui considerata non può che essere frutto d’una presunzione priva di oggettivo riscontro. E’ evidente, infatti, che ogni valutazione sotto il profilo dei costi/benefici legati all’estinzione del giudizio debba esser stata opportunamente aggiornata alla luce dei rilievi esposti nel citato ricorso di cui il Collegio non pare, invece, voler tenere alcun conto.

In modo del tutto singolare e sorprendente, il Collegio omette, infatti, di rilevare come a seguito del licenziamento del mio assistito, la Society abbia dovuto far ricorso a professionisti e consulenti esterni per lo svolgimento delle attività di RSPP (Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione) dallo stesso precedentemente svolte con conseguente onere economico a carico di una society partecipata, per di più, in liquidazione.

g) Sulla circostanza che l’ing. Cucè svolge attività propedeutica al trasferimento della Society Messinambiente in AMAM.

Si fatica a comprendere quale legame il Collegio dei Sindaci ravvisi tra l’attività svolta dall’ing. Cucè in esito alla sua avvenuta reintegra e l’impossibilità a procedere alla più volte citata ratifica. E’ evidente, infatti, che la rinnovata prestazione lavorativa da parte dell’ing. Cuce, non solo risponda appieno al contenuto della sottoscritta transazione, ma rappresenti, altresì, il naturale sviluppo del progettato assorbimento della Messinambiente nell’AMAM .

d) Sulla avvenuta sottoscrizione della transazione da parte del dott. Calabr˜.

Sul punto non può che mettersi in rilievo come il dott. Calabrò abbia operato su espresso mandato assembleare allo stesso conferito nella seduta del 13 Agosto 2015, dovendosi, pertanto, aprioristicamente, escludersi qualsiasi ipotesi di conflitto di interessi, siccome paventata dal Collegio dei Sindaci.

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Non pu˜, infine, omettersi la considerazione del fatto che le vicende che hanno riguardato l’ing. Cuce sono state, per il medesimo, fonte di notevole stress psico-fisico certamente riconducibile, da ultimo, anche dal contegno del Collegio dei Sindaci, inspiegabilmente, sostanziatosi nella formulazione di un parere a distanza di oltre sei mesi dalla sottoscrizione della transazione che ne costituisce l’oggetto non comprendendosi, viceversa, il diverso contegno sino ad oggi tenuto dallo stesso Collegio in ordine alle diverse formali violazioni procedurali (cfr. Codice Disciplinare Aziendale) perpetrate dal sig. Ciacci nell’adottato licenziamento e mai contestate allo stesso ne opportunamente evidenziate, le quali, invece, hanno evidentemente esposto, al di là dei profili di merito della vicenda, la Messinambiente alla legittima azione giudiziaria avviata dall’Ing. Cuce .

Sono certo, pertanto, che, sulla scorta di quanto sopra esposto, in occasione della prossima assemblea della Società, potranno essere, definitivamente, ristabilite quella verità e quella giustizia che, ormai da troppo tempo, l’ing. Cucè vede negarsi così da potere svolgere serenamente il proprio ruolo dirigenziale e direttivo allo stato all’interno della società Messinambiente s.p.a. in liquidazione.

Distinti saluti.

Avv. Francesco Bonann