“Non è possibile eseguire compensazioni di crediti vantati dall’Ato nelle bollette Tari 2014”: la comunicazione giunge dagli uffici di palazzo dell’Aquila, che hanno notato nei pagamenti della tariffa relativa al servizio di smaltimento dei rifiuti delle riduzioni rispetto a quanto indicato, con la comunicazione che il taglio è stato attuato dall’utente in quanto creditore di somme pagate alla società d’ambito, oggi in liquidazione.
“Questa situazione rischia di provocare notevole confusione e – afferma l’assessore alle Finanze, Pippo Midili – ripercussioni pesanti sui contribuenti che tra qualche anno potrebbe trovarsi destinatari di una cartella esattoriale nella quale si pretende sino al 100 per cento della somma non versata”.
Midili spiega che la compensazione dell’eventuale credito vantato nei confronti dell’Ato per pregresse fatture non si può compensare con la Tari in quanto si tratta innanzitutto di istituti applicativi diversi, ma soprattutto perché deve essere l’Ato a riconoscere il debito nei confronti dell’utente. “Ma- continua Midili- c’è di più: due sentenze della Corte dei Conti della Campania e della Sicilia vietano espressamente la compensazione delle somme tra Tarsu e per Tares o Tari. Chi è quindi creditore nei confronti dell’Ato deve presentare istanza al liquidatore, ricordandosi anche del termine quinquennale di prescrizione. Pertanto questa autocompensazione non è valida, e ha solo il risultato di determinare tra qualche anno, quando partiranno le verifiche sui pagamenti dovuti, ulteriori costi nei confronti del cittadino, tra sanzioni ed interessi”.